Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12943 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. I, 13/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5561/2010 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato SALERNI Arturo, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI INTERNI, PREFETTURA DI BRESCIA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 4/09 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA,

depositato il 14/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. Relatore SALVATORE DI PALMA;

udito per il ricorrente l’Avvocato M. Rosaria Damizia (per delega

avv. Arturo Salerni) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che T.M., cittadino (OMISSIS), con ricorso del 23 febbraio 2010, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo un unico motivo di censura, nei confronti del Prefetto di Brescia e del Ministro dell’interno, avverso il decreto del Giudice di pace di Brescia in data 14 gennaio 2009, con il quale il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Brescia in data 6 novembre 2008, con il quale era stata ordinata l’espulsione del ricorrente;

che il Prefetto di Pisa, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che il Giudice a quo ha dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che “il provvedimento di espulsione è stato emesso in data 6/11/2008 e che il termine di 60 giorni scadeva pertanto il 5/1/2009, giorno non festivo, e che il ricorso, pervenuto il 13/1/2009, è stato spedito tramite il servizio postale il 7/1/2009 dall’Ufficio postale di Roma Prati, ed è quindi intempestivo”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di pace, il termine di sessanta giorni per l’impugnazione del decreto di espulsione in sede giurisdizionale decorre non già dalla data di emissione del provvedimento ma dalla data della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, con la conseguenza che, nel caso di specie, il ricorso è tempestivo, perchè il decreto di espulsione è stato notificato al ricorrente in data 7 novembre 2008, il termine per impugnarle scadeva il 6 gennaio 2009 (giorno festivo), ed il ricorso al Giudice di pace è stato spedito a mezzo del servizio postale il giorno successivo, 7 gennaio 2009;

che il ricorso merita accoglimento;

che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, ogniqualvolta la legge fissa un termine perentorio decorrente dal compimento di un determinato atto, è necessario che tale atto sia effettivamente compiuto, non contenga vizi e sia portato a conoscenza di colui che è onerato del rispetto del termine, tenuto conto che la effettiva conoscibilità del provvedimento è presupposto essenziale per l’esercizio del diritto di difesa, di cui gode anche lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 198 del 2000), con la conseguenza che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, secondo periodo – secondo cui “Il termine per ricorrere al giudice di pace avverso il decreto di espulsione è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione” – deve essere interpretato nel senso che tale termine decorre dalla data di comunicazione dello stesso provvedimento al destinatario o, comunque, dalla data della sua effettiva conoscibilità da parte del destinatario medesimo (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 17253 del 2005);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato;

che, conseguentemente, la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Brescia, in persona di altro magistrato, il quale si uniformerà al principio di diritto dianzi enunciato, deciderà la stessa causa nel merito e provvederà anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Brescia, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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