Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12935 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12935 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 5683-2014 proposto da:
LIBERTI ANTONINO, elettivamente domiciliaso in ROMA,
CORSO DUCA DI GENOVA 191, presso lo studio del Dott.
GIANFRANCO MACIGNO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE CRISTIANO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRA LE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

(t

Data pubblicazione: 23/06/2015

avverso la sentenza n. 348/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE
DISTACCATA di MESSINA, depositata il 18/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
Liberti Antonino ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia, sez.Messina, n.348127/12,
depositata il 18.12.2012.La CTR, in accoglimento dell’appello proposto
dall’Ufficio, riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso
proposto da Liberti Antonino contro il diniego di rimborso IVA per l’anno
1998. Secondo la CTR il contribuente non aveva presentato tempestivamenteentro due anni dal pagamento- la domanda di rimborso del credito indicato in
dichiarazione nell’apposito modello VR.
Il Liberti deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.30 e 38 bis dPR
n.633/1972 e dell’art.21 d.lgs.n.546192, nonché dell’art.36 bis dPR n.600/73.La
CTR non aveva considerato la giurisprudenza di questa Corte che ammetteva il
rimborso del credito IVA sulla base della compilazione nella dichiarazione
annuale del quadro RX.
Nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate.
Il motivo è manifestamente fondato, alla stregua dei seguenti consolidati
principi resi da questa Corte. Si è in particolare ritenuto che in tema di IVA,
l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa si che non
occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro
adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria
eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo
la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti,
attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il
relativo credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale,
mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21,
comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l’istanza di rimborso
non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del
credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.cfr.Cass.n. n. 20678 del 01/10/2014-.
E’ stato poi aggiunto che in tema di rimborso dell’ IVA deve tenersi distinta la
domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal
contribuente -da considerarsi già presentata con compilazione nella
dichiarazione annuale del quadro “RX4”, la stessa integrando formale esercizio
del diritto- rispetto alla presentazione del modello “VR” che costituisce, ai sensi
dell’art. 38-bis, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto
per l’esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al
procedimento di esecuzione del rimborso.Ne consegue che, una volta esercitato
tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del
quadro “RX4”, la presentazione del modello “VR” non può considerarsi
assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2,
Ric. 2014 n. 05683
-2-

sez. MT – ud. 20-05-2015

In fatto e in diritto.

del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario
decennale ex art. 2946 cod. civ.-Cass. n. 7684 del 16/05/2012-.
Orbene, la CTR non si è conformata ai superiori principi, poichè ha per un
verso escluso il diritto al rimborso del credito IVA puntualmente indicato dal
contribuente in dichiarazione sul presupposto che la presentazione del modello
VR fosse indispensabile ed ha, per di più, erroneamente considerato decaduto il
contribuente dal diritto alla restituzione reclamato per il decorso del termine
biennale.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza
impugnata.
La causa può essere decisa nel merito ex art.384 c.p.c., non occorrendo
ulteriori accertamenti di fatto con l’accoglimento del ricorso introduttivo del
contribuente.
Le spese del giudizio di merito vanno compensate, mentre quelle di legittimità
vanno poste a carico dell’Agenzia delle entrate nella misura liquidata in
dispositivo
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
accoglie il ricorso della parte contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al
pagamento di quelle di legittimità, liquidate in favore del ricorrente in euro
600,00 per compensi, oltre euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per
legge.
Così deciso il 20.5.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

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