Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12935 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. I, 26/06/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 26/06/2020), n.12935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36206/2018 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Ivana Calcopietro sito in Reggio Calabria, via Reggio

Campi Rione A;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Crotone, Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 811/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 da Dr. PIERLUIGI DI STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.E., cittadino della Nigeria ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 17 aprile 2018 che rigettava il suo appello avverso l’ordinanza del Tribunale che confermava il diniego da parte della Commissione territoriale del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Corte espone che il richiedente ha inizialmente riferito di essere fuggito dalla Nigeria per evitare la vendetta dei familiari di un giovane del quale aveva causato la morte nel corso di un incidente stradale. A suo dire, la Polizia non gli aveva accordato alcuna protezione ritenendo giustificata la vendetta della famiglia. Successivamente, il medesimo richiedente aveva modificato la versione dei fatti sostenendo di essere scappato a cagione dello scontro tra le comunità del suo villaggio e di altro villaggio e che, in questo contesto, si era collocato l’episodio dell’incidente stradale.

La Corte rilevava la inattendibilità della versione dei fatti fornita dal richiedente, ragione per escludere la condizione di rifugiato. Escludeva, inoltre, la sussistenza delle condizioni per la protezione sussidiaria sulla scorta di una ricostruzione della condizione del paese e dell’area di residenza non essendovi alcuna minaccia individuale e significativa che coinvolgesse il richiedente.

Infine, rileva la insussistenza di condizioni per giustificare la protezione umanitaria, neanche allegate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di legge quanto alla sussistenza dei requisiti per la protezione sussidiaria.

Osserva che Nigeria è in una gravissima situazione politica con pericolo diffuso per la popolazione civile. La Corte di appello ha deciso diversamente sulla scorta di relazioni non aggiornate e non ha svolto la doverosa attività di verifica di ufficio.

Il motivo è infondato. La sentenza è correttamente argomentata in punto di inverosimiglianza del narrato e di totale carenza di elementi a favore della tesi del ricorrente nonchè in ordine alt’ assenza di condizioni di pericolosità del paese di origine, sia in termini generali che per la particolare posizione del richiedente. A fronte di tale complessiva adeguatezza, il motivo sviluppa una generica doglianza sulle valutazioni della Corte di Appello ed invoca una rivisitazione del giudizio nel merito, non consentita in questa sede, peraltro sulla scorta della propria lettura delle fonti.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, all’art. 8 della direttiva 2004/83/CE. Nella normativa italiana non è stata trasfusa la regola dell’art. 8 della citata direttiva che consente di valutare la presenza di zone sicure nel paese di provenienza. Quindi per rendere accoglibile la propria domanda è sufficiente che in parte della Nigeria vi siano condizioni di insicurezza.

Il ricorso è infondato perchè l’intepretazione delle disposizione in questione è diversa da quella proposta dal ricorrente: come già chiarito dall’ordinanza Sez. 1 – n. 13088 del 15/05/2019 (Rv. 653884 – 01), ” In tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrarlo, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure”.

L’area di residenza del ricorrente, secondo la motivata valutazione della Corte di appello, risulta fuori dal perimetro di quelle in cui sarebbero integrate condizioni di pericolo.

Nulla sulle spese in difetto di attività difensiva della controparte.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dichiara sussistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per porre a carico di E.E., ove non ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato, l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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