Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12944 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12944 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 25881-2013 proposto da:
PROVINCIA DI AVELLINO 80000190647 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GALLIA 86, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI
CASSANDRA, rappresentata e difesa dagli avvocati GENNARO
GALIETTA, OSCAR MERCOLINO, giusta determinazione
dirigenziale n. 1119 del 9.4.2012 e giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
REGIONE CAMPANIA, ROBERTO FRANCESCA;
– intimate avverso la sentenza n. 134/2013 del TRIBUNALE di ARIANO
IRPINO, depositata 1’11/03/2013;

Data pubblicazione: 23/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella. camera di consiglio del
17/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Gennaro Galietta che ha chiesto
raccoglimento del ricorso ed insiste per il rinvio dello stesso alla

La Corte,
Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza 11 marzo 2013 n. 134 il Tribunale di Ariano Irpino,
in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace,
ha attribuito alli Provincia di Avellino la. responsabilità del sinistro
stradale occorso il 1° marzo 2007 sulla strada provinciale 236, in
direzione Ariano Irpino-Villanova del Battista, incidente provocato da
un cinghiale che ha improvvisamente attraversato la strada percorsa
dall’automobile condotta da Francesca Roberto.
Ha pertanto condannato la Provincia al risarcimento dei danni nella
stessa misura che il GdP aveva posto a carico della Regione Campania
(€ 2.100,00) .
La Provincia propone ricorso per cassazione.
Le intimate, Regione Campania e Francesca Roberto, non hanno
depositato difese.
2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 19
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico sugli enti locali; della legge 11
febbraio 1992 n. 157 e della legge regionale della Campania n. 8 del
1996, sul rilievo che la citata normativa attribuisce la responsabilità per
gli incidenti causati dalla fauna selvatica alle Regioni, salvo che nei casi
in cui siano stati delegati alle province i poteri di amministrazione del
territorio, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di
gestirne i rischi, ed altresì con il trasferimento dei fondi necessari allo
scopo. Soggiunge che ad essa Provincia sono state delegate
esclusivamente funzioni di protezione della fauna
nella
regolamentazione della caccia.
3.- Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto svolge
generiche ed astratte argomentazioni sulla ripartizione di funzioni e di
responsabilità fra Regione e province, senza rispondere agli argomenti
su cui si basa la rafia decidendi della sentenza di appello, la quale ha
motivato la sua decisione in base al rilievo che l’incidente si è verificato

Ric. 2013 n. 25881 sez. M3 – ud. 17-04-2015
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pubblica udienza.

4.- Propongo che il ricorso sia respinto con ordinanza in camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata ohtlielieel=ntirtierre ai difensori
delle parti.

– La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti
esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive svolte nella
memoria non valgono a disattendere.
La ricorrente non ha potuto dimostrare l’erroneità della motivazione
con cui la Corte di appello ha ravvisato la responsabilità della
Provincia, riportata nel 5 3 della relazione e fondata sul fatto che
l’incidente si è verificato su strada di proprietà della Provincia; che
l’ente proprietario ha colposamente omesso di apporre la segnaletica di
avvertimento della presenza in luogo di fauna selvatica, e che la
Regione, fin dal suo primo atto difensivo davanti al giudice di pace, ha
depositato la deliberazione ed il decreto con cui — nel 2006 e nel 2007
— ha liquidato in favore delle amministrazioni provinciali delegate una
somma per consentire l’adozione di apposite protezioni o segnalazioni
nei siti a rischio.
Ric. 2013 n. 25881 sez. M3 – ud. 17-04-2015
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su strada di proprietà della Provincia; che l’ente proprietario ha
colposamente omesso di apporre qualunque segnaletica di
avvertimento della presenza in luogo di fauna selvatica, e che fin dal
suo primo atto difensivo davanti al giudice di pace la Regione ha
depositato la deliberazione ed il decreto con cui — nel 2006 e nel 2007
— ha liquidato in favore delle amministrazioni provinciali delegate una
somma per consentire l’adozione di apposite protezioni o segnalazioni
nei siti a rischio.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che la
responsabilità per i danni arrecati dalla fauna selvatica non può essere
desunta dalla competenza meramente normativa, attribuita alle Regioni
dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, ma va addebitata agli enti a cui
spettino le relative competenze amministrative e gestionali ad adottare
le misure ritenute di volta in volta idonee a prevenire i rischi di danni
(cfr. Cass. dv. Sez. 3, 8 gennaio 2010 n. 80; Idem, 10 ottobre 2014 n.
21395, fra le tante).
La sentenza impugnata si è uniformata a questi principi.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P. Q .M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 10 comma quater, d.p.r. n. 115 del
2002 per la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione
civile, il 17 aprile 2015.

Da tali accertamenti risulta che nella specie le funzioni di controllo e di
gestione della fauna selvatica sono state delegate dalla Regione alla
Provincia, alla quale è quindi imputabile la responsabilità per i danni.
La giurisprudenza citata in contrario dalla ricorrente non è in termini,
riferendosi a casi e problemi peculiari, estranei a quelli enunciati da
questa Corte, secondo cui: “La reiponsabilità extracontrattuale per i danni
provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata
all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc.,
a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della
legge n. 157 del 1922, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della
fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la
fonte in una delega o concessione di altro ente. In quest’ultimo caso, l’ente delegato o
concessionario potrà considerarsi roponsabile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per i
suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia
decisionale e operativa sufficiente a consentili di svolgere l’attività in modo da poter
efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all’esercizio
dell’attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire,
evitare o limitare tali danni” (Cass. civ. Sez. 3, 8 gennaio 2010 n. 80; Cass.
civ. Sez. 3, 6 dicembre 2011 n, 26197, che richiama la necessità di
accertare caso per caso se l’ente investito della gestione della fauna
selvatica sia stato posto in condizione di adempiere ai compiti
affidatigli; Cass. civ. 10 ottobre 2014 n. 21395, ed altre).
La Cotte di appello ha per l’appunto ravvisato gli estremi della delega di
funzioni
dalla Regione Campania alla Provincia di Avellino e la
somministrazione alla stessa dei mezzi economici per farvi fronte.
Il ricorso deve essere respinto.

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