Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12942 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. I, 13/06/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25729/2009 proposto da:

L.W.Q. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato LOLLINI

SUSANNA, rappresentato e difeso dagli avvocati BULLERI Flavio,

BULLERI FLAVIO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di PISA;

– intimata –

avverso il decreto n. 3419/08 R.G. del GIUDICE DI PACE di PISA,

depositato il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

ha concluso per nuovo ruolo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che L.W.Q., cittadino (OMISSIS), con ricorso del 16 novembre 2009, ha proposto ricorso per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Pisa, avverso il decreto del Giudice di pace di Pisa in data 30 settembre 2008, con il quale il Giudice di pace ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Prefetto di Pisa in data 6 giugno 2008, con il quale era stata ordinata l’espulsione del ricorrente;

che il Prefetto di Pisa, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che il Giudice a quo ha respinto il ricorso, affermando che: a) “manca la prova del coniugio del ricorrente con la donna in stato di gravidanza”; b) “Quanto alla mancata traduzione in lingua cinese del decreto di espulsione, essa non costituisce motivo di invalidità quando l’autorità amministrativa dichiari la impossibilità di effettuare tale traduzione (viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 5732 del 2003)”;

che all’odierna udienza di discussione il ricorrente non è comparso;

che il Procuratore generale ha concluso per il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i due motivi di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato, sostenendo: a) che il Giudice di pace si è limitato a recepire la dichiarata impossibilità della traduzione del decreto di espulsione nella lingua cinese, senza motivare al riguardo; b) che, in violazione del suo diritto di difesa, il Giudice di pace non ha concesso il tempo necessario per acquisire la vidimazione del certificato di matrimonio, pervenuta allo stesso ricorrente solo successivamente all’udienza del 30 settembre 2008, come dimostrato dal documento prodotto unitamente al ricorso per cassazione;

che il ricorso è inammissibile, per omesso deposito degli avvisi di ricevimento;

che, secondo diritto vivente, premesso che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, con l’ulteriore conseguenza che, nel caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., potendo tuttavia il difensore del ricorrente, presente all’udienza di discussione o all’adunanza della corte in camera di consiglio, domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, alla condizione che offra la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 627 del 2008);

che, nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita dal difensore del ricorrente ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, il cui art. 3, comma 3, dispone che “Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, la citata L. n. 890 del 1982, art. 4 e segg.”;

che, dunque, il richiamato e qui ribadito principio di diritto si applica anche alle notificazioni eseguite ai sensi della menzionata L. n. 53 del 1994, in quanto secondo il richiamato della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, “L’avviso di ricevimento costituisce prova dell’avvenuta notificazione”;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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