Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12936 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12936 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 9910-2014 proposto da:
ECO-DELPHI S.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
FLAUTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANDREA GORGONI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/06/2015

avverso la sentenza n. 121/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 14/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

In fatto e in diritto.
La Eco-delphi srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
contro la sentenza resa dalla C’TR Lombardia n.121/15/13, depositata il
14.10.2013.
Il giudice di appello ha riformato la pronunzia di primo grado che aveva accolto
il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento relativo alla
ripresa di IVA al 20 % per gli anni dal 2004 al 2007 in relazione al
conferimento di combustibile da rifiuti alla Lomellina Energia spa, fatturato
indebitamente con aliquota al 10%.
Secondo i giudici di appello il quadro normativo di riferimento- art.7 comma 3
letti bis) aggiunto dall’art.7 c.11 del d.l.n.452/2001 e successivamente
modificato dall’art.3 1.n.179/2002- dimostrava che il combustibile da rifiuto era
classificato all’interno dei rifiuti speciali e non era soggetto ad IVA agevolata,
a nulla valendo le risoluzioni ministeriali richiamate dalla parte contribuente
che non potevano in ogni caso modificare il contenuto delle leggi in vigore.
Con il primo motivo la società contribuente prospetta la violazione e falsa
applicazione di legge. Deduce che la normativa di settore- punto 127
sexiesdecies della Tabella A allegata al dPR n.633/72, art.7 c.3 lett..g e I bis del
d.lgs.n.22/97, in combinato disposto con l’art.7 c.3 lett.g),m) ed n) del
d.lgs.n.152/2006 e allegato 20 “D” alla parte IV dello stesso digs.n.1526106confermata da Risoluzioni e circolari ministeriali, depone univocamente per
l’assoggettamento del combustibile da rifiuto —CDR- all’IVA agevolata del 10
% insistendo, dunque, per l’erroneità della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 c.2
del d.lgs.n.546/1992, nonchè dell’arti° c.2 e 3 I.n.212/2000 e degli artt.5 c.1 e
6, comma 2 del d.lgs.n.472/1997. Si afferma che l’incertezza normativa in
materia, rilevabile ex officio dal giudice, avrebbe giustificato l’omessa
irrogazione delle sanzioni.
L’Agenzia delle entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Il primo motivo è manifestamente infondato alla stregua del principio di diritto,
dal quale non vi è motivo di discostarsi, recentemente affermato da questa
Corte, secondo il quale “In materia di IVA, l’aliquota agevolata del dieci per
cento, prevista dal punto 127 sexiesdecies della parte III della Tabella A,
allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può essere riconosciuta solo alle
prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti speciali
previsti dalPart. 7, comma 3, lettera g), d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi
sostituito dall’art. 184, comma 3, lett_ g del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), tra i
quali non è compreso il combustibile derivato da rifiuto (CDR), non riferendosi
la disposizione, di natura agevolatrice e, quindi, di stretta interpretazione, a tutti
i rifiuti speciali di cui al comma 3 del citato art. 7, ma solo a quelli contemplati
nella lett. g)-cfr.Cass. n. 14583 del 26/06/2014-.
Ric. 2014 n. 09910 sez. MT – ud. 20-05-2015
-2-

20/05/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

La sentenza impugnata si è conformata a tale principio e va dunque esente da
censura.
Il secondo motivo è inammissibile, introducendo questioni giuridiche che non
risultano prospettate nel corso del giudizio di appello(Cass.n.24060/14) e risulta
comunque infondato, alla stregua del consolidato orientamento per cui, in tema
di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, si ha incertezza
normativa oggettiva in presenza di una situazione giuridica oggettiva
caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, di
individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento
interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale
effettuare la sussunzione del caso di specie e che è rilevabile attraverso una
serie di “fatti indice”, quali la difficoltà d’individuazione o d’interpretazione di
disposizioni normative, l’assenza o contraddittorietà d’informazioni o prassi
amministrative, la formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi, il
contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale o tra
opinioni dottrinali, l’adozione di norme d’interpretazione autentica o esplicative
di norma implicita preesistente-cfr.Cass.n.17250/14-. Circostanze, queste
ultime, che, alla stregua del precedente di questa Corte sopra ricordato (Cass.n.
14583/14) e dei chiarimenti ivi esposti, non è possibile ravvisare nel caso di
specie.
11 ricorso va quindi rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al
recente formarsi dell’indirizzo giurisprudenziale sopra evocato.
P. Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 c.1 quater dPR n.115/2002, della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a
norma del comma 1 bis dell’art.13 comma 1 quater d.PR n.115/2002.
Così deciso il 20.5. 2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

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