Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12944 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 14/01/2016, dep. 22/06/2016), n.12944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15919-2013 proposto da:

C.E., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE PICCI giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1207/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

13/11/2012, depositata il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado che aveva accertato il diritto di parte ricorrente all’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 e condannato il Ministero della Salute alla relativa erogazione, rigettava la originaria domanda.

Riteneva, infatti, che la ricorrente era incorsa nella decadenza prevista dalla L. n. 238 del 1997 che aveva introdotto il termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale;

rilevava che nel caso di specie si era in presenza di epatite post-

trasfusionale contratta in epoca antecedente alla data di entrata in vigore (28 luglio 1997) della L. n. 238 del 1997 e che la parte appellata non aveva contestato di essere venuta a conoscenza di essere affetta da detta patologia in data (OMISSIS). Concludeva che, pertanto, in conformità alle indicazioni di questa Corte (Cass. n. 25746 del 2009) il termine triennale doveva computarsi dalla data di entrata in vigore della legge; lo stesso era quindi ormai decorso al momento della proposizione – il 5.7.2001 – del ricorso giudiziale.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Emilia C. deducendo la violazione della L. n. 210 del 1992 e della L. n. 238 del 1997 in quanto – ha sostenuto – alle domande giudiziali presentate da persone danneggiate da epatiti post trasfusionali in epoca antecedente alle entrata in vigore della L. n. 238 del 1997, non trovava applicazione il termine triennale di decadenza ma solo l’ordinario termine di prescrizione decennale che alla data di deposito del ricorso giudiziario non era ancora maturato.

Il Consigliere relatore nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. aveva concluso per il rigetto del ricorso alla luce della sentenza di questa Corte n. 25746 del 2009, alla quale avevano dato continuità la sentenze 1635 del 2012 e n. 17131 del 2013 e n. 4591 del 2014, dopo che Cass. ord. n. 6923 del 2010, aveva affermato, così come Cass. sent. n. 6500 del 2003, l’applicazione del termine ordinario di prescrizione con riferimento alla domanda di indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale.

Con le sentenze alle quali la relazione aveva prestato adesione, era stato ritenuto, infatti, che il termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post trasfusionale, contratta in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 – che ha esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie decorreva dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche ai diritti sorti anteriormente, ma con decorrenza dall’entrata in vigore della modifica legislativa.

Sulla base di tale relazione la causa era stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 25 febbraio 2015 ed in quella sede rinviata a nuovo molo in attesa che le sezioni unite di questa Corte si pronunziassero sull’applicabilità del termine triennale di decadenza di cui alla L. n. 238 del 1997 anche in ipotesi di epatiti contratte in epoca antecedente alla data di entrata in vigore di detta legge.

Con sentenza n. 15352 del 2015 le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.

In continuità del principio affermato dalle sezioni unite con la sentenza richiamata, principio espressione dell’orientamento prevalente maturato in precedenza nella giurisprudenza di legittimità, il ricorso deve essere quindi respinto.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese in ragione dell’assenza di un orientamento unitario nella giurisprudenza di legittimità in merito alla questione oggetto del presente ricorso e del sopravvenire, solo nel corso del giudizio di legittimità, dell’intervento chiarificatore di sezioni unite n. 15352 del 2015.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella ordinanza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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