Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1294 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. II, 25/01/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 25/01/2010), n.1294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14452-2005 proposto da:

D.M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo STUDIO LEGALE VAIANO – IZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SATTA FLORES RICCARDO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1010/2004 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 19/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato SATTA FLORES Riccardo, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso al sentenza n. 1010/2004 con la quale il Tribunale di Napoli aveva accolto solo in parte l’opposizione da lui proposta avverso il decreto con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, gli aveva irrogato, in solido con il Credito Emiliano s.p.a., la sanzione pecuniaria di L. 1.311.280.000 a titolo di violazione di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 3 per mancata segnalazione di operazioni bancarie sospette ” riferite ad un gruppo di società e persone tutti riconducibili a tale D.G. per un totale complessivo di L. 6.556.401.540″. Il tribunale adito aveva ritenuto sussistere la menzionata violazione richiamandosi agli accertamenti a riguardo svolti dalla G. di F. circa l’irregolarità delle operazioni finanziarie in questione da doversi segnalare agli organi competenti; riduceva però in Euro 169.304,90 (pari al 5% del valore dell’operazione finanziaria) la sanzione comminata, ritenendo “particolarmente gravosa” e sproporzionata ai fatti quella originariamente inflitta.

L’odierno ricorso per cassazione si fonda su 2 motivi, con i quali l’esponente contesta sia l’esistenza della violazione che l’entità della sanzione inflitta; resiste con controricorso il Ministero intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, con il primo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 143 del 1991, artt. 3 e 5 conv. in L. n. 143 del 1991, nonchè l’omessa e insufficiente motivazione. L’esponente censura la sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto che “… la sanzione irrogata nei confronti del D.M. trova la sua ragione nella sufficiente anomalia ravvisabile nelle predette operazioni (finanziane), la quale, senza comportare di per sè un giudizio di illiceità o riprovevolezza delle operazioni, imponeva comunque, secondo logica, ed in applicazione della L. n. 143 del 1991, art. 3 la segnalazione agli organi competenti.” Dette anomalie in definitiva sarebbero consistite – secondo il giudice – nel fatto che erano stati effettuati vari versamenti previo giroconto da un conto all’altro della società medesima e che alcuni conti correnti erano stati aperti e chiusi nello spazio di pochi mesi.

Invece, ad avviso del ricorrente, la richiamata norma di cui alla L. n. 143 del 1991, art. 3 va interpretata “… non nel senso che ad ogni operazione astrattamente anomala corrisponda l’obbligo della segnalazione previsto dal D.L. n. 143 del 1991, ma viceversa che tale obbligo sussista solo per quelle operazioni che, ricorrendo tutti i presupposti di cui sopra … deve ritenersi siano state effettuate a scopo di riciclaggio”. D’altra parte – sostiene sempre l’esponente – deve escludersi che le operazioni di cui trattasi presentassero una qualsiasi anomalia in quanto le somme impiegate nelle operazioni sanzionate avrebbe/origine certa sia per il titolo che con riguardo alla qualità dei soggetti.

La doglianza non può dirsi fondata.

Invero i denunziati vizi di violazione di legge e l’eccepito difetto o contradditorietà della motivazione in buona sostanza si risolvono in questioni di fato tendenti ad una rivalutazione del merito, come tali inammissibile nel giudizio di legittimità. L’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce – com’è noto – alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e all’uopo valutare le prove, controllarne l’attendibilità e le concludenza e scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 15355 del 9.08.2004; Cass. 1014 del 19.1.2006; Cass. n. 2272 del 2.02.2007; Cass. n. 9368 del 21.04.2006).

Nella fattispecie le valutazioni del giudice a quo sono sorrette da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici; egli ha preso in esame le varie operazioni finanziarie eseguite per un totale di ben 6.556.401.540, per rimarcarne le indubbie anomalie riscontrate, tali da far scattare gli adempimenti di cui alla L. n. 197 del 1991, art. 3 concernenti la specifica segnalazione ivi prevista agli organi Ciò dicasi per quanto riguarda i numerosi versamenti effettuati dalla società Fornaci di Spigno Saturnia in favore della Immobiliare Telemaco, versamenti effettuati in buona parte mediante emissioni di assegni al di sotto del limite di cui alla L. n. 197 del 1991, previo giroconto da un conto all’altro della medesima società, circostanza questa ” sicuramente priva , all’apparenza, di un fondamento logico”;

alla stessa conclusione il giudice è pervenuto in ordine “alle numerose operazioni di versamento effettuate dal V. relativamente alle quali, pur essendo lo stesso amministratore della Immobiliare Del Centro srl – che risulta provato abbia proceduto all’alienazione di proprietà di pregio e consistente valore in Firenze – non può del tutto escludersi l’esistenza di un’anomalia, atteso che le singole operazioni, oltre che essere state effettuate in buona parte con movimenti al di sotto della normativa antiriciclaggio, hanno dato luogo, nel breve periodo di un mese, ad un complessivo prelevamento e versamento di L. 2.829.500 (recte: L. 2.829.500.000) con sostanziale azzeramento del conto corrente”.

Infine il giudicante si è soffermato sulle tre operazioni effettuate da D.G., D.E. e D.A., in considerazione del fatto che i conti (OMISSIS) apparivano, all’evidenza utilizzati al solo fine di transitare le somme di L. 565.000.000 e risultavano aperti e chiusi nello spazio dì meno di due mesi”.

Il tribunale in definitiva ha messo in luce le chiare anomalie che le operazioni in questione presentavano (anomalie peraltro che non erano state in qualche modo spigate o chiarite dagli interessati) per cui le stesse avrebbero dovuto ingenerare quantomeno dei sospetti circa la correttezza delle operazioni stesse. Inoltre lo stesso tribunale ha opportunamente richiamata la casistica formulata dalla Banca d’Italia integrativa della norma di cui alla L. n. 143 del 1991, art. 3 (cd. decalogo della Banca d’Italia), in cui si fa esplicito riferimento ” ad operazioni della stessa natura ripetute presso la medesima dipendenza con modalità tali da far pensare ad intenti dissimulatori e a configurazione economicamente illogica dei rapporti cliente con la banca …”. In conclusione, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo della segnalazione in capo ai soggetti indicati dalla L. n. 197 del 1991, art. 4 deve ritenersi che la norma non presupponga l’accertamento della illiceità delle operazioni finanziarie, ma richieda solo il mero sospetto originato dall’anomalia delle operazioni stesse.

Con il 2^ motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 5, comma 5 conv. in L. n. 143 del 1991, e della L. n. 689 del 1981, art. 11; nonchè l’omessa e insufficiente motivazione. Lamenta che anche se il giudice a quo è pervenuto ad una consistente riduzione della sanzione pecuniaria irrogata, ” tuttavia, anche tale ridotta misura appare incongrua – e sproporzionata rispetto alle possibilità economiche del ricorrente … in considerazione della sua personalità e delle sue condizioni economiche”.

Anche tale doglianza è infondata, introducendo questioni di fatto non proponibili in questa sede. La determinazione in concreto della sanzione è stata correttamente effettuata dal giudice di merito nell’ambito del suo potere discrezionale, ed egli, attesi i parametri indicati dalla norma nella fattispecie, ha ritenuto di doverla contenere nella misura del 5% del valore dell’operazione (laddove l’originaria sanzione era commisura al ben più ampio rapporto del 20%).

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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