Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12939 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2021, (ud. 22/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1236-2020 proposto da:

G.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, presso la PREFETTURA

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 3424/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositato il 14/11/2019 R.G.N. 5417/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/12/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Catanzaro, con decreto n. 3424/2019, ha rigettato il ricorso proposto da G.M., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Crotone aveva dichiarato inammissibile la domanda reiterata di protezione internazionale.

2. Per la cassazione di tale sentenza G.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione tardiva al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

4. In data 26 ottobre 2020 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto partecipante alla procedura di emersione prevista dal D.L. n. 34 del 2020, e ha chiesto l’emissione dei provvedimenti consequenziali, con compensazione delle spese del giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. In limine, va rilevato che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. L’atto è sottoscritto dal rinunciante e dal suo difensore, ma non è stato notificato al Ministero dell’Interno.

2. A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (v, tra le più recenti, Cass. n. 14782 del 2018 e n. 13923 del 2019).

3. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

4. Non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè la causa di inammissibilità del ricorso (per effetto della intervenuta rinuncia) è sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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