Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1294 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 22/01/2021), n.1294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8083-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDIL COSTRUZIONI DEI FLLI L. SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10/2013 della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia

Romagna, depositata il 05/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 10/8/13 pubblicata il 5 febbraio 2013 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha confermato la sentenza n. 141/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la quale erano stati parzialmente accolti i ricorsi riuniti proposti dalla Edil Costruzioni dei fratelli L. s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e (OMISSIS) con i quali erano stati accertati a carico di detta società esercente l’attività di lavori generali di costruzione edifici, maggiori ricavi non contabilizzati derivanti dalla sottofatturazione rispettivamente di 11 compravendite immobiliari per complessivi Euro 478.214,90 per l’anno di imposta 2004, e di 5 compravendite immobiliari per complessivi Euro 215.172,20 per l’anno di imposta 2005, con conseguente recupero di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA oltre sanzioni ed interessi;

che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’Ufficio si era basato sui valori normali degli appartamenti risultanti dalle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) da considerarsi presunzioni semplici, senza svolgere accertamenti bancari nei confronti della società e degli acquirenti degli immobili, ed anche l’ammontare dei mutui concessi dalle banche per un ammontare superiore alle cifre fatturate non sono probanti in mancanza di accertamenti bancari idonei;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due mootivi;

che la Edil Costruzioni dei fratelli L. s.r.l. è rimasta intimata;

considerato che con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento alla prova fornita dall’Ufficio del maggior valore degli immobili venduti risultante dalla documentazione extracontabile;

che con il secondo motivo si deduce omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, in via gradata, omesso esame su di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nuova formulazione, ancora con riferimento all’elemento di prova costituito dalla documentazione extracontabile non considerata dal giudice dell’appello;

che i due motivi possono esaminarsi congiuntamente essendo entrambi riferiti, sotto i diversi profili della violazione di legge e del difetto di motivazione, alla medesima circostanza costituita dalla documentazione extracontabile non considerata nella sentenza impugnata;

che la ricorrente limita la doglianza alla parte della sentenza relativa alle nove cessioni di immobili per le quali dalla documentazione extracontabile acquisita in sede di verifica risultavano annotazioni di un maggior importo versato dagli acquirenti;

che il ricorso è fondato. Il giudice dell’appello ha considerato la valutazione risultante dalle quotazioni dell’OMI ritenendola non probante, le dichiarazioni degli acquirenti, ritenute invece probanti tanto da confermare il rigetto dei ricorsi nella parte relativa alle vendite degli immobili per i quali è stata acquisita la dichiarazione degli acquirenti di avere corrisposto un prezzo maggiore di quello fatturato, ma non ha affatto considerate la documentazione extracontabile ritualmente riprodotta nel ricorso e dalla quale risulta la corresponsione da parte degli acquirenti di una somma maggiore di quella risultante dalle fatture relative alle vendite degli immobili;

che invece questa Corte ha già avuto modo di esprimere come la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell’impresa, ancorchè consistente in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisca elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell’adempimento degli obblighi di legge. Qualora pertanto, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell’impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l’esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta di per sè probatoriamente irrilevante dal giudice, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (cfr, Sez. 5, Sentenza n. 19329 del 08/09/2006, Rv. 593174);

che la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che provvederà a considerare, ai fini del decidere, anche la documentazione extracontabile in atti, oltre a regolare anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata; Rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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