Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12937 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12937 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

ORDINANZA
sul ricorso 8885-2013 proposto da:
REGIONE PUGLIA 80017210727 in persona del Presidente della
Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO
92, presso lo studio dell’avvocato ANNA LAGONEGRO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA SCATTAGLIA
(dell’Avvocatura Regionale), giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
DE DONNO PASQUALE, TORO ASSICURAZIONI SPA,
COPPOLA ANTONIO, COPPOLA LUIGI;
– intimati avverso la sentenza n. 20/2013 del TRIBUNALE di LEGGE – Sezione
Distaccata di GALLIPOLI, depositata il 30/01/2013;

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Data pubblicazione: 23/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Maria Scattaglia che si riporta agli

La Corte,
Premesso in fatto:
E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art.
380bis cod. proc. civ.:
“1.- Con sentenza 30 gennaio 2013 il Tribunale di Lecce-sez.dist. di
Gallipoli, ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal
Giudice di pace, la quale ha attribuito alla Regione Puglia la
responsabilità dei danni subiti da Pasquale Di Donno e da Luigi e
Antonio Coppola il 19 ottobre 2005, a seguito dello scontro fra le
rispettive autovetture, scontro provocato dall’impatto dell’automobile
del Coppola con un cinghiale, che ha fatto improvvisamente irruzione
sulla strada da lui percorsa, fra Gallipoli e Santa Maria di Le -uca.
La Regione, che aveva resistito alle domande risarcitorie, affermando
che la responsabilità per la gestione della fauna selvatica grava sulla
provincia di Lecce, propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno depositato difese.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art 4, 5
e 19 digs. 18 agosto 2000 n. 267; 1, 3° comma legge 11 febbraio 1992
n. 157 e 3, 20 comma, legge reg. Puglia 13 agosto 1998 n. 27, e con il
secondo motivo vizi di motivazione, sul rilievo che la citata normativa
attribuisce alla Regione solo funzioni normative in tema di tutela della
fauna selvatica, mentre tutte le funzioni gestionali ed amministrative
spettano alla Provincia, sull2 quale deve farsi gravare la conseguente
responsabilità per i danni.
3.- 1 motivi sono manifestamente fondati, alla luce della giurisprudenza
di questa Corte.
La sentenza impugnata è incorsa nell’erronea interpretazione delle leggi
in materia, desumendo erroneamente dalla competenza meramente
normativa, attribuita alle Regioni dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, i
criteri di imputazione della responsabilità per i danni arrecati dalla
fauna selvatica, che vanno invece ricollegati all’ente a cui spettino le
competenze amministrative e gestionali (cfr. Cass. dv. Sez. 3, 8
gennaio 2010 n. 80; Idem, 10 ottobre 2014 n. 21395).
Ric. 2013 n. 08885 sez. M3 – ud. 17-04-2015
-2-

scritti.

La legge n. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica, attribuisce alle regioni a
statuto ordinario il compito di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie
di fauna selvatica” (art. 1, comma 1) e dispone che le province attuano la disciplina
regionale ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 14, comma 1, lett. f) (oggi sostituita
dalla legge 18 agosto 2000 n. 267), cioè per competenza propria, in virtù dell’autonomia
ad esse attribuita dalla legge statale; non per delega delle regioni.
Da tali disposizioni si desume che la regione ha una competenza essenzialmente
normativa, mentre alle province spetta l’esplicazione delle concrete funzioni
amministrative e di gestione.
Tale ripartizione di funzioni si riflette nelle disposizioni della legge regionale della Puglia
13 agosto 1998 n. 27, il cui art. 3 dispone per l’appunto che “La Regione esercita le funzioni
di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione
faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge” (1°
comma), mentre “Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della
fauna…, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività , spettano, secondo quanto
previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle provincie territorialmente competenti, che istituiscono per
esercitarle appositi uffici, articolandosi anche con strutture tecnico-faunistiche” (2° comma).

In base ai principi generali in tema di responsabilità civile, il responsabile dei danni va
individuato nell’ente a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di
autonomia, i poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna ivi esistente, e
che quindi sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi del
genere di quello del cui risarcimento si tratta.
La sentenza impugnata ha attribuito la responsabilità alla Regione sulla base dell’erronea
interpretazione delle leggi e senza compiere alcun accertamento circa l’ente a cui spettava
un tale controllo.
4. – Propongo che il ricorso sia accolto con ordinanza in camera di consiglio, restando
assorbiti gli altri motivi”.

– La relazione è stata comunicata ai difensori delle parti.
– La ricorrente ha depositato memoria.

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La sentenza impugnata è incorsa nell’erronea interpretazione delle leggi in materia,
desumendo erroneamente dalla competenza meramente normativa, attribuita alle
Regioni dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, i criteri di imputazione della responsabilità
per i danni arrecati dalla fauna selvatica, che vanno invece ricollegati all’ente a cui
spettino le competenze amministrative e gesdonali (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 8 gennaio 2010
n. 80; Idem, 10 ottobre 2014 n. 21395).

Considerato in diritto:

Il Collegio, esaminati gli atti, condivide la soluzione e gli argomenti esposti nella
relazione.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata è cassata, con rinvio della causa al
Tribunale di Lecce, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi sopra

Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al
Tribunale di Lecce, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Non ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, del d.p.r. n. 115 del 2012 per
la condanna della ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/ 3 sezione civile, il 17 aprile
2015.

enunciati.

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