Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12937 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/06/2020), n.12937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36299/2018 proposto da:

O.J.N., elettivamente domiciliato in Roma V.luigi

Pirandello 67 Pal A presso lo studio dell’avvocato Belmonte Sabrina

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fedeli Bruno;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2592/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 da Dr. PIERLUIGI DI STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.J.N., cittadino della Nigeria, ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 26 giugno 2018 che rigettava il suo appello avverso l’ordinanza del Tribunale che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Espone che il richiedente afferma di essersi recato nel 2014 in Libia per lavorare, che era stato rapito e percosso e liberato grazie all’intervento di esponenti di una chiesa e quindi era fuggito raggiungendo l’Italia.

La Corte rileva che non sussiste alcuna delle condizioni per lo status di rifugiato politico nè il ricorrente risulta destinatario di atti di persecuzione diretti e personali. Quanto alla protezione sussidiaria richiesta, per la zona di provenienza del ricorrente non risultano condizioni di rischio rilevante.

Nè, infine, ricorrono condizioni tali da consentire la protezione umanitaria, essendo sufficiente considerare che i parenti del richiedente sono tuttora presenti nell’area di provenienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo deduce la violazione di legge (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14 e art. 4 Dir. 2004/83/CE e art. 13 Dir. 2005/85/CE).

Erroneamente la Corte di appello ha escluso che in Nigeria sussistano le condizioni pericolo che fanno scattare la protezione sussidiaria. Tale motivo è inammissibile per genericità in quanto limitato alla esposizione di poche argomentazioni di carattere generale, non ricollegate in alcun modo alla vicenda concreta.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5). Ribadisce la sussistenza delle condizioni per la protezione umanitaria per i danni che la parte subirebbe in caso di rientro in patria.

Anche tale motivo è assolutamente generico in quanto limitato alle esposizioni di argomentazioni generali senza alcun aggancio con la vicenda concreta.

Ha presentato memoria per rendere nota l’ammissione al gratuito patrocinio.

Il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto non è tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131, e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1 quater, del decreto citato (cfr. Cass. 7368/2017; n. 32319 del 2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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