Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12938 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12938 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 16264-2013 proposto da:
DONADONI EUGENIO DNDGNE61A02C745L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 17/A, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTA CES CHINI, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speci2le in calce al ricorso;
– ricorrente contro
IWR ITALWAGEN ROMA SRL in persona dell’amministratore
unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F,
presso lo stqdio dell’avvocato SILVIO CARLONI, che la rappresenta
e difende, giusta delega a margine del controricorso;

contraticorrente

avverso la sentenza n. 158/2013 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 4.3.2013, depositata il 02/05/2013;

29ztti

Data pubblicazione: 23/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2015

dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA

LANZILLO.

Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. groc. civ.:
“1.- Eugenio Donadoni ha convenuto davanti al Tribunale di Perugia,
sez. dist. di Città di Castello, la s.r.l. I\XIR hai Wagen Roma,
chiedendone la condanna al pagamento di € 17.000,00, pari al doppio
della caparra da lui versata contestualmente alla proposta di acquisto di
un’autovettura Audi Q7, dotata di vari accessori opzionali fra cui il
tettuccio apribile.
Ha dedotto che la proposta di acquisto era stata sottoscritta in data 11
gennaio 2006, per il prezzo complessivo di € 65.000,00, di cui €
8.500,00 immediatamente
versate da esso acquirente a titolo di caparra;
i
che solo neli giugno successivo gli è stata offerta una vettura priva di
alcuni degli’ optional richiesti, fra cui il tetto apribile, con la
comunicazio»e che il modello di quel tipo non era più in produzione;
che egli, non essendo interessato al modello diverso, aveva rifiutato
l’offerta, chiedendo che venisse accertato l’inadempimento della
venditrice, con la condanna della stessa alla restituzione del doppio
della caparra.
IWR ha resistito, deducendo l’impossibilità sopravvenuta della
prestazione; il fatto che non era stato concluso un vero e proprio
contratto e che la somma versata costituiva deposito cauzionale e non
caparra.
Il Tribunale ha accolto la domanda attrice, condannando IWR a pagare
la somma richiesta, pari al doppio della caparra versata, oltre interessi e
spese processuali.
Proposto appello dalla società soccombente, a cui ha resistito
l’appellato, con sentenza 4 marzo — 2 maggio 2013 n. 158 la Corte di
appello di Perugia, in riforma della sentenza di primo grado, ha
disposto che il Donadoni ha diritto solo alla restituzione della somma
di € 8.500,00, versata all’atto della sottoscrizione della proposta, con la
motivazione che:
a) Fra le parti non è stato concluso alcun contratto, per mancanza
dell’oggetto, in quanto l’automobile menzionata non era stata
Ric. 2013 n. 16264 sez. M3 – ud. 17-04-2015
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La Corte,

Il Donadoni propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso
2.- I motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati
perché tutti denunciano degli art. 1325, 1326 e 1356 cod. civ., 115 e
116 cod. proc. civ., e vizi di motivazione, per avere la Corte di appello
ritenuto non concluso il contratto di cui alla proposta di acquisto, per
assenta impossibilità di identificare l’automobile che ne costituiva
oggetto, prima che essa fosse individuata, contratto non suscettibile di
contenere una valida caparra.
3.- I motivi sono manifestamente fondati.
3.1.- La Corte di appello ha disatteso i principi istituzionali del diritto
privato per cui la compravendita può avere ad oggetto anche cose
determinate soltanto nel genere, o cose da costruire, serbando integra
la propria validità, essendo subordinato all’individuazione del bene il
solo effetto reale, cioè il trasferimento della proprietà (cfr. art. 1376,
1378, 1348 cod. civ., prima ancora dell’art. 1346, citato dal ricorrente).
L’inefficacia, della clausola contenente la caparra non poteva essere
quindi fondata sull’asserita inesistenza-invalidità del contratto di cui
alla proposta di vendita per indeterminabilità dell’oggetto.
La proposta, per contro, risulta formulata in termini completi, tanto
che il rivenditore ha incassato la somma versata come caparra, ha
inoltrato l’ordine alla casa costruttrice ed ha offerto la consegna
dell’automobile all’acquirente, pur se l’offerta di adempimento è stata
legittimamente rifiutata, perché difforme dall’ordine.
L’intera espapsitiva in fatto di cui alla sentenza smentisce la tesi per cui
la proposta di acquisto non avrebbe dato luogo ad un regolare
contratto di ,compravendita, ancorché ad effetti meramente obbligatori.
Donde anche l’erroneità della tesi per cui detto accordo non sarebbe
stato suscettibile della pattuizione di una caparra confirrnatoria.
4.- Propongo raccoglimento del ricorso, restando assorbita ogni
ulteriore censura”.

Ric. 2013 n. 16264 sez. M3 – ud. 17-04-2015
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ancora prodotta né era identificabile, potendo tale
identificazione derivare solo dall’immatricolazione ;
13) L’incasso da parte di IWR della somma versata dal Donadoni
non può considerarsi come accettazione della proposta,
mancando il bene oggetto della compravendita;
c) L’offerta da parte di IWR di un’automobile diversa è da
considerare quale mera proposta di conclusione di un nuovo
contratto, non assistito da caparra alcuna, che il Donadoni ha
rifiutato di concludere.

- La relazione è stata comunicata ai difensori delle parti.

Considerato in diritto:

Il Collegio, esamipati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte
appello di Perugia, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi
principi sopra enunciati.
La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese
del giudizio di cassazione.
Non ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, del d.p.r. n. 115 del 2012 per
la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato.
Così deciso in Rqma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione civile, il 17 aprile
2015.

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