Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12937 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. I, 13/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 13/06/2011), n.12937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Milizie 1, presso gli avvocati Spinoso Antonino e Simona Napolitani,

rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Polimeni per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro in data 19

febbraio 2008, nel procedimento n. 280/2007 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 26 gennaio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il difensore del ricorrente, avv. Domenico Polimeni, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso come da relazione in

atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. G.C. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro in data 19 febbraio 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. il Ministro della Giustizia ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. il ricorrente lamenta che:

– la Corte di merito ha determinato in cinque anni la complessiva durata ragionevole dei giudizi di primo e secondo grado, con vizio di motivazione e senza tener conto della natura lavoristica della controversia, che avrebbe imposto una durata ragionevole in misura inferiore (primo e sesto motivo);

– l’equo indennizzo è stato stabilito nella misura complessiva di tremila euro, senza tener conto della natura lavoristica della controversia che avrebbe dovuto comportare una liquidazione nella misura di duemila euro per anno (secondo motivo);

– la Corte di merito ha detratto dal periodo di durata non ragionevole tutti i rinvii di udienza richiesti a istanza di parte, senza tener conto della eccessiva lunghezza dei rinvii disposti dal giudice (terzo motivo);

– la Corte d’appello non ha indicato il periodo eccedente il termine di ragionevole durata del processo presupposto (quarto motivo), nè il criterio con il quale è stata determinata l’entità dell’equo indennizzo, liquidato in complessivi 3.000,00 Euro (quinto motivo);

2.1. il primo e il sesto motivo appaiono manifestamente infondati;

infatti la decisione, assunta nel caso di specie, dalla Corte territoriale di stabilire in cinque anni (tre anni per il primo grado e due per il secondo) la durata ragionevole del doppio grado del giudizio di merito è conforme ai parametri cronologici elaborati al riguardo dalla Corte europea – secondo i quali la durata ragionevole del processo va calcolata, di regola, in tre anni per il primo grado, in due anni per il secondo e in un anno per ciascuna fase successiva (cfr. Cass. 2004/3143; 2004/4207; 2005/8600) – sulla base di un ragionevole criterio di valutazione, che ha tenuto conto della natura assistenziale della controversia, considerata nella specie causa di ordinaria complessità; tale criterio resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato altresì che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856;

2005/19204; 2005/19352);

– il secondo e il quinto motivo appaiono manifestamente fondati in quanto la liquidazione dell’indennizzo stabilita dalla Corte di appello nella misura complessiva di 3.000,00 Euro non sembra conforme a quella applicata in casi simili da questa Corte, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza della CEDU, e comunque non è sorretta dalla precisa e chiara indicazione del criterio in base al quale tale indennizzo complessivo è stato determinato;

– il terzo motivo appare manifestamente fondato, in quanto, ai fini dell’accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incidano sulla valutazione del patema indotto dalla durata e conseguente mente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere (Cass. 2008/1715; 2010/11307);

– parimenti fondato appare il quarto motivo, non avendo la Corte di merito determinato il periodo eccedente il termine di durata ragionevole del processo,a cui ancorare poi la determinazione della misura dell’equo indennizzo;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulatasi ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti, non inficiate dalle argomentazioni difensive, concernenti il primo e il sesto motivo del ricorso e svolte nella memoria del ricorrente, che non forniscono elementi di giudizio che non siano stati già valutati nella relazione in atti o che comunque inducano a differenti conclusioni;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, devono essere rigettati il primo e il sesto motivo, mentre vanno accolti i motivi da due a cinque, con conseguentemente annullamento del decreto impugnato in ordine alle censure accolte, e che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1, e dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che esaminerà nuovamente il ricorso per equa riparazione alla luce dei principi enunciati nella relazione in precedenza riportata e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo e il sesto motivo. Accoglie i restanti motivi. Cassa il decreto impugnato in ordine alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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