Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12941 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34844-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE n. 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO

SPAGNUOLO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE OSPEDALE “SAN CARLO” DI (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso ALFREDO

PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI SALVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3302/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/05/2018 R.G.N. 5387/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati DOMENICO SPAGNUOLO, e BRUNO NICOLA SASSANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Napoli ha definito il giudizio di rinvio, riassunto da F.G. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo di (OMISSIS) all’esito della sentenza rescindente di questa Corte n. 27128/2013, ed ha confermato integralmente la pronuncia del Tribunale di Potenza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato al dirigente medico il 7 ottobre 2005 ed aveva condannato l’Azienda al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, pari ad Euro 33.254,88, respingendo le ulteriori domande di pagamento dell’indennità di ferie non godute e di risarcimento del danno derivato dalla violazione della legge sulla riservatezza.

2. Il F., dirigente medico assegnato all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, nel (OMISSIS) aveva inoltrato all’Ufficio del Personale domanda di aspettativa, in ragione di un incarico a tempo determinato ricevuto dall’Ospedale Cristo Re di (OMISSIS), ed era stato licenziato in quanto, senza attendere l’autorizzazione, aveva preso servizio presso una struttura non pubblica, assentandosi dal lavoro.

La notizia del licenziamento era stata divulgata dalla stampa locale, con ampi e precisi riferimenti al procedimento disciplinare, prima ancora che il provvedimento fosse formalmente adottato e comunicato all’interessato.

3. Il Tribunale aveva ritenuto che il recesso, seppure legittimo quanto alla scelta di risolvere il rapporto, fosse viziato per ragioni di carattere formale in quanto la sanzione era stata irrogata dal Direttore Generale anzichè dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari.

La Corte d’appello di Potenza, invece, adita con appello principale dall’Azienda e con impugnazione incidentale dal F., escludeva l’applicabilità dell’invocato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 4, nel testo applicabile ratione temporis, e riteneva che nei casi di responsabilità disciplinare del dirigente medico dovesse trovare applicazione la disciplina collettiva, che nella specie riconosceva la competenza del Direttore Generale ed imponeva solo la previa acquisizione del parere del Comitato dei Garanti.

4. Questa Corte con la sentenza rescindente ha accolto il motivo di ricorso formulato avverso il capo della decisione inerente la legittimità della sanzione espulsiva ed ha affermato che, allorquando l’amministrazione fa valere ragioni intrinseche di responsabilità disciplinare e non di responsabilità dirigenziale, anche per i dirigenti trova applicazione la disciplina generale dettata dall’art. 55 richiamato D.Lgs.. Ha, quindi, ritenuto che l’accoglimento della censura fosse assorbente, perchè gli ulteriori motivi prospettavano questioni conseguenziali all’accertamento della legittimità o meno del recesso.

5. La Corte d’appello di Napoli, riassunta la vicenda processuale nei termini sopra esposti e richiamato il principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, ha rigettato l’appello principale a suo tempo proposto dall’Ospedale, confermando la statuizione di prime cure quanto alla ritenuta illegittimità del licenziamento. Ha, però, escluso la fondatezza della domanda, proposta solo nel giudizio di rinvio, di applicazione delle tutele previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 ed ha rilevato che il ricorrente non aveva mai domandato la reintegrazione nel posto di lavoro ed anzi aveva chiesto che venisse liquidato il trattamento di fine rapporto, domanda, questa, che il Tribunale aveva esaminato rilevando che la liquidazione doveva essere richiesta non al datore di lavoro bensì all’Inpdap.

Sulle conseguenze del licenziamento illegittimo si era, quindi, formato giudicato implicito.

6. La Corte territoriale ha parimenti ritenuto infondati i motivi dell’appello incidentale a suo tempo formulati avverso la sentenza di primo grado, riproposti nel giudizio di rinvio.

Quanto al risarcimento dei danni all’immagine ha sottolineato che il licenziamento, seppure viziato per il mancato rispetto della procedura, era stato intimato in ragione di una “palese violazione delle regole da parte del ricorrente” il quale non poteva unilateralmente mettersi in aspettativa, tanto più che alla stessa non aveva diritto in ragione della natura non pubblica ma privata della struttura presso la quale avrebbe svolto il periodo di studio e di approfondimento.

7. Il giudice del rinvio ha anche escluso che potesse essere fonte di responsabilità risarcitoria gravante sull’Ospedale o sul Direttore Generale la pubblicazione sulla stampa locale della notizia. Ha rilevato che non era emersa la prova della riconducibilità all’azienda della diffusione della notizia ed ha aggiunto che non era stata formulata alcuna allegazione di danno concreto derivato al ricorrente dalla pubblicazione.

8. Parimenti infondato è stato ritenuto il motivo d’appello formulato avverso il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di pagamento di ferie e festività non godute, sul rilievo che il ricorrente nell’atto introduttivo si era limitato genericamente a riportare i conteggi elaborati dal consulente di parte, senza allegare e provare, come sarebbe stato suo onere, di non avere goduto delle ferie rispetto alle quali rivendicava l’indennità omettendo di confrontarsi con la disciplina contrattuale che ne esclude la monetizzazione se non nei casi eccezionali indicati.

9. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.G. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51 e sostiene, in sintesi, che il carattere chiuso del giudizio di rinvio non può essere invocato qualora, come nella fattispecie, vengono in rilievo questioni sulle quali la Corte non si è pronunciata neppure implicitamente.

Sostiene che qualora un effetto giuridico sia automatico e consegua ope legis alla situazione di diritto accertata non è necessario che la parte lo domandi espressamente, essendo sufficiente che chieda l’accertamento della situazione da quell’effetto scaturisce. Aggiunge che il legislatore ha escluso dall’effetto legale della reintegrazione solo le ipotesi della rinuncia e dell’esercizio del diritto d’opzione, sicchè la domanda volta ad ottenere il pagamento del TFR non poteva essere ritenuta incompatibile con la richiesta di reintegrazione, rispetto alla quale non vi era mai stata rinuncia.

2. La seconda censura addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 11, 15, 25, 26 e 111 perchè la Corte territoriale ha errato nel ritenere non provata la responsabilità del datore di lavoro il quale, invece, rispondeva e risponde delle azioni dei propri sottoposti e, quindi, nella fattispecie della divulgazione della notizia che sicuramente era stata fornita agli organi di stampa da personale dell’azienda ospedaliera.

Il ricorrente aggiunge che i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 c.c., con la conseguenza che il danneggiato deve solo provare il nesso di causalità con l’attività di trattamento mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato delle misure idonee ad evitare il danno.

3. Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 36 Cost., del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10 dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 1218 e 2697 c.c.. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del rinvio, il mancato godimento delle ferie era stato dimostrato attraverso il deposito di tutte le buste paga rilasciate dal datore di lavoro e che i dati necessari al fine di assolvere gli oneri di allegazione e prova erano desumibili dalla produzione documentale e dalla consulenza di parte. Aggiunge che ai dirigenti medici di primo livello, i quali non hanno il potere di programmare annualmente le ferie, si applica il principio generale secondo cui il lavoratore che agisce ha solo l’onere di provare l’avvenuta prestazione dell’attività lavorativa mentre spetta al datore di dimostrare l’avvenuto pagamento.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè correttamente la sentenza gravata ha ritenuto inammissibile la domanda di reintegrazione e di risarcimento del danno, formulata solo nel giudizio di rinvio.

E’ ius receptum il principio secondo cui la riassunzione della causa successiva alla cassazione della sentenza instaura un processo chiuso nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, conclusioni diverse da quelle in precedenza rassegnate, salvo che queste ultime, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della pronuncia rescindente.

Si è precisato che, conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato l’effetto devolutivo dello stesso gravame, dall’altro la formazione del giudicato interno (in tal senso fra le più recenti Cass. n. 5137/2019).

6.1. E’ pacifico tra le parti, e risulta dagli atti del processo, che F.G., nell’adire il Tribunale di Potenza, aveva concluso chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della sanzione espulsiva e la condanna dell’azienda ospedaliera al pagamento “delle seguenti somme: Euro 3594,24 per ferie e festività non godute; Euro 30.168,96 per indennità di mancato preavviso; Euro 11.680,39 per TFR ed Euro 45.000,00 per danni non patrimoniali connessi alla violazione della legge sulla riservatezza, al licenziamento ed al mobbing….” e la domanda era stata parzialmente accolta dal Tribunale che, dichiarato illegittimo il licenziamento, aveva condannato l’azienda al pagamento della sola indennità di mancato preavviso.

L’appello incidentale aveva riguardato le sole domande non accolte di risarcimento del danno e di pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute, sicchè non poteva il F. modificare le conclusioni nel giudizio di rinvio e chiedere, quanto al licenziamento, una tutela diversa da quella inizialmente domandata.

6.2. Manifestamente infondato è il ricorso nella parte in cui sostiene che la reintegra è l’effetto legale dell’illegittimità del licenziamento, ancora in discussione fra le parti, e pertanto può essere richiesta “in ogni tempo spettando addirittura al giudice il potere/dovere ufficioso di dichiarare l’effetto anche in assenza della relativa richiesta di parte”.

E’ principio di valenza generale quello secondo cui il potere del giudice disciplinato dall’art. 113 c.p.c., comma 1, espresso dal brocardo iura novit curia, deve essere coordinato con la regola della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e con il divieto di ultra o extra petizione di cui all’art. 112 c.p.c., che impedisce di attribuire alla parte un bene diverso da quello domandato, anche qualora l’azione esercitata avrebbe consentito il riconoscimento del diritto ad ottenere il bene in questione (cfr. fra le tante Cass. n. 8645/2018; Cass. n. 12943/2012; Cass. n. 25140/2010).

Se ne è tratta la conseguenza che, allorquando vengano in rilievo le tutele da riconoscere al lavoratore illegittimamente licenziato, l’autorità giudiziaria adita non può applicare d’ufficio la L. n. 300 del 1970, art. 18 e condannare il datore di lavoro alla reintegrazione, se questa tutela non era stata espressamente domandata dalla parte, la quale aveva invocato la sola L. n. 604 del 1966, perchè il potere di qualificazione giuridica deve essere esercitato entro i limiti della domanda e, quindi, al giudice non è consentito ampliare la tutela, potendo unicamente attribuirne una minore che, in quanto tale, era già ricompresa, sia pure implicitamente, in quella più ampia richiesta (cfr. Cass. n. 17300/2016 e la giurisprudenza richiamata in motivazione).

Sulla base di percorso argomentativo analogo è stato affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che costituisce una domanda nuova, inammissibile se formulata in corso di causa, quella che abbia ad oggetto l’applicazione della tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 inizialmente non richiesta (Cass. n. 14496/2005).

6.3. Dalle considerazioni tutte sopra esposte discende che non poteva il ricorrente invocare detta tutela solo nel giudizio di rinvio, atteso che la domanda originaria era stata limitata al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, incompatibile con la pronuncia reintegratoria successivamente invocata (cfr. Cass. n. 23710/2015), ed inoltre le tutele di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 sulle quali, ovviamente, il giudice di primo grado non si era pronunciato, non erano state domandate nel primo giudizio di appello.

Si tratta di ragioni assorbenti, sufficienti per confermare la statuizione impugnata, sicchè priva di rilievo diviene l’ulteriore questione, prospettata nel ricorso, della compatibilità fra accettazione del trattamento di fine rapporto e successiva domanda di tutela reintegratoria.

7. Il secondo motivo è inammissibile perchè la sentenza impugnata è fondata su due distinte rationes decidendi, ciascuna sufficiente a motivare il rigetto della domanda di risarcimento.

La Corte territoriale, infatti, dopo avere escluso che fosse emersa la prova certa della responsabilità del datore di lavoro quanto alla pubblicazione sulla stampa locale della notizia inerente l’iniziativa disciplinare avviata, ha aggiunto che, comunque, era mancata ogni allegazione sul pregiudizio che dalla condotta asseritamente illecita sarebbe derivato (pag. 8 della motivazione “deve poi sottolinearsi che non vi è alcuna allegazione di danno concreto derivato dal ricorrente dalla pubblicazione della notizia sul giornale”).

Questa statuizione, che da sola potrebbe sorreggere il rigetto della domanda risarcitoria, non è stata in alcun modo censurata dal ricorrente che solo in sede di discussione orale, per replicare alle conclusioni del Procuratore Generale, ha rilevato che il danno non patrimoniale conseguente alla diffusione della notizia poteva essere liquidato anche in assenza di prova. Trova, pertanto, applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, nè contiene, quanto alla causa petendi alternativa o subordinata, un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. ” (Cass. n. 17182/2020).

8. Parimenti inammissibile è il terzo motivo perchè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, la censura mette in discussione l’accertamento, di fatto, compiuto dal giudice del merito nella parte in cui ha ritenuto che la prova del mancato godimento delle ferie e delle festività non potesse essere desunta nè dalle buste paga nè dai conteggi allegati al ricorso.

Nel giudizio di legittimità una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere formulata per lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, perchè la violazione della norma processuale può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016).

8.1. Analoghe considerazioni vanno espresse quanto alla denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. che può assumere rilievo ex art. 360 c.p.c., n. 3 solo qualora il giudice del merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo. In tale evenienza, infatti, l’errore condiziona la decisione, poichè fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli dell’incertezza probatoria su una parte diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto incerto.

Diverso è il caso che si verifica allorquando il giudice, valutate le risultanze istruttorie, ritenga provata o non provata una determinata circostanza di fatto rilevante ai fini di causa perchè in detta ipotesi la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea all’interpretazione della norma, va ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e, quindi, può essere apprezzata solo nei limiti fissati dalla disposizione, nel testo applicabile ratione temporis e come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014, ha escluso ogni rilevanza dell’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il “fatto storico” sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito.

9. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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