Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12941 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12941 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

Data pubblicazione: 23/06/2015

ORDINANZA
sul ricorso 22385-2013 proposto da:
LS CINEMATOGRAFICA SRL 09181420010 in persona
dell’amministraotre unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI
MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
NICOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIULIO BERTACCHI, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

‘1,

contro
ASSOCIAZIONE

PIEMONTESE

ESERCENTI

CINEMA/SEZIONE TERRITORIALE PIEMONIE E VALLE
D’AOSTA – ANEC in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO GIULIANI,

.299Y

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

contraticorrente

avverso la sentenza n. 1715/2013 del TRIBUNALE di TORINO del
25.2.2013, depositata il 12/03/2013;

17/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Alessandro Nicoletti che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Marco Giuliani che si riporta
agli scritti.

La Corte,
Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. dv.:
1.- La s.r.l. IS Cinematografica ha proposto opposizione al decreto
ingiuntivo n. 10272/2010, emesso dal Giudice di pace di Torino su
ricorso dell’ANEC-Associazione Esercenti Cinema Sez. Piemonte e
Valle d’Aosta, recante condanna della s.r.l. S.L. Cinematografica a
pagare E 2.975,70, quale quota associativa dovuta per il 2009.
L’ingiunta ha proposto opposizione eccependo — per quanto interessa
in questa sede — la mancanza di ogni documentazione relativa ai criteri
di determinazione della somma dovuta come quota per il 2009 ed alle
modalità di calcolo della stessa.
Il GdP ha respinto l’opposizione e, proposto appello dall’opponente, il
Tribunale di Torino – con sentenza pubblicata il 12 marzo 2013 n.
1715 – ha confermato la decisione di primo grado, con la motivazione
che i criteri di fissazione delle quote erano stati fissati secondo le
indicazioni della SIAE e dimostrati tramite i doc. 10, 11 e 12, allegati al
ricorso per decreto ingiuntivo, che specificano dettagliatamente le voci
e le relative modalità di calcolo.
Con unico motivo di ricorso la LS Cinematografica denuncia
violazione dell’art. 167 cod. proc. civ., per il fatto che i predetti
Ric. 2013 n. 22385 sez. M3 – ud. 17-04-2015
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

delle parti.
‘”‘”~ Tho

—”n119 •412_11}2li P. b

– La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, rileva che il ricorso è inammissibile, prima
ancora che non fondato.
In primo luogo la ricorrente non ha prodotto in allegato al ricorso gli
atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda: in particolare, la copia
della comparsa di risposta di ANEC nel giudizio di primo grado e degli
altri atti difensivi della controparte; il verbale di udienza della causa ed
ogni altro atto rilevante al fine di dimostrare che essi non menzionano
la produzione dei documenti sui quali il giudice di appello ha fondato
la sua decisione. La ricorrente neppure ha specificato se tali documenti
siano comunque allegati al fascicolo di causa e come siano reperibili fra
gli altri atti e documenti di causa, come prescritto a pena di
inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., con riguardo agli atti
ed ai documenti su cui il ricorso si fonda (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n.
23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766; Cass. civ. S.U. 2
dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966;
kic. 2013 n. 22385 sez. M3 – ud. 17-04-2015
-3-

documenti sarebbero stati allegati dalla controparte senza regolare
produzione in giudizio e senza che venissero menzionati nella
comparsa di costituzione dell’opposta, fra i documenti prodotti; sicché
essa non ne era al corrente e non ha potuto esaminarli.
Resiste l’intimata con controricorso.
2.- Il motivo è manifestamente infondato.
La sentenza di appello ha specificato che i documenti in oggetto sono
stati prodotti dall’ANEC prima ancora che il decreto ingiuntivo
venisse concesso, a seguito di espressa richiesta rivolta dal giudice alla
ricorrente di integrare la documentazione allegata al ricorso, al fine di
fornire prova adeguata dell’entità del credito.
La resistente ha provveduto di conseguenza e fa rilevare che i
documenti sono muniti del timbro della Cancelleria, quindi sono stati
ritualmente depositati e allegati al ricorso per ingiunzione.
Ne consegue che l’opponente ha avuto ogni possibilità di prendere
visione dei documenti medesimi, pur se essi non sono stati elencati
nella comparsa di costituzione dell’opposta.
3.- Propongo che il ricorso sia respinto, con ordinanza in Camera di
consiglio”.
– La relazione è stata comunicata thparhicEeEsia~ ai difensori

In secondo luogo e soprattutto, avendo il Tribunale dichiarato che i
documenti asseritamente non prodotti si trovavano M realtà nel
fascicolo, l’ipotetica erroneità dell’affermazione verrebbe a configurare
un errore di fatto e non di diritto: errore che avrebbe dovuto essere
fatto valere in sede di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 n.
4 cod. proc. civ. e non tramite ricorso per cassazione.
Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed €
2.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli
accessori di legge.
Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, del d.p.r. n. 115
del 2002 per la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione
civile, il 17 aprile 2015.

Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessità della
specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova).
Considerato che il giudice di appello ha espressamente menzionato i
documenti che si assumono non prodotti e che su di essi ha fondato la
sua decisione, avrebbe dovuto la ricorrente dimostrare la fondatezza
della sua eccezione.

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