Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1294 del 26/01/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1294 Anno 2015
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 2992-2009 proposto da:
SOCIETÀ DELLE TERME SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA S. MARIA MEDIATRICE l, presso lo studio
dell’avvocato MARIO ARPINO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CESIDIO D’ALOISIO giusta delega a
2014

margine;
– ricorrente –

3869
contro

COMUNE DI CARAMANICO TERME in persona del Sindaco pro
tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

Data pubblicazione: 26/01/2015

difeso dall’Avvocato MAZZOCCA ELIDE con studio in
CARAMANICO TERME CORSO GAETANO BERNARDI 30;
– resistente memoria di costituzione con delega In
calce avverso la sentenza n. 153/2007

della

20/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito il P.M. in persona

del

Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

COMM.TRIE.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il

2992/09
Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Pescara n.153/01/2006, respingeva tre
ricorsi riuniti per connessione avverso altrettanti avvisi di accertamento emessi dal
Comune di Caramanico con cui veniva comminata alla Società delle Terme s.p.a. la
sanzione pari al 30% sull’imposta ICI versata con ravvedimento operoso per gli armi
2001,2002,2003,con riduzione della applicazione della sanzione in ragione di 1/5.

La CTP rilevava che i relativi versamenti in acconto risultavano effettuati oltre il
termini di un anno dalla loro omissione.
Con sentenza n. 153/10/07, depositata il 20.12.2007 la Commissione Tributaria
Regionale dell’ Abruzzo, sezione staccata di Pescara., in parziale accoglimento
dell’appello proposto dalla società dichiarava tempestivo il versamento eseguito il
26.7.2002, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale,
relativamente ai tributi dovuti per il 2001, riducendo la sanzione al 6%.
La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo,
con un unico motivo, omessa pronuncia sugli avvisi di accertamento relativi agli
anni 2002 e 2003, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e 13, comma 1, lett. b) D.lgs 472/97,
nonché vizio di motivazione, non avendo accolto la CTR l’appello anche con
riferimento agli anni 2002 e 2003, avendo effettuato la società i pagamenti nel
termine di presentazione della dichiarazione.
Il Comune non ha svolto attività difensiva
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.12.2014 , in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Pur non essendosi la CTR pronunciata in ordine alla tempestività dei versamenti
relativi agli anni 2002 e 2003, tuttavia la società non ha allegato o riprodotto tali
documenti, impedendo a questa Corte di verificarne la tempestività.
Inoltre, oltre alla mancata puntuale riproduzione di tali atti, ove prodotti nei
precedenti gradi giudizio, posti a fondamento della censura, la mancata individuazione
topografica del luogo processuale in cui gli stessi sono consultabili non consente alla

Corte di reperirli per verificare se il contenuto sia conforme a quanto trascritto dal
ricorrente nel ricorso (Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937
Cass. , S.U., 2 dicembre 2008, n. 28547)
1

,

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DL I).P 26/411986
NJ3iA.AU3N5
MATER IA “TRIBUTARJA

Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva
dell’intimata
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma, il 3.12.2014

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