Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12938 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1360-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

SZ MOTOR SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 243/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 24/05/2013, depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento relativo ad IRES, IRAP ed IVA 2004; la CTR ha evidenziato che i primi Giudici avevano correttamente e minuziosamente motivato e deciso in ordine ai singoli motivi dell’impugnazione dell’avviso di accertamento e che detti singoli motivi, riproposti come eccezioni in secondo grado, mantenevano la loro validità Il contribuente non resiste.

Il primo motivo, denunciante nullità della sentenza per mancanza di motivazione, è infondato.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per assenza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite 8053/2014); nella specie, le argomentazioni addotte dalla CTR, considerata l’espressa menzione in sentenza delle ragioni che avevano portato la CTP all’accoglimento del ricorso, appaiono idonee a rilevare la “ratio decidendi”.

Il secondo motivo, con il quale di deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., è inammissibile, non essendo specificato con sufficiente chiarezza e precisione qual è la lamentata non corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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