Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12941 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 12941 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRIFONI ALDO
elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, nello studio dell’avv. Gian Marco
Grez; rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Pasquini, giusta procura speciale in calce al ricorso.
ricorrente
contro

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Data pubblicazione: 09/06/2014

COMUNE DI REGGELLO

elettivamente domiciliato in Roma, Largo dei Lom-

co; rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Viciconte, giusta procura speciale a margine del controricorso.
Controricorrente
nonché contro
SAMMICHELI ERALDO

elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie, n. 38, nello studio dell’avv. Massimo Boggia; rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio Ferlito, giusta procura speciale in calce al controricorso.
Controricorrente
nonché contro
CIAMPI SILVANO – CRAMIGNI BARBARA – CIAPETTI SANDRA
– FABBRICANTI VALTER – TASSI MARIA
Intimati

nonché sul ricorso incidentale proposto da
COMUNE DI REGGELLO

Come sopra rappresentato

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bardi, n. 4, nello studio dell’avv. Alessandro Tur-

ricorrente in via incidentale
contro
SAMMICHELI ERALDO

Controricorrente a ricorso incidentale
nonché contro
GRIFONI ALDO – CIAMPI SILVANO – CRAMIGNI BARBARA CIAPETTI SANDRA – FABBRICANTI VALTER – TASSI MARIA
Intimati

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 273, depositata in data 22 febbraio 2007;
sentita la relazione all’udienza del 23 ottobre
2013 del consigliere dott. Pietro Campanile;
sentito per i ricorrenti l’avv. Alessandro Turco,
munito di deleghe;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott.ssa Antonietta Carestia, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere, con richiesta subordinata di
inammissibilità del ricorso principale del Grifoni
e di rigetto del ricorso incidentale del Comune di
Reggello.
Svolgimento del processo

l -Con atto di citazione notificato in data 14 settembre 1994 Eraldo Sammicheli conveniva in giudizio

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Come sopra rappresentato

davanti al Tribunale di Firenze il sig. Aldo Grifoni, il quale, titolare dell’omonima impresa edile,
aveva realizzato, quale cessionario dell’area, un

Comune di Reggello ed adiacente a un terreno di
proprietà di esso attore. Costui, assumendo che
detto fabbricato era collocato a una distanza dal
confine inferiore a quella prevista dal vigente regolamento, e che era stata invasa una striscia di
terreno di sua proprietà, chiedeva il ripristino
dei luoghi e il risarcimento dei danni.
1.1 – Il Grifoni, costituitosi, eccepiva di aver
acquistato il terreno nell’estensione poi utilizzata dal Comune di Reggello, al quale andava attribuita ogni responsabilità in merito a un’eventuale
erronea determinazione dei confini del lotto e che,
quindi, chiamava in giudizio per essere manlevato.
Eccepiva l’usucapione della striscia di terreno
rivendicata ed infine deduceva di aver già alienato
il terreno e il fabbricato.
A tale riguardo il Sammicheli chiedeva ed otteneva
di chiamare in giudizio gli aventi causa del Grifoni: si costituivano Silvano Ciampi, Barbara Cramini, Sandra Ciapetti, Valter Fabbricanti e Maria
Tassi, i quali eccepivano l’usucapione del terreno

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edificio su un lotto inserito nella zona Peep del

e in ogni caso attribuivano ogni responsabilità al
loro dante causa. Il Comune di Reggello, costituitosi, sosteneva l’insussistenza della violazione

1.2 – Con sentenza depositata in data 19 marzo 2004
il Tribunale adito accertava la violazione delle
distanze legali, attribuite a un errore commesso
dai tecnici comunali in sede di esecuzione del frazionamento; condannava l’impresa Grifoni e il Comune al pagamento in solido della somma di C 30.000 a
titolo di risarcimento dei danni subiti dal Sammicheli, dichiarando altresì l’ente territoriale tenuto a mantenere indenne il Grifoni da ogni conseguenza della condanna; rigettava l’eccezione di
usucapione ritenendo, tuttavia, che la striscia di
terreno rivendicata fosse divenuta di proprietà comunale, in virtù del fenomeno dell’accessione invertita, in quanto occupata per la realizzazione di
un piano di edilizia pubblica, respingendo quindi
le domande di arretramento della recinzione e di
restituzione2 della fascia di terreno.
1.3 – La Corte di appello di Firenze, pronunciando
in sede di gravame, accoglieva l’appello principale
del Sammicheli, ordinando, nei confronti delle
parti attualmente proprietarie del lotto, di arre-

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delle distanze legali.

trare la recinzione, nonché il fabbricato fino alla
distanza di sei metri dal confine, e pervenendo a
tale risultato sulla base della confutazione della

prietà della striscia di terreno in virtù del fenomeno dell’accessione invertita e del rigetto, in
quanto sfornita di prova, dell’eccezione di usucapione.
Condannava il Grifoni, la cui deduzione di essere
privo di legittimazione passiva veniva ritenuta
contrastante con la circostanza di essere stato
l’esecutore materiale del comportamento lesivo, a
tenere indenni il Ciampi e gli altri proprietari
dalle conseguenze della condanna, ed analoga statuizione emetteva nei confronti del Comune in riferimento alla posizione del Grifoni. Negli stessi
termini si provvedeva in merito al regolamento delle spese processuali.
1.4 – Per la cassazione di tale decisione propongono distinti ricorsi il Grifoni, con tre motivi, cui
il Comune e il Sammicheli resistono con controricorso, nonché il predetto ente territoriale, che
propone ricorso incidentale deducendo due motivi,
cui il Sammicheli resiste con controricorso.

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tesi fondata sull’intervenuto acquisto della pro-

Il Grifoni e il Comune di Reggello hanno depositato
memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Deve in primo luogo disporsi, ai sensi

dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei procedimenti,
relativi a ricorsi proposti nei confronti della medesima decisione.
3 – Sempre in via preliminare, deve esaminarsi la
questione, sollevata dal Comune di Reggello con memoria in data 14 ottobre 2013, relativa alla dedotta cessazione della materia del contendere, in conseguenza del provvedimento adottato da detto ente
in data 21 marzo 2012, ai sensi dell’art. 42 bis
del d.P.R. n. 327 del 2001, con riferimento
all’acquisizione al patrimonio indisponibile di
detto Comune della striscia di terreno appartenente
al Sammicheli.
3.1 – Deve premettersi che la produzione documentale sopra indicata, allegata alla citata memoria, in
quanto relativa alla deduzione di una sopravvenuta
carenza di interesse, per essere intervenuta una
modifica sostanziale della situazione giuridica dei
beni e dei diritti che costituiscono l’oggetto della controversia, deve ritenersi ammissibile, sulla
base del consolidato orientamento di questa Corte

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2 –

secondo nel corso del giudizio di legittimità possono essere prodotti i documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere

so, tali da far venir meno l’interesse alla definizione del procedimento, rientrando tale produzione
nell’ambito di applicazione dell’art. 372, secondo
comma, cod. proc. civ., riguardante la facoltà di
deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità
del ricorso (Cass., 10 giugno 2011, n. 12737;
Cass., 23 giugno 2009, n. 14657; Cass., 5 agosto
2008, n. 21122).
3.2 – Deve tuttavia constatarsi che il ricorso al
provvedimento previsto dalla norma contenuta
nell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 non può
interferire con la risoluzione della presente vicenda giudiziaria, anche con riferimento ai principi relativi alla formazione progressiva del giudicato, in quanto gli aventi causa del Grifoni – il
cui ricorso, come si vedrà, è inammissibile – hanno
prestato acquiescenza alla decisione di merito, con
la quale venivano condannati ad arretrare la recinsione ed il loro fabbricato dal confine.
Sulle questioni relative alle domande di manleva
proposte dagli attuali proprietari del lotto e dal

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per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricor-

Grifoni, sostanzialmente caudatarie della suddetta
statuizione di condanna dei primi, sulla quale si è
ormai formato il giudicato, non può di certo inter-

deri, che la causa è principalmente incentrata su
aspetti di natura squisitamente privatistica – relativi al rispetto delle distanze fra proprietà e
che il c.d. fenomeno dell’acquisizione sanante non
ha efficacia retroattiva.
4 – Con il primo motivo di ricorso il Grifoni deduce “erronea motivazione della sentenza in ordine
alla carenza di legittimazione passiva, anche ai
sensi dell’art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992”.
4.1 – Con il secondo mezzo il ricorrente principale
denuncia “erronea motivazione della sentenza in ordine alla fondatezza dell’eccezione di usucapione”.
4.2 – Con il primo motivo del ricorso incidentale
il Comune di Reggello, denunciando violazione o
falsa applicazione di norme di diritto, e, in particolare, dell’art. 9 della 1. 18 aprile 1962, n.
167, nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e
decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 5, c.p.c., sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso, con rife-

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ferire il citato provvedimento, ove solo si consi-

rimento alla striscia di terreno del Sammicheli, il
verificarsi del fenomeno dell’accessione invertita,
nell’ambito della occupazione espropriativa del

blica utilità implicitamente contenuta
nell’approvazione del P.E.E.P..
Viene formulato il seguente quesito di diritto:
” Dica la Suprema Corte di cassazione adita se la
sentenza della Corte di appello di Firenze – sez. I
civile – n. 273 del 19 gennaio 2007, depositata il
22 febbraio 2007, escludendo l’applicazione al caso
di specie della fattispecie dell’occupazione acquisitiva, al fine di determinare la proprietà in capo
all’amministrazione comunale di Reggello della
striscia di terreno contesa, per mancanza della volontà pubblica di procedere all’esproprio e per
l’insussistenza di un provvedimento di pubblica
utilità, abbia violato l’art. 9 della 1. 18 aprile
1962, n. 167 e, per tale motivo, meriti la cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 5 del codice di
procedura come illustrato sub I del presente ricorso, e, in caso affermativo, cassi, con o senza rinvio, la sentenza gravata”.
4.3 – La seconda censura proposta dal Comune, corredata di idoneo quesito di diritto, riguarda la

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fondo, da ricollegarsi alla dichiarazione di pub-

determinazione dell’indennità come determinata nella sentenza di primo grado in relazione alla ritenuta perdita della striscia di terreno da parte del

5 – Deve innanzitutto rilevarsi l’inammissibilità
del ricorso del Grifoni.
Premesso, invero, che la sentenza impugnata risulta
depositata in data 22 febbraio 2007, debbono trovare applicazione le disposizioni del D.Lgs. 2.2.2006
n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009),
con particolare riferimento all’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis nel codice di procedura civile. Alla stregua di tali disposizioni – la cui
peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della
violazione denunciata consiste nella imposizione di
una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine
del miglior esercizio della funzione nomofilattical’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di
cui all’art. 360, c. I, nn.1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione
di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indi-

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Sammicheli.

cata sinteticamente la regola di diritto applicata
da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta

per cui dalla risposta che da esso discenda in modo
univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.
Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c. I n.5
c.p.c., l’illustrazione del motivo deve contenere
(cfr., ex multis: Cass.Sez. Un. n. 20603/2007;
Cass. n. 16002/2007; Cass. n. 8897/2008) un momento
di sintesi – omologo del quesito di diritto – che
ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da
non ingenerare incertezze in sede di formulazione
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
5.1 – Nel ricorso principale non risultano in alcun
modo rispettate le suddette prescrizioni, ragion
per cui ne va dichiarata l’inammissibilità.
6 – Con il primo motivo del ricorso incidentale
proposto dal Comune di Reggello si prospetta tanto
violazione di legge, quanto vizi motivazionali: a
quest’ultima censura non si associa la formulazione
del quesito conclusivo nei termini sopra indicati,
essendosi formulato il solo quesito di diritto. Rilevata, quindi, l’inammissibilità del profilo di

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applicare nel caso di specie, in termini tali che

censura riguardante il vizio di cui all’art. 360,
primo comma, n. 5 c.p.c., deve osservarsi che la
doglianza è infondata.

preclusione derivante dal passaggio in giudicato
della condanna degli attuali proprietari degli edifici costruiti a distanza inferiore dal confine, e
dal carattere meramente obbligatorio del rapporto
con il Comune in una vicenda ormai di interesse
privatistico, venendo per altro in considerazione
la responsabilità di detto ente a seguito di erroneo frazionamento del terreno alienato “iure privatorum” al Grifoni (per l’applicabilità dell’art.
873 c, .c. in tale tipo di rapporti, anche quando il
bene da arretrare appartenga, circostanza per altro
non ravvisabile nella specie, all’ente pubblico,
v. Cass., 11 marzo 2008, n. 6469), la tesi posta a
fondamento del motivo non è condivisibile.
Invero viene attribuito esclusivo rilievo alla dichiarazione di pubblica utilità intrinseca
all’approvazione del piano di z

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