Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12942 del 22/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5208-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
EURO WOMEN SERVICES SRL UNIPERSONALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 94/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di NAPOLI del 11/12/2013, depositata il 09/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da essa Agenzia avverso sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di recupero credito di imposta (Euro 8.244,00 per il 2002 ed Euro 6.763,00 per il 2003) indebitamente utilizzato per investimenti nelle aree svantaggiate L. n. 388 del 2000, ex art. 8; la CTR, in particolare, ha ritenuto inammissibile l’appello perchè notificato al difensore domiciliatario del contribuente in data 8-3-2013, e quindi, pur considerando la sospensione dei termini feriali, oltre il termine ex art. 327 c.p.c. (ratione temporis vigente: ricorso introduttivo proposto il 3-32009, e quindi in data precedente al 4 luglio 2009) di un anno dal deposito della sentenza della CTP, avvenuto il 27-1-2011.
Il contribuente non resiste.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – la violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, evidenzia che la CTR non ha considerato che la controversia rientrava nelle liti definibili D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, (liti fiscali di valore non superiore ad Euro 20.000,00 pendenti alla data del 31-12-2011), per le quali, ai sensi della let.
c) detto comma, i termini per la proposizione dell’appello erano sospesi sino al 30 giugno 2012.
Il motivo è fondato.
Costituisce principio consolidato di questa Corte (anche se riferito a precedenti condoni, contenenti tuttavia norme analoghe a quello in questione) che la sospensione dei termini per impugnare opera ex lege, indipendentemente dalla previsione di un’istanza di definizione (v. Cass. 6826/2009); nè può dubitarsi che la lite in questione, pendente alla data del 31-12-2011 (la sentenza della CTP è stata depositata il 271-2011, sicchè alla detta data del 31-12-2011 era ancora proponibile l’appello), rientri per valore tra quelle definibili (v. su menzionati importi crediti di imposta recuperati perchè indebitamente compensati).
La CTR, dichiarando inammissibile il gravame senza tenere in conto la detta sospensione dei termini per impugnare, è incorsa nel denunciato vizio (violazione rilevante, atteso che, considerando la sospensione dei termini per impugnare sino al 30 giugno 2012, l’appello appare tempestivo).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016