Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12938 del 23/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 23/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.23/05/2017),  n. 12938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16398/2012 proposto da:

L.S.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Ottaviano n. 32, presso l’avvocato Ioppolo Domenico, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Carime S.p.a.;

– intimata –

e contro

Carime S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Po n. 24, presso l’avvocato

Gentili Aurelio, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 857/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2017 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO

Lucio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Bruno D’Ercole, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Aurelio Gentili che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

l’accoglimento dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – L.S. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropea, nelle forme del rito ordinario di cognizione, la Banca Carime S.p.A., e, dopo aver premesso di aver stipulato con la convenuta un contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, ha sostenuto di avere acquistato su consiglio della medesima titoli azionari che avevano in seguito subito rilevanti perdite di valore, cagionandogli un danno emergente pari a Euro 19.687,34, oltre al lucro cessante.

Secondo l’attore la banca convenuta era incorsa in inadempimento contrattuale poichè, oltre a non aver consegnato il contratto in questione, non aveva informato esso L. dell’andamento dei titoli acquistati, nè gli aveva consigliato di venderli nel momento più opportuno a contenere le perdite.

Su tali premesse il L. ha chiesto condanna della banca al pagamento della somma indicata.

2. – Nel contraddittorio con la banca convenuta, che ha resistito alla domanda, disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed il mutamento del rito ordinario nell’allora vigente rito societario, riassunta la causa secondo quest’ultimo, il Tribunale adito, con sentenza del 29 luglio 2005, respinta l’eccezione di estinzione del giudizio formulata da Banca Carime S.p.A., ha disatteso la domanda attrice, in breve ritenendo che la banca avesse consegnato copia del contratto al cliente e che non fosse responsabile della perdita patita dal L., trattandosi di contratto avente ad oggetto la sola esecuzione degli ordini emessi dal cliente.

3. – Impugnata la sentenza dal L., mentre la banca ha riproposto l’eccezione di estinzione, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 1 settembre 2011, ha riformato la decisione del primo giudice, condannando la banca al risarcimento dei danni subiti dal L., liquidati in Euro 13.029,05, con interessi e spese, compensate per la metà.

A fondamento della decisione la Corte territoriale ha osservato:

-) che, a fronte dell’espresso rigetto dell’eccezione di estinzione formulata dalla banca, quest’ultima aveva solo genericamente riproposto la questione, deducendo l’erroneità del calcolo dei termini da parte del Tribunale, tanto più che il termine massimo di 80 giorni al riguardo previsto non era decorso, dal momento che la causa introdotta con rito ordinario era stata cancellata il 1 febbraio 2005 mentre l’istanza di fissazione di udienza da parte dell’attore era stata depositata l’11 aprile 2005;

-) che le disposizioni concernenti le informazioni alle operazioni non adeguate trovava applicazione anche in caso di servizio prestato dall’intermediario finanziario consistente nell’esecuzione degli ordini dell’investitore, neppure potendo quest’ultimo essere considerato quale investitore qualificato per il fatto di investire abitualmente in titoli finanziari;

-) che la mera sottoscrizione dell’accordo quadro non era sufficiente a garantire il rispetto degli oneri di dettagliata informazione che gravavano sull’istituto di credito ogni qual volta il L. andava ad effettuare le proprie richieste di investimento;

-) che tanto configurava inadempimento di una specifica obbligazione normativamente integrativa dell’accordo contrattuale con conseguente diritto del L. al risarcimento del danno;

-) che, tuttavia, il L. aveva concorso a determinare il danno giacchè, s’era pur vero che egli non era stato portato a conoscenza delle particolari condizioni di mercato concernenti i titoli azionari acquistati, era altrettanto vero che lo stesso si era ben guardato dall’evitare siffatti azzardati tentativi speculativi, procedendo agli acquisti senza curarsi di avere a disposizione le necessarie informazioni dal suo istituto di credito, sicchè ricorreva una concorrente colpa in misura paritaria dell’investitore, con conseguente riduzione della misura del risarcimento in analoga misura;

-) che il danno da lucro cessante non era stato provato.

4. – Per la cassazione della sentenza L.S. ha proposto ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria.

Banca Carime S.p.A. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale per due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale contiene tre motivi.

1.1 – Il primo motivo è formulato “per illogicità, insufficiente, contraddittorietà della motivazione e per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in specie art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Si sostiene per un verso che era obbligo della banca dare tutte le informazioni all’investitore, avendo essa dato informazioni favorevoli sui titoli nei quali investire, ma omesso di dare i documenti e le informazioni adeguate e periodiche sull’andamento borsistico, per altro verso che il giudice di merito avrebbe omesso di motivare sia sull’eventuale entità della colpa del danneggiato, sia sull’efficienza causale della sua negligenza rispetto alla produzione del danno.

Si evidenzia altresì che i titoli erano stati consigliati dalla banca e che, qualora fossero stati scelti dall’investitore, la banca avrebbe dovuto sconsigliare l’investimento, documentando per iscritto la volontà dello stesso investitore di procedere comunque all’acquisto.

1.2. – Il secondo motivo è formulato per “illogicità, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e art. 1224 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Secondo il ricorrente il danno da lucro cessante sarebbe nel caso di specie in re ipsa, poichè dagli investimenti in titoli sorge l’aspettativa di un guadagno, da rapportare al valore medio dei rendimenti degli strumenti finanziari contenuti nel paniere di riferimento.

1.3. – Il terzo motivo è formulato sotto la rubrica: “Illogicità ed infondatezza per violazione o falsa o errata applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo denuncia l’erroneità della statuizione di compensazione della metà delle spese di lite.

2. – Il ricorso incidentale contiene due motivi.

2.1. – Il primo motivo è rubricato: “Erronea e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia e/o violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Vizio della motivazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro nella parte in cui si rigetta l’eccezione di estinzione del giudizio”.

Il motivo è volto a sostenere che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di estinzione del giudizio formulata dinanzi al Tribunale, dal medesimo respinta, e riproposta in sede di appello, giacchè, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la difesa della Banca aveva analiticamente ed ampiamente argomentato la propria eccezione, viceversa ritenuta generica dal giudice d’appello, nella ritualmente e tempestivamente depositata memoria conclusionale. Dopodichè la ricorrente ha illustrato le ragioni in forza delle quali il giudizio di primo grado si sarebbe estinto, successivamente alla cancellazione della causa dal ruolo, perchè introdotta nelle forme del rito ordinario non di quello societario, ed alla disposta trasformazione del rito, in conseguenza del mancato deposito nei termini di memoria difensiva e/o istanza di fissazione di udienza.

2.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Erronea e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia e/o violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Vizio della motivazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro nella parte in cui riconosce la responsabilità (parziale) della Carime nei fatti di causa”.

Sostiene in buona sostanza la ricorrente incidentale che il primo giudice avrebbe errato nel fare applicazione dell’art. 1227, comma 1, concernente il concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno, e non il comma 2 della stessa disposizione, laddove prevede che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza: evidenzia cioè la ricorrente incidentale che il L., avvocato ed esperto della normativa in materia, pur sapendo di aver diritto all’informativa, pur essendo un assiduo investitore, aveva investito “allo sbaraglio” e su suo univoco giudizio, senza poi seguire diligentemente l’andamento dei titoli, nonostante sapesse di non avere l’assistenza nè di averla voluta o richiesta come da contratto stipulato.

3. – Il ricorso principale va respinto.

3.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Esso denuncia sia violazione di legge che vizio di motivazione.

3.1.1. – Vale allora osservare, quanto al primo profilo, che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, ossia: a) il momento concernente la ricerca e l’interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) il momento concernente l’applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata.

In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, alternativamente: a) nel sussumere la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; b) nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782). Ricorre in altri termini la violazione di legge ogni qualvolta vi è un vizio nell’individuazione o nell’attribuzione di significato ad una disposizione normativa; ricorre invece la falsa applicazione qualora l’errore si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta nella norma stessa.

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Nel caso in esame, dunque, il L. non ha in realtà denunciato nè che la Corte d’appello di Catanzaro abbia violato, nè che abbia falsamente applicato, nei sensi poc’anzi indicati, il precetto posto dall’art. 1227 c.c., ma ha viceversa censurato il ragionamento in fatto svolto dal giudice di merito, laddove aveva riconosciuto la sussistenza del suo concorso di colpa nella determinazione del danno subito, per essersi avventurato in acquisti azzardati e speculativi operando al buio, senza curarsi di avere a disposizione le necessarie informazioni dal suo istituto di credito.

3.1.2. – Quanto al vizio di motivazione, occorre dire che la sentenza è stata pronunciata il 1 settembre 2011, sicchè trova applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2.

E’ stato in proposito chiarito che il “fatto”, contemplato dalla citata disposizione, è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152). Si può trattare di un fatto principale ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche di un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) (Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805; Cass. 5 giugno 2009, n. 12990).

Il punto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Dunque, a pena di inammissibilità, il motivo deve contenere l’indicazione della precisa risultanza mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso (Cass. n. 4980/2014; Cass. n. 4849/2009) nonchè delle ragioni per le quali si sarebbe giunti senza dubbio ad una decisione diversa (Cass. n. 19150/2016; Cass. n. 25756/2014).

Anche nel vigore della precedente versione, è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la corte di cassazione di procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) con la precisazione che il riferimento al “fatto controverso e decisivo per il giudizio” implicava che la motivazione della quaestio facti fosse affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Cass. 20 agosto 2015, n. 17037).

Nel caso in esame, dunque, resta solo da osservare che il L. non ha per nulla indicato il fatto controverso, nel senso precedentemente indicato, riguardo al quale la motivazione addotta dal giudice di merito sarebbe stata omessa, insufficiente o contraddittoria, nè tantomeno si è soffermato sul suo carattere di decisività. Per converso, il ricorrente ha sollecitato il riesame del complessivo materiale governato dal giudice di merito, in punto di giudizio sul concorso di colpa del creditore, dolendosi in breve dell’omesso accoglimento della sua iniziale ricostruzione dei fatti, alla stregua della quale la banca gli avrebbe consigliato l’investimento nei titoli acquistati, che avevano successivamente perso di valore, e non aveva fornito informazioni riguardanti l’evoluzione dell’andamento dei titoli stessi, tale da consigliare il pronto disinvestimento dei medesimi.

Ciò esime dall’osservare ulteriormente che il motivo, nella parte in cui denuncia vizio di motivazione, è altresì carente sotto il profilo dell’autosufficienza, richiesta dall’art. 366 c.p.c., giacchè il L. muove dall’assunto che la banca avrebbe dato informazioni favorevoli sui titoli nei quali investire, e cioè avrebbe consigliato l’investimento, ma omette totalmente di indicare gli elementi istruttori i quali dimostrerebbero siffatta circostanza.

3.2. – Il secondo motivo è infondato.

Posto che la allegazione e la prova del danno incombe sul danneggiato (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773), quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria spiegata, del tutto correttamente la Corte d’appello ha osservato che il L. non aveva dato alcuna dimostrazione della sussistenza della perdita derivante da lucro cessante. Ed anzi, occorre dire che, alla stregua di quanto è riferito nel ricorso per cassazione, il L. non solo non ha provato, ma non ha neppure dedotto in modo circostanziato di aver subito un danno da lucro cessante nella vicenda in discussione, e cioè che, se fosse stato posto in condizioni di disinvestire tempestivamente il capitale destinato all’acquisto delle azioni in discorso, lo avrebbe reinvestito in modo tale da procacciarsi quel lucro che l’investimento operato non aveva apportato.

3.3. – Va conseguentemente disatteso il terzo motivo.

Esso è stato difatti spiegato sulla premessa che, dovendo accogliere integralmente la domanda attrice, la Corte d’appello non avrebbe dovuto operare la compensazione delle spese: sicchè, una volta respinti i primi due motivi, la stessa sorte compete necessariamente al terzo.

4. – Il ricorso incidentale va disatteso.

4.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

La conferma del rigetto dell’eccezione di estinzione del giudizio, espressamente respinta dal primo giudice e riproposta dalla banca in sede di appello, è sostenuta da una duplice ratio decidendi: da un lato la genericità dell’eccezione come riproposta; dall’altro lato la sua infondatezza.

Orbene, la prima di dette rationes decidendi non è stata attaccata con una censura ammissibile, giacchè la banca ha replicato alla motivazione in proposito adottata dalla Corte d’appello osservando che la specificità dell’eccezione era stata argomentata in comparsa conclusionale. Ma, in disparte la questione se nel caso di specie, essendo stata espressamente respinta l’eccezione da parte del tribunale, fosse sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ovvero occorresse l’appello incidentale (questione su cui, in generale, si è in attesa della decisione delle Sezioni Unite, a seguito della rimessione da parte di Cass. 3 marzo 2016, n. 4058), è agevole osservare che, anche ad ammettere la sufficienza della riproposizione, essa va effettuata nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (Cass. 17 gennaio 2007, n. 970; Cass. 20 febbraio 2009, n. 4208) e deve essere effettuata in modo non generico, ma chiaro e preciso (Cass. 19 dicembre 1986, n. 7728; Cass. 25 novembre 2010, n. 23925).

Sicchè, nel caso in esame (al di là dell’errore commesso dalla ricorrente incidentale nel richiamare dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, avendo in effetti denunciato un vizio di attività ipoteticamente riconducibile dell’art. 360 c.p.c., n. 4), è sufficiente osservare che il motivo è in astratto inidoneo a demolire la statuizione del giudice di merito, giacchè non evidenzia alcun riferimento al contenuto della comparsa di costituzione depositata in appello con cui la riproposizione avrebbe dovuto essere effettuata, ed ai caratteri della riproposizione dell’eccezione di estinzione.

Ed infatti l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

Orbene, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).

4.2. – Anche il secondo motivo del ricorso incidentale va disatteso.

In tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall’art. 1227 c.c., comma 2, infatti, al giudice del merito è consentito svolgere l’indagine in ordine all’omesso uso dell’ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15750).

Sicchè, nel caso in esame, è sufficiente osservare che la ricorrente incidentale non ha neppur dedotto, nel motivo in discorso, di aver formulato l’eccezione che assume non essere stata accolta.

5. – L’esito del giudizio giustifica compensazione di spese.

PQM

 

rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA