Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1294 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11795/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT s.p.a., nella qualità di incorporante il BANCO DI SICILIA

s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 549/07/13 della CTP di Palermo, depositata il

12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

MATTEIS STANISLAO, il quale ha concluso per la declaratoria di

inammissibilità del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avv. GIANCARLO CASELLI, il quale si riporta

agli atti e ha chiesto termine per depositare l’avviso di

ricevimento relativo alla notifica del ricorso introduttivo;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 549/07/13 della CTP di Palermo, adottata in sede di ottemperanza con la quale è stato disposto che la medesima Agenzia dovesse rimborsare all’UNICREDIT s.p.a. l’importo di Euro 1.601.658,06, oltre interessi di legge, ed è stato nominato, per il caso di inadempimento, un commissario ad acta deducendo, nell’unico motivo di ricorso formulato, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 50, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, per essere stati indicati come dovuti gli interessi sulle somme spettanti già a titolo di interessi per l’anno 2008, in relazione ad un credito al rimborso d’imposta (IRPEG) della contribuente.

Il ricorso è stato spedito per posta, ma non vi è agli atti l’avviso di ricevimento, e nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dalla UNICREDIT s.p.a.

Il PM ha depositato memoria illustrativa delle proprie conclusioni.

Dopo la relazione della causa, il difensore della ricorrente ha chiesto concedersi termine per il deposito dell’avviso di ricevimento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, non essendovi agli atti l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale.

Com’è noto, la produzione del menzionato avviso di ricevimento è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, c.p.c..

In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., fermo restando che il difensore del ricorrente, presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio, può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (così, da ultimo Cass. Sez. 5, n. 8641 del 28/03/2019; Cass., Sez. 6-2, n. 18361 del 12/07/2019; Cass., Sez. 6-5, n. 25552 del 27/10/2017).

Nel caso di specie, parte ricorrente ha semplicemente chiesto un rinvio per consentire la produzione dell’avviso di ricevimento, senza allegare e provare i presupposti per ottenere la remissione in termini, non potendo pertanto la richiesta essere accolta.

Mancando la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso per cassazione, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile.

2. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi costituita la società intimata.

3. Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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