Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12942 del 23/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12942 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 23976-2013 proposto da:
MORANA MARIA MRNMRA64P60F943L titolare della omonima
Ditta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO
SAVERIO NIT.F1

11,

presso lo STUDIO GAGLIARDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO VALVO, giusta
mandato a margine del ricorso;
– iico.rfente
contro
UMICA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59,
presso lo studio dell’avvocato CARNIELLI GIANCARLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato WILLIA1VI NOCERA, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricon -ente –

.29 qg
-45

Data pubblicazione: 23/06/2015

avverso la sentenza n. 1659/2013 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 25.7.2013, depositata il 20/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA

udito per la controricorrente l’Avvocato William Nocera che si riporta
agli scritti.

La Corte,
Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza 25 luglio — 20 settembre 2013 n. 1659 la Corte di
appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di
Siracusa-sez.dist. di Avola, ha accolto la domanda proposta dalla s.r.l.
Umica contro Maria Morana — debitrice nei suoi confronti della
somma di € 69.332,00 — avente ad oggetto la dichiarazione di
inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. dv. dell’atto 23 novembre 2006
con cui la Morana ha costituito in fondo patrimoniale un immobile di
sua proprietà.
La Morana propone un motivo di ricorso per cassazione, a cui resiste
Umica con controricorso.
2.- Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 2901
e 2697 cod. civ., assumendo che nella specie non sussistono i
presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria ed in particolare

Peventus datimi e la conoscenza del pregiudi7io arrecato ai creditori.
2.1.- Il motivo è inammissibile poiché, pur prospettando astrattamente
violazione di legge, mette in realtà in discussione esclusivamente le
valutazioni di merito in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto
Ric. 2013 n, 23976 sez. M3 – ud. 17-04-2015
-2-

LANZILLO;

r

sussistere i presupposti per raccoglimento della domanda attrice.
Trattasi per di più di contestazioni genetiche e meramente assertive,
inidonee a configurare alcuno dei motivi di ricorso di cui all’art. 360
a

cod. proc. civ.

..

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con ordinanza

– La relazione è stata comunicata allvettft

e ai difensori

delle parti.
l

itr

SEFe5332i7259F 9;5

1-1:1 “ern t e il i j.-‘
t4

‘ -,-.•

– La resistente ha depositato memoria.
Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella
relazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi ed €
4.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli
accessori di legge.
Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 10 comma quater, del d.p.r. n. 115
del 2002 per la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale.
Ric, 2013 n. 23976 sez. M3 – ud. 17-04-2015
-3-

in camera di consiglio”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione

civile, il 17 aprile 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA