Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12937 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23333-2014 proposto da:

R.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato

MARIA GRAZIA PICCIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GIUSEPPE MANFREDI, MARIAGRAZIA CASSARO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA DI PIACENZA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE DE FINA; giusta procura a margine

del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 692/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 17/03/2014, depositata il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito l’Avvocato PICCIANO MARIA GRAZIA per la parte ricorrente che

chiede l’accoglimento del ricorso e si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO per la parte contro ricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale Emilia-Romagna, in accoglimento dell’appello del Consorzio di bonifica di Piacenza, ha dichiarato la legittimità dell’impugnata cartella di pagamento relativa all’anno 2009 a titolo di contributo per irrigazione (acqua proveniente da c.d. ” (OMISSIS)”); la CTR, in particolare, ha affermato che, come desumibile dalla documentazione prodotta dall’appellante, l’ente aveva provveduto nel marzo e aprile 2009 ad effettuare lavori di manutenzione sul menzionato canale, ed aveva quindi posto il consorziato nella possibilità di godere dell’uso del detto canale.

Il consorzio resiste con controricorso, illustrato anche con successiva memoria.

Il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile in quanto, sub specie di violazione di legge, tende a provocare una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, non consentita in questa sede.

Il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, anche a prescindere da profili di inammissibilità non essendo stato chiaramente precisato il fatto omesso, è comunque infondato, non potendosi comunque considerare come “fatto omesso” l’inidoneità del menzionato canale ad addurre acqua irrigua ai terreni del ricorrente l’inidoneità, come tale, costituisce, invero, il risultato di un’attività di valutazione; attività, peraltro, nel caso di specie, effettuata dalla CTR, come riconosciuto dallo stesso ricorrente: v.

pag. 23 ricorso per cassazione).

Il terzo motivo, con il quale si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 –

la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, è innanzitutto ammissibile in quanto autosufficiente (nel ricorso per cassazione viene riportato sia il contenuto del ricorso introduttivo sia il punto rilevante dell’appello; v. pag. 23), e, nel merito, fondato.

Erroneamente invero la CTR ha ritenuto inammissibili, in quanto non proposte con appello incidentale, le ulteriori censure alla impugnata sentenza sollevate dal contribuente in primo grado e da quest’ultimo riproposte con la costituzione in secondo grado; questa Corte, infatti, ha più volte chiarito che la parte vittoriosa, per riproporre in appello questioni ritenute assorbite dal giudice di primo grado, non è tenuta ad alcuna impugnazione incidentale (non consentita, in quanto appunto parte vittoriosa), occorrendo solo la tempestiva riproposizione delle stesse in sede di controdeduzioni; v.

Cass. 26830/2014, secondo cui “nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell’appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio.. “(conf. Cass.17950/2012 e 14196/2000).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, vanno rigettati i primi due motivi ed accolto il terzo, con rinvio, anche per le spese, alla CTR Emilia-Romagna, diversa composizione.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo;

cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Emilia-Romagna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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