Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12935 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20703/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FRATELLI C. DI C.V. & C. SNC, SERIT SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 209/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 26/11/2012, depositata il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello del contribuente Fratelli C. di C.V. & C. snc in liquidazione ed in riforma della decisione di primo grado, ha annullato l’impugnata cartella esattoriale; la CTR, in particolare, ha ritenuto illegittima la notifica di detta cartella perchè effettuata direttamente a mani del liquidatore, e quindi in violazione dell’art. 145 c.p.c., ratione temporis vigente.

Gli intimati non resistono.

Il primo motivo, con il quale si denunzia omessa pronuncia sulla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia, è inammissibile alla stregua del consolidato principio di cui a Cass. 7406/2014, secondo cui “non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa ad una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise implicitamente; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte”.

Il secondo motivo, con il quale si ribadisce il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia, è infondato, atteso che, “in tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, nè dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, nè da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando, peraltro, che, nella specie, i vizi accertati nella decisione di primo grado in relazione alla pretesa tributaria riguardavano sia il suo fondamento – iscrizione a molo – sia il procedimento notificatorio della cartella, sicchè erroneamente era stata esclusa la legittimazione dell’Amministrazione Finanziaria alla sua impugnazione)” (Cass. 9762/2014); peraltro, nel caso di specie, come risulta dallo stesso ricorso per cassazione (v. pag. 2 punto 3), il contribuente sin dal ricorso introduttivo ha sollevato anche censure relative all’iscrizione a molo, e quindi ad attività propria dell’ente impositore.

Il terzo motivo è infondato, non potendo operare il principio del raggiungimento dello scopo, ove, come nel caso di specie, il contribuente ha dedotto di avere appreso della iscrizione a molo in questione solo attraverso un estratto di ruolo ed ha proposto ricorso avverso la cartella sostenendone l’illegittimità della notifica (v.

sul punto, in motivazione, Cass. sez. unite, 19704/2015).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA