Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12942 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 26/06/2020), n.12942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34908/2018 proposto da:

E.C.A., elettivamente domiciliato in Fermo, viale Carriera

10, presso l’avvocato Lara Petracci del Foro di Fermo, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Cons. Dr. GIOVANNI LIBERATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda del ricorrente, E.C.A., nato in Ghana, di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, in subordine della protezione umanitaria, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Ancona di cui al provvedimento notificato al ricorrente il 5 aprile 2018.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, per non avere il ricorrente allegato di essere affiliato a un partito politico, o di aver preso parte alla attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere a una minoranza etnica o religiosa oggetto di persecuzione, nè di far parte di una categoria di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

Quanto alla protezione sussidiaria il Tribunale ha rilevato che quanto esposto dal ricorrente attiene a vicende di vita privata e di giustizia comune, determinando comunque timori di carattere personale e privi di elementi concreti di riscontro, escludendo l’esistenza di una situazione oggettiva di pericolo direttamente riferibile al ricorrente in relazione alla situazione del Ghana.

Ha infine escluso la protezione umanitaria, in mancanza di una situazione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio.

2. Il ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona sulla base di tre motivi.

3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è articolato in tre motivi.

4.1. Dopo aver premesso che l’allontanamento dal Ghana era stato dovuto alla uccisione del fratello (designato nuovo re del villaggio di (OMISSIS)), alla quale erano seguite minacce anche nei confronti del ricorrente, che per tale motivo si era allontanato dal paese di origine, (OMISSIS), e si era trasferito ad (OMISSIS), dove pure era stato oggetto di minacce e non aveva ricevuto protezione dalle locali autorità di polizia, si lamenta, con il primo motivo, violazione di disposizioni di legge sostanziale in relazione alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, evidenziando che il Ghana è attraversato da fatti di violenza, gravi problemi relativi ai diritti umani e violazioni commesse dalle forze di sicurezza.

4.2. In secondo luogo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal rapporto di lavoro instaurato in Italia, avendo allegato il contratto di lavoro, le buste paga e la dichiarazione dei redditi 2017, per dimostrare il proprio percorso di integrazione in Italia.

4.3. Infine, con un terzo motivo, si lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per la mancata valorizzazione della attività lavorativa ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

5. Osserva il Collegio che i motivi proposti sono inammissibili perchè si risolvono in generiche deduzioni di fatto volte a sollecitare un riesame del merito della vicenda, non consentito in sede di legittimità.

6. Le doglianze formulate con il primo motivo, in ordine alla insufficiente valutazione dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale richieste, sono inammissibili a causa della loro genericità, in quanto con esse il ricorrente lamenta in modo generico la mancata considerazione della situazione del proprio paese di origine, omettendo del tutto di considerare quanto esposto nella motivazione del provvedimento impugnato, sia a proposito della natura privata delle ragioni che lo avevano indotto ad allontanarsi dal Ghana, sia a proposito della genericità del suo racconto, sia in ordine alla adeguatezza delle garanzie offerte dal sistema giudiziario del Ghana: tali rilievi, idonei a giustificare il diniego della protezione internazionale, sono stati censurati in modo generico e sul piano delle valutazioni di merito di detta situazione, con la conseguente inammissibilità della doglianza.

7. Quanto al diniego della protezione umanitaria, cui il Tribunale sarebbe pervenuto omettendo di considerare l’inserimento lavorativo in Italia del ricorrente, oggetto del secondo e del terzo motivo, va ricordato che la protezione umanitaria, prevista in generale dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, è un istituto di “protezione complementare”, come tale non direttamente ricompreso nel sistema della protezione internazionale, ma la cui istituzione è autorizzata dalla normativa UE – vedi, in particolare: Considerando 14, direttiva n. 95/2011/U nonchè art. 6, par. 4, della direttiva rimpatri n. 115/2008/CE in base ai quali gli Stati membri sono autorizzati a prevedere in favore dei migranti forme di protezione più favorevoli rispetto a quelle indicate nelle direttive, purchè non incompatibili con esse – che nel nostro ordinamento è stato introdotto dalla L. n. 40 del 1998 il cui contenuto è stato poi trasfuso nel predetto decreto legislativo. Il D.L. n. 113 del 2018 convertito in L. n. 132 del 2018 ne ha profondamente modificato la struttura, ma come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte tale novella, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 con le disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, quale quella di cui si tratta nel presente giudizio. Secondo la giurisprudenza (vedi spec. Cass., Sez. 1, n. 4455/2018, Rv. 647298), nei “gravi motivi umanitari” contemplati dal citato art. 5, comma 6, sono ricomprese la tutela della salute, l’instabilità politica e sociale nel Paese d’origine, la povertà e l’integrazione sociale. L’inserimento sociale nel Paese, tuttavia, non è da solo sufficiente per giustificare il rilascio del permesso umanitario, essendo necessaria un’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente, alla luce delle peculiarità della vicenda personale.

Nella specie, nella decisione di rigetto del permesso per motivi umanitari correttamente si è escluso che l’esistenza di un regolare rapporto di lavoro e la frequentazione di un corso di lingua italiana possano essere sufficienti per ravvisare il requisito della integrazione sul territorio dello Stato, mancando anche qualsiasi vincolo familiare.

Le argomentazioni svolte sul punto nel ricorso risultano del tutto generiche e inidonee ad impugnare le suindicate rationes decidendi poste a base della decisione di rigetto de qua, tali rationes decidendi sono pertanto divenute definitive, sicchè in nessun caso se ne può più produrre l’annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706).

Di qui l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo.

7. Non vi è luogo a pronunzia sulle spese, essendo il Ministero dell’Interno rimasto intimato.

Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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