Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12939 del 23/06/2015


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I .2R95

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12939 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 19419-2013 proposto da:
ERGO SRL 01375800503, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA 1, presso lo
studio dell’avvocato PAOLA BISOGNO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
LENZI FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO BASSIONI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA GIORGI giusta
procura in calce al controricorso;
,- controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 23/06/2015

.

•.1

INCERTI ARIANNA;
-intimata avverso la sentenza n. 468/2013 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,
depositata il 29/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO.

La Corte,
Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art
380bis cod. proc. civ.:
“1.- La s.r.l. Ergo ha notificato a Federico Lenzi e ad Arianna Incerti
decreto ingiuntivo n. 1019/2009 del Giudice di pace di La Spezia,
recante condanna del Lenzi a pagare E 4.587,45 oltre interessi e spese,
quale fideiussore della Incerti.
La Ergo assumeva di essere titolare del credito, originariamente
vantato dalla s.p.a. Finemiro nei confronti della Incerti, a seguito di un
finanziamento concesso alla stessa nel 1992 e garantito dal Lenzi,
credito ceduto da Finemiro alla s.p.a. Calchi Novati Finance, da questa
alla s.p.a. Fingroup e da Fingroup ad essa Ergo.
La notificazione dell’ingiunzione alla Incerti non è andata a buon fine,
mentre il Lenzi ha proposto opposizione con atto di citazione
notificato in data 11 marzo 2010, sollevando varie eccezioni, fra cui la
mancanza di prova della titolarità del credito da parte di Ergo, non
avendo essa documentato né gli atti di cessione, né le notificazioni ai
debitori.
Il Giudice di pace ha accolto l’opposizione, ritenendo non dimostrata
la cessione e la notificazione al debitore del primo atto di cessione, da
Finenairo a Calchi Novati.
Proposto appello dal soccombente, con sentenza depositata il 29
maggio 2013 n. 468 il Tribunale di La Spezia ha confermato la
sentenza di primo grado, rilevando che — nel caso di cessioni a catena
– la prova delle cessioni e delle notificazioni deve riguardare tutti i
passaggi intermedi e non solo l’ultimo.

Ric. 2013 n. 19419 sez. M3 – ud. 17-04-2015
– 2-

..

Ric. 2013 n. 19419 sei. M3 – ud. 17-04-2015
-3-

Con atto notificato il 30 luglio 2013 Ergo propone due motivi di
ricorso per cassazione.
Resiste il Lenzi con controricorso.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1260
cod. dv., sul rilievo che la cessione del credito è valida ed efficace fra
le parti anche indipendentemente dalla notificazione al debitore ceduto
e che — a fronte di più atti di cessione successivi — assume rilevanza
solo l’ultimo passaggio, nella specie quello in favore di essa Ergo, che è
stato correttamente effettuato; che in ogni caso, a fronte della
contestazione del debitore circa la titolarità del credito da parte del
cessionario, il cedente è litisconsorte necessario e deve essere chiamato
a. partecipare al giudizio, adempimento a cui nella specie non hanno
provveduto né la controparte né il giudice.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1264 cod. dv.
poiché il giudice di appello non ha fatto ricorso alla prova presuntiva
della cessione di credito intercorsa fra Finerniro e Calchi Novati, e
della relativa notificazione, sebbene essa avesse formito la prova scritta
delle successive notificazioni.
3.- 1 motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché
connessi, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 n. 6, poiché la
ricorrente non ha prodotto in questa sede i documenti su cui il ricorso
si fonda — cioè gli atti di cessione e le relative notificazioni che assume
di avere ritualmente eseguito e che a suo avviso sarebbero sufficienti a
dimostrare la conoscenza da parte del debitore quanto meno
dell’ultima cessione, considerato anche che si tratta del fideiussore e
che la ricorrente non specifica se la notificazione della cessione sia
stata effettuata alla sola debitrice od anche al fideiussore; neppure
dichiara di avere prodotto tali documenti nelle competenti sedi di
merito, sì da giustificare le censure rivolte alla sentenza di appello per
non averne tenuto conto al fine di desumerne la conoscenza
dell’intervenuta cessione.
La sentenza impugnata afferma, nella motivazione, che l’appellante
non ha contestato la mancanza di prova in merito alle intervenute
cessioni di credito.
La ricorrente avrebbe dovuto contestare tale affermazione, deducendo
di avere sottoposto al giudice di appello le argomentazioni e i
documenti posti a fondamento delle sue difese, dai quali il Tribunale
avrebbe dovuto desumere, quanto meno per presunzioni, la
conoscenza da parte del Lenzi, delle successive cessioni.
Avrebbe poi dovuto produrre in questa sede i suddetti documenti, o
specificare che essi sono stati comunque acquisiti al presente giudizio,
indicando come siano contrassegnati e dove siano reperibili fra gli altri
atti e documenti di causa, come prescrive a pena di inammissibilità

delle parti.
a .e.o

g9F.

Considerato in diritto:
Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella
relazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile ricorso e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed €
2.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed agli
accessori di legge.
Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, del d.p.r. n. 115
del 2002 per la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il

ricorso principale.
Ric. 2013 n. 19419 sez. M3 – ud. 17-04-2015
-4-

l’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. in relazione agli atti ed ai documenti sui
quali il ricorso si fonda (cfr., fra le tante, Cass. civ. 31 ottobre 2007 n.
23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n.
8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7
febbraio 2011 n. 2966; Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726,
quanto alla necessità della specifica indicazione del luogo in cui il
documento si trova).
3.1.- Ogni altra censura risulta assorbita.
4.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile con ordinanza
in Camera di consiglio”.
– La relazione è stata comunicata iy1-4~1~~ ai difensori

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione

civile, il 17 aprile 2015.

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