Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1294 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1294 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 15758-2011 proposto da:
BIZZARO CLAUDIO BZ Z CLD 56L21H 816U, elettivamente
1
domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, rappresentato e difeso
dall’avvocato SERGIO NUNZI, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

ricorrente

contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FRE Z ZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI,

Data pubblicazione: 22/01/2014

GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– controricortente avverso la sentenza n. 406/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per il controricorrente l’Avvocato SERGIO PREDEN che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Firenze, Claudio
Bizzarro chiedeva il riconoscimento della rivalutazione contributiva di
cui alla legge 257/92 in ragione dell’ultradecennale esposizione
all’amianto. Il Tribunale accoglieva la domanda e riconosceva il diritto
invocato. La Corte di appello di Firenze, decidendo sul gravame
proposto dall’I.N.P.S., dichiarava inammissibile, per decadenza
dall’azione giudiziaria del D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 (come
modificato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6 e D.L. n. 384 del 1992, art.
4), la domanda proposta in primo grado.
Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale il Bizzarro
propone ricorso affidato a due motivi.
L’I.N.P.S. resiste con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 47 d.P.R. n. 639/70 e succ. modd. (ai sensi
dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)”. Sostiene che la decadenza di cui
Ric. 2011 n. 15758 sez. ML – ud. 14-11-2013
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FIRENZE del 10/3/2011, depositata il 24/03/2011;

all’art. 47 d.P.R. n. 639/70 opera solo con riguardo alle prestazioni
pensionistiche e, dunque, non si applica alla maggiorazione
contributiva da esposizione ad amianto, incidendo il riconoscimento
del diritto al moltiplicatore contributivo solo indirettamente sul
rapporto pensionistico. In ogni caso, andrebbe applicato per analogia il

del 2009) secondo cui la decadenza non si applica alla riliquidazione
dei ratei di pensione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e/o
falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) in
relazione all’art. 47, quinto comma, d.P.R. n. 639/70 come sostituito
dall’art. 4 del D.L. n. 384/1992 conv. nella legge n. 438/1992”.
Sostiene che la decadenza non poteva decorrere in quanto l’I.N.P.S.
non aveva ottemperato a quanto previsto dall’art. 47, quinto comma,
cit. con riferimento all’indicazione, nel provvedimento adottato sulla
domanda, dei gravami proponibili, degli organi a tal fine competenti e
dei relativi termini.
Il ricorso appare qualificabile come manifestamente infondato.
Questa Corte, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in
particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del
2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, e nn. 1629 e 11094 del
2012) si è espressa affermando il principio che la decadenza dall’azione
giudiziaria prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo
sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella legge n. 438
del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad
oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva
per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero,
come nella specie, da soggetti non titolari di alcuna pensione.

Ric. 2011 n. 15758 sez. ML – ud. 14-11-2013
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principio stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione (sent. n. 12720

,

Secondo le richiamate decisioni, infatti, l’art. 47 citato, per l’ampio
riferimento fatto alle “controversie in materia di trattamenti
pensionistici”, comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in
discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la
determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella

dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione, domandato
attraverso la richiesta di applicazione del meccanismo moltiplicatore di
cui alla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.
Non conforta la tesi del ricorrente il principio di cui a Cass., Sez.
un., n. 12270/2009 dal momento che, con la domanda per cui è causa,
non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica
ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei, in quanto
erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione
amministrativa, bensì, come si è detto, il diritto a un beneficio che,
seppure strumentale ai fini pensionistici, è dotato di una sua specifica
individualità, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a
presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o
sarebbe sorto) in base ai criteri ordinari il diritto al trattamento
pensionistico (basti pensare che l’esposizione all’amianto e la sua
durata sono “fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto
dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente
previdenziale attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne
dimostrazione).
Resta da aggiungere che è alla data di tale domanda – necessaria
anche nel regime precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 269 del
2003, art. 47 (convertito nella legge n. 326 del 2003), che ne ha
addirittura sanzionato la mancata presentazione entro l’ivi previsto

Ric. 2011 n. 15758 sez. ML – ud. 14-11-2013
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previsione di legge, anche l’accertamento relativo alla consistenza

termine con la decadenza dal beneficio de quo – che deve aversi
riguardo ai fini della verifica della tempestività dell’azione giudiziaria.
Quanto al richiamo fatto dal ricorrente alla sentenza di questa
Corte n. 15521/2008, secondo la quale la decadenza da una domanda
di riscatto del corso di laurea non ne preclude la riproposizione, è

ricadente nel regime della decadenza anteriore alle innovazioni
apportate dal D.L. n. 103 del 1991, art. 6, quando ancora, cioè, alla
decadenza prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, si attribuiva
carattere soltanto procedimentale e, quindi, tale da non comportare la
perdita del diritto tardivamente azionato.
Il secondo motivo di ricorso è, anch’esso, privo di fondamento
giusta il principio, parimenti enunciato dalle Sezioni unite (sent. n.
12718 del 2009) e costituente ormai “ius recotum” alla stregua del quale
il suddetto termine della decadenza “…decorre, oltre che nel caso di
mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato,
anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto
del medesimo art. 47″.
Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti con il più recente
orientamento giurisprudenziale in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata dalle parti e condivisa
dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione.
3 — Sussistono, infine, giustificati motivi (in considerazione
dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della
problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del
Ric. 2011 n. 15758 sez. ML – ud. 14-11-2013
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sufficiente osservare che tale affermazione è riferita a una fattispecie

diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio
di cassazione.

P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2013.

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