Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12936 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12936 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 14428-2013 proposto da:
GALOFARO ROBERTO GLFRBT73H22A089B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio
dell’avvocato BAZZANI GINO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ASDRUBALI MASSIMO, giusta mandato alle
liti in calce al ricorso;

– ricorrente contro
UNICREDIT BANCA SPA in persona dei propri Dirigenti, Quadri
Direttivi e Responsabili di Struttura, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato
ABRIGNANI IGNAZIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BARONE ROBERTO, giusta procura speciale alle liti in
calce al controricorso;

Data pubblicazione: 09/06/2014

- controrkorrente –

avverso la sentenza n. 870/2012 del TRIBUNALE di BERGAMO,
depositata il 27/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

AMBROSI O.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Roberto Galofaio ha impugnato con ricorso ex art. 360 cod.
proc. civ., in relazione all’art. 348 ter co. 3 cod. proc. civ., la sentenza
del Tribunale di Bergamo n. 870 in data 27.04.2012 di rigetto
dell’opposizione da esso ricorrente proposta avverso il decreto
ingiuntivo, emesso dallo stesso Tribunale in data 01.07.2009, ad istanza
dell’Unicredit Banca s.p.a., per il pagamento di € 211.084,55 oltre
interessi e spese, in forza di fideiussione prestata dal ricorrente
nell’interesse della Perletti s.r.l.
La Unicredit Banca s.p.a. ha resistito con controricorso.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.
4. Con i motivi di ricorso si denuncia: I) ai sensi dell’art. 360 n.3
cod. proc. civ. violazione dell’art. 2697 cod. civ. sugli oneri probatori
delle parti, nonché degli artt. 113 e 112 cod. proc. civ.; II) ai sensi
dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione dell’art. 1956 cod. civ. e
dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alla dedotta excvio doli e alle
domande riconvenzionali proposte.
4.1. Il ricorso non appare suscettibile di superare il preventivo
vaglio di ammissibilità per inosservanza dell’art. 366 n. 3 cod. proc.

Ric. 2013 n. 14428 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA

civ.; e ciò in quanto parte ricorrente — dopo avere riferito nella
premessa del ricorso, in termini estremamente succinti, al limite della
genericità, in ordine all’oggetto del giudizio e al primo grado — ha non
solo omesso di riassumere i contenuti della decisione di prime cure

ma ha, altresì, tralasciato qualsivoglia indicazione in ordine al giudizio
di appello, limitandosi a riferire che avverso la sentenza di primo grado
«veniva proposto appello avanti alla Corte di Brescia la quale ne dichiarava
l’inammissibilità ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., ordinana comunicata in data
26103/2013» (pag. 3 del ricorso).
Siffatta esposizione appare assolutamente insufficiente e inidonea
ad assolvere alla funzione riassuntiva sottesa alla previsione di cui al n.
3 dell’art. 366 cod. proc. civ..
4.2. Si rammenta che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti,
prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art.
366 n. 3 cit., è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del
contraddittorio (così Cass. civ., Sez. Unite, 18 maggio 2006, n. 11653);
ed è in ragione di tale funzione, che detto requisito, in tanto può
ritenersi soddisfatto, in quanto il contenuto del ricorso consenta alla
Corte di cassazione, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara
e completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello
svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalla parti,
senza dover ricorrere ad altre fonti od atti del processo, ivi compresa la
sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi
fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle
doglianze prospettate (cfr. ex plurimis,Cass. 27 marzo 2009, n. 7460;
Cass. 12 giugno 2008, n. 15808).
Ne consegue che, allorquando, come nella specie, la causa ha avuto
corso con il giudizio di primo grado e con quello di appello, sia pure
Ric. 2013 n. 14428 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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(peraltro sostanzialmente ignorati anche nell’esposizione dei motivi),

concluso con l’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., il ricorrente in
cassazione, esercitando il diritto di impugnazione avverso la sentenza
di primo grado, per adempiere all’onere di cui all’art. 366 n. 3 cit., deve
necessariamente fornire una sommaria esposizione dello svolgimento

segnatamente evidenziando la tempestiva proposizione
dell’impugnazione e l’oggetto dei motivi di appello, trattandosi di
requisiti che — per quanto si dirà di seguito — condizionano la stessa
ammissibilità del ricorso per cassazione ex artt. 348 ter e 360 cod. proc.
civ..
4.3. E’ ben vero che il ricorso ex art. 360 cod. proc. civ., di cui al
comma 3 dell’art. 348 ter del codice, ha per oggetto la sola sentenza di
primo grado, dovendosi escludere – come appare chiaro dalla lettera
della legge – che esso possa attingere anche l’ordinanza di cui al primo
comma della stessa norma (e dovendosi, altresì, escludere che detta
ordinanza possa essere oggetto di autonoma impugnazione con ricorso
straordinario ex art. 111 Cost, in aderenza a principi acquisiti nella
giurisprudenza di legittimità che riconoscono siffatto rimedio
esclusivamente avverso provvedimenti che abbiano il duplice requisito
della decisorietà e deftnitività, nella specie insussistente). E tuttavia è
altrettanto vero che lo svolgimento dell’impugnazione in appello,
ancorchè definita con ordinanza di inammissibilità per assenza di
“ragionevole probabilità di successo” ex art. 348 bis cod. proc. civ., non
può ritenersi tamquam non esset ; il che emerge, con particolare evidenza,
dalla previsione, contenuta nel comma 4 dell’art. 348

ter, di

inammissibilità del motivo di ricorso di cui al novellato n. 5 dell’art.
360 cod. proc. civ. avverso la sentenza di primo grado, qualora
l’inammissibilità dell’appello sia stata

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