Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12940 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12940 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 19717-2013 proposto da:
DE PACE MARIA DPCMRA35B64F356I, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ANTONIO MUSA 12-A, presso lo studio
dell’avvocato FABRIZIO PERTICA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCO CREVATIN giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
ATRADIUS CREDITI INSURANCE NV, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 69, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO DONATONE, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

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Data pubblicazione: 23/06/2015

•E

nonché contro
STEFANACHI CINZIA, DI BIASE ANTONIO;
– intimati avverso la sentenza n. 266/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito l’Avvocato Antonio Donatone difensore della controticorrente
che si riporta agli scritti.

La Corte,
Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza N. 266 del 2013, notificata il 15 aprile-17 maggio
2013, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il
Tribunale di Gorizia ha accolto la domanda proposta dalla soc.
Atradius Credit Ins -urance A.V. contro Maria De Pace, avente ad
oggetto la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.
dell’atto 27 maggio 2002 con cui la De Pace ha costituito in fondo
patrimoniale in favore della figlia e del genero l’unico immobile di sua
proprietà, sito in Monfalcone.
La Atradius aveva dichiarato di agire in rappresentanza della s.p.a. SIC,
creditrice della De Pace dell’importo di E 39.418,33, in forza di
fideiussione da questa prestata in favore dell’impresa ASD di Diego
Stefanachi, alla quale SIC aveva rilasciato una polizza fideiussoria a
garanzia di un finanziamento.

Ric. 2013 n. 19717 sez. M3 – ud. 17-04-2015
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TRIESTE del 20/02/2013, depositata il 19/03/2013;

La De Pace, che aveva resistito alla domanda eccependo il difetto di
legittimazione ad agire di Atradius e l’insussistenza dei presupposti per
la revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., propone due motivi di ricorso
per cassazione.

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 100
cod. proc. civ., nel capo in cui la Corte di appello ha respinto la sua
eccezione di difetto di legittimazione attiva di Atradius.
Assume che questa non ha dimostrato la fonte dei suoi poteri
rappresentativi e neppure ha dimostrato che i diritti di rappresentanza
in ipotesi attribuiti alla Atradius olandese, con sede ad Amsterdam,
siano stati legittimamente esercitati dal rappresentante della società in
Roma e dal suo procuratore, Giuseppe D’Avenio, che per essa ha agito
in giudizio.
2.1.- Il motivo è inammissibile perché generico e inidoneo a confutare
la raiio deddendi della sentenza impugnata.
La Corte di appello, premesso che l’eccezione della controparte non
attiene alla

lesiiimatio ad causam, bensì alla questione di merito avente

ad oggetto l’effettiva titolarità dei poteri rappresentativi, ha rilevato
che Atradius ha dato prova di tale titolarità tramite l’atto di
conferimento di azienda, con autorizzazione dell’ISVAP 28.12.2004,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2004 n. 303, atto
che essa ha menzionato nella memoria depositata in data 8.2.2008, alla
quale la De Pace nulla ha obiettato, se non con la comparsa
conclusionale, alla quale Atradius ha replicato con memoria,
producendo in giudizio l’atto di cessione di azienda e la copia della
Gazzetta ufficiale.
Ha soggiunto che, in tema di rappresentanza delle persone giuridiche,
l’onere di fornire la prova dei poteri rappresentativi sussiste solo in
Ric. 2013 n. 19717 sez. M3 – ud. 17-04-2015
-3-

Resiste l’intimata con controricorso.

caso di contestazione della controparte ed ha richiamato il principio
per cui la parte interessata può produrre i documenti giustificativi dei
suoi poteri anche con la memoria di replica, qualora l’eccezione di
carenza di potere venga per la prima volta proposta con la comparsa
conclusionale (Cass. civ. 15 gennaio 2013 n. 798).

in Roma risultano dalla procura in data 12 settembre 2005 per notaio
Nicola Atlante di Roma n. 22016 Rep., e che la società è iscritta nel
registro delle imprese di Roma, quindi è soggetta alle disposizioni del
diritto it21i2no.
La ricorrente nulla. oppone a tali argomentazioni al fine di dimostrarne
l’erroneità, ma ripropone genericamente le medesime censure già
prospettate in sede di merito.
3.- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2901 cod.
dv ed erronea o insufficiente motivazione, quanto alla ritenuta
conoscenza del pregiudizio che l’atto costitutivo di fondo patrimoniale
avrebbe arrecato ai creditori, che la Corte di appello avrebbe ravvisato
in mancanza di qualunque prova, senza tenere conto delle effettive
capacità della De Pace, casalinga, di rendersi conto degli effetti giuridici
dell’atto compiuto, senza neppure ammettere il richiesto interrogatorio
formale della parte.
3.1.- Il motivo è anch’esso generico e infondato a fronte della
motivazione della Corte di appello, la quale ha rilevato che la
costituzione di fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, la cui revoca
richiede solo la consapevolezza del pregiudizio; che una tale
consapevolezza non può essere esclusa, con riferimento alla De Pace,
avendo essa vincolato l’unico suo bene immobile ed essendo
nullatenenti anche gli altri fideiussori del medesimo debito.

Ric. 2013 n. 19717 sez. M3 – ud. 17-04-2015
-4-

Ha accertato che i poteri facenti capo alla rappresentanza di Atradius

Trattasi di valutazioni di merito adeguatamente motivate e non
specificamente confutate dalla ricorrente se non con mere affermazioni
apodittiche, inidonee a giustificare la cassazione della sentenza
impugnata.

i

3.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con ordinanza

– La relazione è stata comunicata akhip~terie~.ai difensori
delle parti.

Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella
relazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi ed €
4.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli
accessori di legge.
Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, del d.p.r. n. 115
del 2002 per la condanna dei ricorrenti al pagamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale.

Ric. 2013 n, 19717 sez. M3 – ud. 17-04-2015
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in camera di consiglio”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione

civile, il 17 aprile 2015.

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