Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12940 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 26/06/2020), n.12940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33493/2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Ruggero Di

Sicilia n. 1, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Grio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Cons. Dr. GIOVANNI LIBERATI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona ha respinto la domanda del ricorrente, B.A., nato in Gambia, di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, e della protezione umanitaria, confermando le conclusioni della Commissione territoriale di Ancona di cui al provvedimento notificato al ricorrente il 13 marzo 2018.

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo il ricorrente allegato di essere affiliato a formazioni politiche o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere a una minoranza etnica o religiosa, nè di poter essere esposto a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano, ma solo esposto, peraltro genericamente, che in età adolescenziale era stato indotto a seguire un uomo adulto con la prospettiva di un lavoro e che, giunti in (OMISSIS), questi lo aveva costretto ad arruolarsi nel gruppo dei ribelli (OMISSIS), perchè ne aveva fatto parte anche il padre del ricorrente, che si era visto quindi costretto a partecipare agli atti di guerra civile compiuti da tale gruppo.

Il Tribunale ha poi escluso anche la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non emergendo dalla situazione del Gambia il pericolo per il ricorrente di essere ivi sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, nè pericolo di danno grave alla persona, tenuto conto del fatto che in tale Stato sono presenti istituzioni in grado di proteggerlo.

Ha infine escluso la protezione umanitaria, non ravvisando una condizione di elevata vulnerabilità nel paese di origine del richiedente, richiesta dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. Il ricorrente chiede la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona sulla base di tre motivi.

3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è articolato in tre motivi.

4.1. In primo luogo, si lamenta la violazione e l’errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, in riferimento alla esclusione della protezione sussidiaria, non essendo state adeguatamente considerate, in relazione a tale richiesta, le condizioni di insicurezza del Gambia, che non potrebbero ritenersi garantite dalla sola esistenza di progetti di protezione dei diritti umani e civili, sottolineando che nel corso del 2018 vi era stata una recrudescenza degli scontri armati all’interno del paese.

4.2. Con un secondo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, a causa della mancata considerazione della patologia psichica da cui è affetto il ricorrente (conseguente al suo arruolamento forzato e alla partecipazione, anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ad atti di guerra e uccisioni), e, soprattutto, del pregiudizio, in caso di ritorno nell’ambiente nel quale da adolescente aveva subito e fatto subire violenze belliche estreme (in quanto all’età di 16 anni era stato costretto a entrare a fare parte del gruppo armato (OMISSIS)), per il percorso di cura che aveva intrapreso.

4.3. Infine, con il terzo motivo, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla situazione di fragilità psichica del ricorrente, che aveva determinato anche un tentativo di suicidio.

5. Osserva il Collegio che i motivi proposti sono manifestamente infondati, perchè si risolvono in generiche deduzioni di fatto volte a sollecitare un inammissibile riesame del merito della vicenda.

6. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha motivatamente escluso, in linea con il dato normativo e sulla base delle informazioni acquisite, la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria.

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, identifica il danno grave nelle ipotesi a) di condanna a morte o esecuzione della pena di morte, b) di tortura o altra forma di pena o trattamento umano o degradante ai danni del richiedente nel Paese d’origine, c) di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale secondo cui non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato (Cass., Sez. 1, n. 11103/2019, con ampi riferimenti alla giurisprudenza Eurounitaria).

In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che, sulla base delle ricerche condotte, il Gambia non era un paese afflitto da una violenza indiscriminata e che, d’altra parte, la protezione sussidiaria è esclusa quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero abbia commesso nel territorio nazionale o all’estero un reato grave, come riconosciuto dallo stesso ricorrente.

Tali rilievi, idonei a giustificare il diniego della protezione sussidiaria, posto che questa non può essere riconosciuta, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1, lett. b), a chi abbia commesso un reato grave al di fuori dal territorio nazionale, anche se con un dichiarato obiettivo politico, così come, per identità di ratio, non può essere riconosciuta la protezione per motivi umanitari (Sez. 6, Ordinanza n. 27504 del 30/10/2018,; Sez. 6, Ordinanza n. 25073 del 23/10/2017), non sono stati considerati dal ricorrente, che si è limitato a ribadire la sussistenza di una situazione generalizzata di pericolo, senza considerare quanto esposto dal Tribunale, sia in ordine alla inesistenza di una tale situazione, sia a proposito della esistenza di detta condizione ostativa, con la conseguente inammissibilità della censura, volta a conseguire una rivisitazione sul piano del merito delle valutazioni compiute dal Tribunale e priva di considerazione di una delle, autonome, rationes decidendi del provvedimento impugnato.

7. Quanto al secondo e al terzo motivo, entrambi relativi al diniego della protezione umanitaria, va ricordato che la protezione umanitaria, prevista in generale dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, è un istituto di “protezione complementare”, come tale non direttamente ricompreso nel sistema della protezione internazionale, ma la cui istituzione è autorizzata dalla normativa UE – vedi, in particolare: Considerando 14, direttiva n. 95/2011/U nonchè art. 6, par. 4, della direttiva rimpatri n. 115/2008/CE in base ai quali gli Stati membri sono autorizzati a prevedere in favore dei migranti forme di protezione più favorevoli rispetto a quelle indicate nelle direttive, purchè non incompatibili con esse – che nel nostro ordinamento è stato introdotto dalla L. n. 40 del 1998 il cui contenuto è stato poi trasfuso nel predetto decreto legislativo. Il D.L. n. 113 del 2018 convertito in L. n. 132 del 2018 ne ha profondamente modificato la struttura, ma come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte tale novella, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 con le disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, quale quella di cui si tratta nel presente giudizio. Secondo la giurisprudenza (vedi spec. Cass., Sez. 1, n. 4455/2018), nei “gravi motivi umanitari” contemplati dal citato art. 5, comma 6, sono ricomprese la tutela della salute, l’instabilità politica e sociale nel Paese d’origine, la povertà e l’integrazione sociale. L’inserimento sociale nel Paese, tuttavia, non è da solo sufficiente per giustificare il rilascio del permesso umanitario, essendo necessaria un’effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d’origine e soggettiva del richiedente, alla luce delle peculiarità della vicenda personale.

Nella specie, nella decisione di rigetto del permesso per motivi umanitari correttamente sono state escluse specifiche condizioni di vulnerabilità del ricorrente, tali per natura, gravità e durata, da impedire il rimpatrio, non essendo stati allegati elementi sufficienti per ritenere compromesso o leso il diritto alla salute, e anche che l’esistenza di un regolare rapporto di lavoro e la frequentazione di un corso di lingua italiana possano essere sufficienti per ravvisare il requisito della integrazione sul territorio dello Stato, mancando anche qualsiasi vincolo familiare.

Le argomentazioni svolte sul punto nel ricorso risultano del tutto generiche e inidonee ad impugnare le suindicate rationes decidendi poste a base della decisione di rigetto de qua, tali rationes decidendi sono pertanto divenute definitive, sicchè in nessun caso se ne può più produrre l’annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706).

Di qui l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo.

6. Non vi è luogo a pronunzia sulle spese, essendo rimasto intimato il Ministero dell’Interno.

Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA