Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12940 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12940 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
DE STEFANO Carmelo (DST CML 28S13 A717I) e BUCHIGNANI Nada
(BCH NDA 25E49 E7150), rappresentati e difesi, per mandato
in atti, dall’Avvocato Giovanni Bissocoli ed elettivamente
domiciliati in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio
dell’Avvocato Orlando Sivieri;
– ricorrenti contro
CASSANI TRAVERSO Edilia Maria (CSS DMR 46A70 D969S), BOSCHI ORLANDINI Federico (BSC FRC 69D30 D969U) e ORLANDINI
Alberto (RLN RLT 44L02 E547H), rappresentati e difesi, per
procura in calce alla memoria, dagli Avvocati Riccardo Ravera e Piero Nodaro, elettivamente domiciliati presso lo
studio del secondo in Roma, via Crescenzio n. 25;
– resistenti –

Data pubblicazione: 09/06/2014

avverso l’ordinanza dal Tribunale di Genova, letta in udienza in data 18 aprile 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16 maggio 2014 dal Presidente relatore Dott.

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Sergio Del
Core.
Ritenuto

che De Stefano Carmelo e Buchignani Nada

hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 42 cod. proc.
civ., avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova, con la
quale è stata disposta la sospensione di due giudizi, rispettivamente R.G. 4232/07 e 25/08, proposti separatamente
e successivamente riuniti dinanzi al Tribunale medesimo,
perché aventi ad oggetto le medesime domande di cui al
giudizio identificato con R.G. 1653/09, pendente dinanzi
alla Corte d’appello di Genova;
che gli intimati Orlandini – Boschi Orlandini – Cassani hanno resistito con memoria ai sensi dell’art. 47
cod. proc. civ.
Rilevato che in prossimità dell’adunanza camerale è
stata depositato atto di rinuncia al ricorso per regolamento, accettata dalle controparti costituite.
Considerato che la rinuncia e l’accettazione sono ritualmente sottoscritte dalle parti e dai loro difensori;

2

Stefano Petitti;

4

che il processo deve quindi essere dichiarato estinto;

che, stante la intervenuta accettazione della rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

La Corte dichiara estinto il processo.
Così è deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 maggio 2014.
Il Presidente estensore

PER QUESTI MOTIVI

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