Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12943 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5217-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA TUSCOLANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO
PEPE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3747/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 05/05/2014, depositata il
08/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;
udito l’Avvocato MARCO PEPE difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso presentato dal contribuente avverso avviso con il quale l’Agenzia aveva accertato per l’anno 2006, a fronte di una perdita dichiarata di Euro 54.000,00, un reddito pari ad Euro 14.332,00.
Il contribuente resiste con controricorso.
Il motivo è fondato.
La lite in questione rientra tra quelle definibili, essendo di importo inferiore ad Euro 20.000,00, con conseguente sospensione –
D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, lett. c – dei termini per impugnare dal 6-7-2011 al 30-6-2012.
Ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, e L. n. 289 del 2002, art. 16 per valore della lite deve, invero, intendersi “l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo”;
nel caso in questione, in cui si è proceduto a rettificare una dichiarata perdita in un reddito imponibile, la contestazione ha avuto ad oggetto una maggiore IRPEF di Euro 3.319,00, oltre add. reg.
per 171,98 e add. comunale per Euro 15,00 (circostanza pacifica).
Attesa la definibilità della lite e la conseguente operatività di detta sospensione, erroneamente la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello, notificato il 28-6-2012, avverso la sentenza di primo grado depositata il 12-9-2011.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016