Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12940 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1500-2015 proposto da:

C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FLAMINIA NUOVA 260, presso lo studio dell’avvocato

MARIA GRAZIA POMPONI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

CIVAI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4951/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 13/05/2014, depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, illustrati anche da successiva memoria, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile (per mancanza di motivi specifici di impugnazione) l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado che gli aveva rigettato il ricorso presentato avverso cartella di pagamento con cui era richiesto il pagamento di somma a titolo di IRPEF ed add. reg.

anno 2004.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il contribuente, invero, contesta la decisione della CTR, sostenendo la specificità dei motivi, ma non riporta, se non a stralci, le doglianze rappresentate ai giudici del gravame, e non consente pertanto a questa Corte una compiuta valutazione sulla sussistenza del requisito richiesto ex art. 53, comma 1, per l’ammissibilità dell’appello; siffatte doglianze sono compiutamente riportate in allegato solo con le successive memorie, depositate dopo la relazione ex art. 380 bis c.p.c., sicchè le stesse devono ritenersi inammissibili e non utilizzabili.

L’inammissibilità del detto motivo comporta l’assorbimento del secondo.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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