Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12936 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23137/2014 proposto da:

D.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN

MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PIRRELLI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI, 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO CIPRIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMMANUELE VIRGINTINO giusta

procura speciale allegata all’atto di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 419/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 20/11/2013, depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello proposto da Equitalia ed in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittimo l’impugnato avviso di pagamento (notificato il 27-4-2012), relativo a cartella (notificata il 267-2002) avente ad oggetto tributi erariali, sanzioni ed interessi relativi al 1996; la CTR, in particolare, dopo avere precisato che con il ricorso introduttivo il contribuente aveva eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale limitatamente agli importi per sanzioni ed interessi e che la CTP aveva accolto detta eccezione, ha evidenziato che il termine di prescrizione entro il quale si può far valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (nel caso di specie – cartelle esattoriali originate da crediti erariali – dieci anni) Equitalia Sud si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

IN DIRITTO

Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

Come affermato da Cass. sez. unite 25790/2009 e ribadito da numerose pronunce successive “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”; nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al cit. art. 20.

Alla luce di tali rilievi si ritiene, pertanto, che, in accoglimento del ricorso, vada cassata l’impugnata sentenza che si è discostata dal predetto principi; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

In considerazione dell’evoluzione delle decisioni, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative ai gradi di merito.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna Equitalia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 800,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15% ed oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. A. Pirrelli.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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