Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1294 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2018, (ud. 04/12/2017, dep.19/01/2018),  n. 1294

Fatto

RILEVATO CHE:

S.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia R.E., R.L., R.G. e C.S. chiedendo dichiarazione di nullità del contratto con cui R.L. aveva ceduto a R.E. il certificato azionario n. 19 di R. s.p.a., ed in subordine la simulazione assoluta e la revocatoria dell’atto, oltre la condanna al risarcimento del danno nei confronti del Presidente del Consiglio di amministrazione della società e del Presidente del collegio sindacale. Espose la parte attrice quanto segue: il S. era creditore di R.L.; la debitrice aveva conferito procura irrevocabile a S.C. (figlio dell’attore) affinchè costituisse in pegno mille azioni della società di sua proprietà a garanzia del credito, pegno successivamente costituito; R.L. aveva richiesto la restituzione del titolo per aver revocato la procura; R.G., all’epoca Presidente del Consiglio di amministrazione, oltre essersi rifiutata di annotare sui titoli il vincolo pignoratizio, aveva annullato tutte le azioni invitando i soci al ritiro di quelle nuove; successivamente era stato emesso decreto ingiuntivo in favore dell’attore e nei confronti di R.L. per la somma di Euro 258.170,54; a seguito di pignoramento negativo presso l’abitazione l’attore aveva scoperto che la debitrice aveva venduto le proprie azioni alla sorella R.E.. R.L. e R.E. costituendosi dedussero che la cessione per l’importo di Euro 600.000,00 era stata effettuata per estinguere il debito scaduto di Leona nei confronti di E.. Intervenne nel giudizio Franco T. aderendo alla domanda attorea nei confronti di R.L. e R.E.. Il Tribunale adito accolse la domanda revocatoria, rigettando le altre e disponendo per l’ulteriore istruzione della causa relativamente alla domanda risarcitoria.

Avverso detta sentenza proposero appello sia R.L. che R.E.. Con sentenza di data 30 agosto 2016 la Corte d’appello di Brescia, riuniti gli appelli, li rigettò. Osservò la corte territoriale che il primo giudice aveva posto a fondamento della decisione la dimostrata sussistenza del disegno fraudolento posto in essere da L. ed R.E., abitanti presso lo stesso indirizzo ed entrambe socie della società, con la collaborazione della sorella Giannina, disegno diretto a sottrarre le azioni alla garanzia del credito del S. e del T.. Aggiunse che non c’era la prova dell’esistenza del debito scaduto e che la testimonianza dedotta dalle appellanti, e non disposta dal giudice di primo grado, aveva ad oggetto circostanze generiche in quanto prive di riferimenti a fatti ed implicanti valutazioni. Osservò in particolare quanto segue: il capitolo 1) non indicava gli elementi di fatto da cui il teste avrebbe mutuato il proprio convincimento sull’esistenza del debito di L. nei confronti della sorella; i capitoli 2) e 3) erano generici nella delimitazione del contesto temporale (“nel corso degli ultimi dieci anni a partire dal 1992” e “negli ultimi due anni”), tanto da impedire la formulazione di prova contraria; i capitoli 4) e 5) erano valutativi (non era dato desumere da quali circostanze fosse desumibile l’atteggiamento della sorella E. di “pretendere” la sottoscrizione di un riconoscimento di debito e l’impegno a restituire le somme).

Hanno proposto ricorso per cassazione R.L. e E. Reba sulla base di un motivo e resistono con controricorso S.G. e T.C.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 244 e 157 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano le ricorrenti che il vizio di genericità e valutatività dei capitoli di prova testimoniale devono essere eccepiti dalla parte interessata nella prima difesa successiva alla loro deduzione, pena l’acquiescenza, e che sia S. che T. in primo grado avevano dedotto genericamente che i cinque capitoli di prova apparivano inammissibili e comunque irrilevanti, senza nulla specificare in ordine all’inammissibilità, sicchè in appello potevano riproporre solo la medesima censura proposta in primo grado, e non altra diversa (come in effetti avevano fatto). Concludono nel senso che il giudice di appello non avrebbe potuto rilevare (d’ufficio) la genericità e/o il carattere valutativo delle circostanze dedotte.

Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha reputato inammissibile la testimonianza in quanto non relativa a specifici fatti e dunque implicante mere valutazioni. La specifica indicazione dei fatti non attiene al piano della validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza. Una testimonianza articolata non in fatti specifici, ma in valutazioni, è irrilevante dal punto di vista della sua efficacia probatoria. L’apprezzamento della rilevanza della prova attiene al potere del giudice di direzione del processo e ha carattere ordinatorio processuale. Alla base vi è l’esigenza di economia processuale di evitare un’attività che, in quanto relativa a mezzo di prova irrilevante, contrasta con esigenze di economia e di ragionevole durata del processo.

La ratio dell’art. 244 cod. proc. civ. va individuata, oltre che nell’esigenza di mettere la controparte in condizione di eccepire l’irrilevanza o l’inammissibilità della prova e di dedurre la prova contraria, nella necessità di consentire al giudice la formulazione del giudizio preliminare di rilevanza. A tale fine è richiesta la specificità nell’indicazione dei fatti: è specifica l’indicazione che consente al giudice di stabilire, in relazione al particolare thema probandum della lite, se i fatti indicati ad oggetto della prova sono rilevanti ai fini della decisione; per contro, non è specifica l’indicazione che non consenta al giudice di formulare questa valutazione. E’ appena il caso di rilevare che l’indicazione che soddisfa le esigenze del giudice soddisfa anche quelle della controparte, poichè in capo ad essa nascono l’interesse e il potere di controdedurre in quanto la prova sia dedotta in modo che se ne possa apprezzare la rilevanza.

La sanzione alla mancanza dell’indicazione specifica dei fatti è l’inammissibilità della prova: più esattamente, il giudice non ammette la prova in quanto, non potendone valutare la rilevanza, non può fare altro che dichiararla irrilevante. Trattasi pertanto non dell’inammissibilità conseguente ad una decadenza o ad una regola di validità dell’atto processuale come quella della capacità a testimoniare, ma dell’inammissibilità relativa al preliminare giudizio, rispetto a quello di nullità, di rilevanza stessa del mezzo di prova. La rilevabilità d’ufficio del difetto di specifica indicazione dei fatti discende dal fatto che tale requisito è imposto anzitutto per consentire al giudice la valutazione sulla rilevanza della prova: solo quando il giudice non ne abbia rilevato la mancanza, ed abbia ammesso la prova, diventa decisivo il comportamento della controparte, che può limitarsi a dedurre la prova contraria oppure eccepire la violazione di regole di validità, quale quella della capacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ.. Mentre la violazione di una regola di validità quale quella dell’art. 246, posta a tutela dell’interesse delle parti, ha carattere relativo ed è rilevabile solo su eccezione di parte (fra le tante Cass. 30 ottobre 2009, n. 23054), l’apprezzamento in ordine alla specifica indicazione dei fatti da provare si colloca su un piano preliminare, in quanto relativo alla rilevanza della prova, e dunque l’eventuale mancanza della specifica indicazione resta rilevabile d’ufficio. Ciò nell’ambito di quel più generale potere in tema di prova per il quale spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova (fra le tante Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; 15 luglio 2009, n. 16499).

Si spiega così la risalente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, mentre le nullità e le decadenze stabilite riguardo alla prova testimoniale dall’art. 244 cod. proc. civ. possono essere rilevate solo dalle parti, le quali possono prestarvi acquiescenza con l’esperimento del mezzo di prova, la mancata specifica indicazione dei fatti da provare è rilevabile anche d’ufficio dal giudice, nonostante l’acquiescenza della controparte (Cass. 4 aprile 1980, n. 2231). A tale indirizzo risalente, per quanto sopra affermato, si dà quindi continuità.

Va conclusivamente affermato che “la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d’ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima”.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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