Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12935 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. II, 13/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.P. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

BONAIUTI Domenico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,

in Roma, V. Riccardo Grazioli Lante, n. 16;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avv. PATRIARCA Pier Ludovico ed

elettivamente domiciliato in Roma, presso gli Uffici dell’Avvocatura

comunale di Roma, in V. del Tempio di Giove, n. 21;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, in

composizione monocratica, n. 9868/2009, depositata il 4 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentite le conclusioni dell’Avv. Domenico Bonaiuti per il ricorrente;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con la sentenza n. 9868 del 2009 (depositata il 4 giugno 2009), il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, rigettava l’appello proposto da B.P. avverso la sentenza n. 37911 del 2007 del Giudice di pace di Roma, ravvisando l’infondatezza del motivo proposto in ordine alla supposta nullità della notificazione del verbale di accertamento impugnato in relazione alla disciplina di cui all’art. 139 c.p.c., poichè l’opponente era comunque venuto a conoscenza dell’atto di contestazione (che aveva, quindi, raggiunto il suo scopo) come era dimostrato dall’intervenuta proposizione rituale dell’opposizione.

Avverso la suddetta sentenza intervenuta in sede di appello ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 28 giugno 2010 e depositato il 12 luglio 2010) lo stesso B.P. basato su unico motivo relativo alla supposta falsità ed erroneità dell’applicazione dell’art. 139 c.p.c., formulandosi al riguardo il seguente quesito di diritto: dica la S.C. se sia nulla la notifica (a mezzo posta) effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione de mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio) ovvero senza seguire le previsioni di cui all’art. 139 c.p.c. L’intimato Comune si è costituito in questa fase depositando controricorso, con il quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nel caso in questione, i presupposti per pervenire al rigetto del ricorso per sua manifesta infondatezza.

E pur vero che, in generale (v. Cass., S.U., ord. Interloc., 20 aprile 2005, n. 8214, e Cass. SU. 30 maggio 2005, n. 11332), in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista, con la conseguenza della nullità della notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata;

tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte ha sancito che il principio del raggiungimento dello scopo, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., comma 3, è applicabile anche in tema di notificazione, con la conseguenza che se il destinatario della notificazione ritenuta invalida ha dimostrato di essere comunque venuto a sua conoscenza senza che le sue garanzie difensive siano risultate menomate, la nullità relativa alla violazione del disposto dell’art. 139 c.p.c., comma 3, deve intendersi sanata (specificandosi che l’omissione della formalità contemplata dal comma 4 della stessa norma implica una mera irregolarità: cfr. Cass. n. 7349 del 2003 e Cass. n. 15315 del 2006).

Orbene, nella fattispecie, è comprovato ex actis che il B. ebbe a proporre ritualmente opposizione avverso il verbale di accertamento (della cui notificazione aveva dedotto la nullità sia in primo grado che in appello in relazione all’art. 139 c.p.c.), così desumendosi che egli ne era venuto a conoscenza nei termini di legge, avvalendosi dei rimedi giudiziali consentiti, in tal modo sanando ogni eventuale nullità che la procedura notificatoria aveva potuto determinare.

La sentenza impugnata, quindi, essendosi conformata a questo principio, è da ritenersi legittima, non essendo incorsa nella violazione di legge prospettata con il ricorso.

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c. (nella versione ante L. n. 69 del 2009), potendosi ravvisare la manifesta infondatezza del proposto ricorso”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, non risultando recepibile la tesi prospettata dal difensore dell’opponente secondo cui il principio della sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo si applicherebbe solo al convenuto nell’ambito del giudizio ordinario di cognizione, dovendosi, invece, affermare la valenza generale del disposto di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3 (cfr., da ultimo, Cass. 30 aprile 2010, n. 10606, e Cass. 31 gennaio 2011, n. 2272) e la sua applicabilità anche con riferimento al procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, sulla scorta del principio in virtù del quale la nullità della notifica del verbale di accertamento di violazioni amministrative è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22 (richiamato anche dall’art. 204 bis C.d.S., comma 2, con riguardo al procedimento di opposizione diretta al verbale in tema di infrazioni al codice della strada), atteso che l’art. 18, comma 4, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall’art. 14, il quale al comma 4 richiama le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 160 codice di rito, che fa salva l’applicazione dell’art. 156 sulla rilevanza della nullità (v. Cass. 8 settembre 2004, n. 18055, e Cass. 17 maggio 2007, n. 11548);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’ente controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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