Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12940 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. I, 13/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 13/06/2011), n.12940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.J.S., elettivamente domiciliato in Roma, via

Chisimaio 42, presso l’avv. Ferrara Alessandro, rappresentato e

difeso dall’avv. Ottavio Romano, del Foro di Gorizia, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 23

maggio 2009, nel procedimento n. 85/09 R.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 26 gennaio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente;

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1 O.J.S., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 23 maggio 2009, che ha rigettato il gravame dal medesimo proposto contro la sentenza del Tribunale di Trieste n. 40/2009 del 20 gennaio 2009, che aveva respinto il ricorso proposto dal nominato O.J.S. per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, o in via subordinata la protezione sussidiaria o il diritto di asilo;

1.1. il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto difese;

OSSERVA:

2. la Corte d’appello di Trieste ha rigettato il gravame, affermando che: – le dichiarazioni rese dal reclamante non appaiono lineari, ma al contrario sono contraddittorie e tali da non consentire di poter affermare, sia pure a livello indiziario che egli sia stato oggetto di persecuzioni o violenze o soprusi alla persona e alla sua incolumità, fermo restando che le semplici dichiarazioni provenienti da terzi o il riferimento al notorio non sono sufficienti per l’accoglimento della domanda proposta, ove non risulti in modo obiettivo la diretta riferibilità delle violenze e delle persecuzioni alla persona del reclamante;

– quanto alla domanda di protezione sussidiaria, non risulta che vi sia un conflitto in atto rilevante o che sussistano gli altri presupposti di legge, non potendo essi desumersi dalle sole dichiarazioni del richiedente, in assenza di idonee e individualizzate allegazioni;

– il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere al territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato e non ha un contenuto più ampio del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo per la durata della relativa istruttoria;

3. con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deduce che la norma sul diritto d’asilo di cui all’art. 10 Cost., comma 3, ha carattere immediatamente precettivo e attribuisce un diritto soggettivo perfetto autonomamente azionabile, il cui contenuto è più ampio delle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007 (status di rifugiato politico o riconoscimento della protezione sussidiaria);

– con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte di merito adeguatamente argomentato in ordine alla esclusione dei presupposti per il riconoscimento dello stato di rifugiato o della protezione internazionale e comunque per aver omesso di motivare sulla dedotta inesistenza in (OMISSIS) delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e sulla mancata presa in esame delle richieste istruttorie formulate in primo grado e reiterate in appello;

4. i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, appaiono manifestamente fondati; infatti l’identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali, deve essere affermata sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina interna vigente ed ha in particolare trovato espressa conferma nelle norme di attuazione delle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, di cui, rispettivamente, al D.Lgs. n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 25 del 2008 (parzialmente modificato con il D.Lgs. n. 159 del 2008). L’art. 32 del primo testo normativo ha attribuito le valutazioni relative ai presupposti per la concessione dei permessi di soggiorno umanitari alle stesse commissioni territoriali competenti per l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e la concessione della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. e), mentre l’art. 34, ha stabilito l’equivalenza degli effetti delle dette misure di “protezione sussidiaria” e dei permessi di soggiorno per ragioni umanitarie; appare evidente che la ratio di entrambe le norme è individuabile proprio nell’accettata identità di natura delle situazioni giuridiche (Cass. S.U. 2009/19393);

4.1. nel caso di specie, inoltre, la Corte di merito ha esaminato la domanda di protezione sotto l’ottica prevalente della credibilità soggettiva del richiedente, escludendo che dalle sue sole dichiarazioni potesse desumersi l’esistenza in Nigeria di un conflitto in atto rilevante o degli altri presupposti di legge necessari per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria, in assenza di idonee e individualizzate allegazioni; in tal modo la Corte d’appello ha omesso di adempiere ai doveri di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione della situazione reale del paese di provenienza, doveri imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alla stregua del quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (Cass. 2010/17576); i giudici di appello hanno altresì ignorato i principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui anche il giudice deve svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda di protezione internazionale, del tutto prescindendo dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e dalle relative preclusioni e fondando la propria decisione sulla possibilità di acquisizione officiosa di documentazione e di informazioni necessarie (Cass. S.U. 2008/27310);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione in atti;

che pertanto il ricorso per cassazione merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, e dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che esaminerà nuovamente il gravame alla luce dei principi enunciati nella relazione in precedenza riportata e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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