Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12944 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. I, 13/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10023/2010 proposto da:

Z.G. ((OMISSIS)), S.G.

((OMISSIS)), S.L. ((OMISSIS)),

Z.M. ((OMISSIS)), R.G.P.

((OMISSIS)), S.G. ((OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’avvocato FRISANI Pietro L., che li rappresenta e difende,

giuste procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 798/07 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

28.5.09, depositato il 15/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. Relatore SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che R.G.P., S.G., S. G., S.L., Z.G. e Z.M., con ricorso del 7 aprile 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 15 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 1.650,00 a titolo di equa riparazione;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 4.500,00 ciascuno per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 31 agosto 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) i predetti ricorrenti, tutti ufficiali e sottufficiali in quiescenza, asseritamente titolari del diritto al computo nell’indennità di buonuscita e nella base pensionabile dell’assegno funzionale di cui alla L. n. 468 del 1987, art. 1, avevano proposto – con ricorso del 7 febbraio 2001 – la relativa domanda dinanzi alla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per il Veneto; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza del 9 maggio 2007;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in tre anni e tre mesi ed ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 1.650,00, calcolata in base ad un importo annuo di circa Euro 500,00, in quanto la controversia era stata promossa collettivamente, con conseguente minore incidenza del patema d’animo individuale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i motivi di censura, viene denunciata come illegittima l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata;

che, in particolare, i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 2.500,00 per i tre anni e tre mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Pietro Frisani, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorsò nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore di ciascun ricorrente della somma di Euro 2.500,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Pietro Frisani, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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