Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12943 del 23/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.23/05/2017),  n. 12943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5211-2013 proposto da:

MARCHIORO EDILIZIA S.r.l., società in cui è stata incorporata

MARCHIORO EDILSERVICE S.r.l. (c.f. (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENNIO FRATTINI;

– ricorrente –

contro

B.G. (OMISSIS), M.M.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso

lo studio dell’avvocato DONATELLA MARIA INES GEROMEL, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO FRATTINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 58/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

udito l’Avvocato DONATELLA MARIA INES GEROMEL, difensore dei

controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso e

per la condanna alle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I coniugi B.G. e M.M.P. con atto di citazione del 7 maggio 1999 convenivano in giudizio la società Marchioro Edilservice srl davanti alla Pretura di Verona, esponendo di avere acquistato in data 1 agosto 1990 un immobile ad uso abitativo sito in (OMISSIS), facente parte del complesso plurifamiliare (OMISSIS) e di aver scoperto con sopralluogo di un tecnico incaricato l’esistenza di gravi difetti consistenti in crepe, avvallamenti della pavimentazione, che denunciava con lettera raccomandata del 15 dicembre 1998, chiedevano, pertanto, il risarcimento dei danni, pari alla somma necessaria ad eliminare i vizi denunciati.

Si costituiva la società Marchioro Edilservice, eccependo la prescrizione sia ai sensi dell’art. 1669 c.c., sia ai seni della normativa contrattuale (artt. 1445 e 1667 c.c.).

Istruita la causa il Tribunale di Verona accertata la responsabilità ex art. 1669 c.c., della società Marchioro condannava detta società al risarcimento del danno a favore degli attori che quantificava nella somma di Euro 19.348,00 da rivalutarsi in moneta attuale oltre agli interessi legali a partire dal 17 dicembre 1998 nonchè alla rifusione delle spese del giudizio.

La Corte di appello di Venezia pronunciandosi su appello avanzato dalla società Marchioro e a contraddittorio integro con sentenza n. 58 del 2012 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata, condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio. Secondo la Corte lagunare dalle risultanze istruttorie emergevano dei difetti che ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. presentavano la caratteristica della gravità. Andava respinta l’eccezione di prescrizione avendo la parte dimostrato dia vere agito tempestivamente. Andava respinta altresì’ l’eccezione relativa alla quantificazione del danno posto che era necessaria il rifacimento dell’intera pavimentazione dei locali in questione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società Marchioro Edilservice con ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. I coniugi B.G. e M.M.P. hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso la società Marchioro Edilservice lamenta, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte di Appello ritenuto la sussistenza nelle opere eseguite dalla Marchioro Edilizia s.r.l di vizi aventi carattere di gravità ai sensi dell’art. 1669 c.c.. La ricorrente sostiene che se la Corte distrettuale avesse correttamente esaminato le risultanze probatorie in atti, ai vizi di cui si dice, avrebbe dovuto assegnare il carattere che loro competeva e cioè, di vizi non gravi non inquadrabili nella fattispecie di cui all’art. 1669 c.c., e avrebbe, pertanto, dovuto accogliere l’eccezione di prescrizione dell’azione di garanzia, stante l’integrale decorso non validamente interrotto del termine di due anni dalla consegna dell’opera, fissato nell’art. 1667 c.c., comma 3, o di un anno fissato dall’art. 1495 c.c., comma 2.

In particolare, le argomentazioni con cui la Corte distrettuale sarebbe giunta a ritenere sussistente nel caso di specie i gravi vizi ex art. 1669 c.c., alla pavimentazione sarebbero, sempre secondo la ricorrente, lacunose e prive di coerenza logica. Essenzialmente: a) La Corte distrettuale avrebbe ritenuto che il difetto accertato coinvolgesse un elevato numero di piastrelle lesionate, laddove nella stessa sentenza darebbe conto che le mattonelle interessate erano all’incirca 60 su oltre duemila. b) La Corte avrebbe totalmente difettato nell’illustrare le ragioni per le quali a fronte delle (limitate) problematiche della pavimentazione conseguirebbero quelle negative conseguenze a carico della funzionalità dell’opera e della possibilità di goderne compiutamente. C) Ulteriore profilo di illogicità sarebbe, altresì, il contrasto tra l’affermazione di idoneità della tecnica di costruzione del sottofondo dell’abitazione dei sigg. B. e M. adottata dalla Marchioro e la mancata effettuazione di adeguati rilievi ed accertamenti sulla pavimentazione degli stessi.

1.1.= Il motivo è infondato, non solo perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte distrettuale non presenta, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, vizi logici e/o giuridici ma, e soprattutto, perchè il ragionamento con il quale la Corte distrettuale ha sostenuto la gravità dei vizi di cui si dice, non è nè illogico, nè contraddittorio, ma fondato su dati di fatto accertati dal CTU.

Le deficienze costruttive descritte nella sentenza impugnata, ossia: comparsa di lesioni sulle piastrelle, avvallamenti e schiaggiature diffusi sulle piastrelle del pavimento, dovuti ad un evidente cedimento del sottofondo non possono che essere ricomprese nei gravi difetti contemplati dall’art. 1669 c.c., posto che hanno un’ovvia incidenza sulla funzionalità ed abitabilità dell’appartamento con conseguente menomazione del godimento dell’immobile.

Si tratta all’evidenza di difetti e vizi non di natura essenzialmente estetica, la cui eliminazione comporta, benvero, costi non indifferenti, ma non pregiudica in alcun modo nè la stabilità dell’immobile, nè la sua utilizzazione, risultando il pavimento ugualmente praticabile alla stregua di qualsiasi pavimento più o meno usurato e destinato a durare non decenni, ma secoli, senza alcun pericolo per chi ci cammina sopra, ma di vizi “dovuti al cedimento del sottofondo” che, come sostenuto dalla Corte territoriale, riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la sua normale utilizzazione in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1669 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe errato nel sussumere il caso in esame nella fattispecie estratta di cui all’art. 1669 c.c. proprio perchè le superficiali lesioni rilevate sulla pavimentazione non sono state giudicate tali da alterare il piano di calpestio, nè da impedire il posizionamento di mobilia e nemmeno da fungere da pericolo per la deambulazione La natura squisitamente estetica della problematica rilevata nel caso di specie non sarebbe, secondo la ricorrente, logicamente compatibile con il campo di applicazione della norma delineato dalla giurisprudenza di legittimità.

2.1.= Il motivo è infondato ed essenzialmente perchè, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte distrettuale ha ampiamente dato atto della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 1669 cod. per determinare la gravità dei vizi riscontarti. Infatti, come afferma la Corte distrettuale “(…), dalle indagini tecniche espletate risulta che il difetto accertato (crepe, lesioni e cavilli su numerose piastrelle) deve ragionevolmente ricondursi alla particolare tecnica di costruzione del sottofondo (massetto in calcestruzzo alleggerito aerato che pur contemplata tra le soluzioni tecniche ammissibile risulterebbe diversa da quella prevista nel capitolato, tardivamente contestato “sottofondo costituito da materiale sfuso minerale in argilla espansa di dimensione variabile rotondeggiante miscelato con polvere di tufo ed impasto con cemento avente caratteristiche prestazionali senza dubbio migliori nonchè alle caratteristiche tecniche delle piastrelle.

A fronte di queste espliciti e chiare considerazioni della Corte distrettuale, la ricorrente contrappone delle proprie valutazioni, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè può il ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le proprie aspettative e confutazioni.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta insufficiente contraddittoria, motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte di Appello ritenuto la sussistenza di necessità di rifacimento integrale della pavimentazione quale unico rimedio possibile per ovviare ai vizi riscontrati nella stessa. La ricorrente, si duole del fatto che la Corte distrettuale abbia ritenuto indispensabile l’intero rifacimento della pavimentazione, non considerando che il CTU lo aveva ritenuto solo opportuno. Carente di motivazione sarebbe, altresì, l’affermazione per cui la riuscita di interventi riparatori solo settoriali rappresenterebbe un’ipotesi ottimistica ma improbabile, posto che la Corte non avrebbe indicato le ragioni che giustificherebbe una siffatta conclusione.

3.1. = Il motivo è inammissibile perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi. Come afferma la sentenza impugnata: “(…)il rifacimento dell’intera pavimentazione dei locali in questione risulta dunque misura indispensabile per porre rimedio ai difetti essendo evidente che la sostituzione delle singole piastrelle lesionate non potrebbe dare apprezzabili risultati dovendosi preliminarmente procedere all’esecuzione di un nuovo sottofondo (….)” Appare evidente che la Corte distrettuale ha verificato che i vizi di cui si dice non erano rappresentati solo dalle lesioni delle mattonelle, ma, soprattutto, dalla lesione del massetto. E’ una valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di cassazione, soprattutto, perchè la motivazione della decisione sul punto appare pienamente condivisibile e, comunque, risulta priva di vizi logici e/o giuridici.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata a rimborsare parte controricorrente delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% ed accessori come per legge, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

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