Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12935 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12935 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 7955-2012 proposto da:
PEREGO ORIETTA PRGRTT70E51B729B, PEREGO FABIOLA
PRGFBL63E65F704Y, D’ADDARIO DOMENICO
DDDDNC60T25H311X, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI CONCIATORI 3, presso lo studio dell’avvocato UTTARO
LORETA, rappresentati e difesi dall’avvocato BERTI LUCA, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
LEASING SPA 01682080153 – Società unipersonale soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo SpA ed
appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (per variazione della
denominazione sociale di Intesa Leasing SpA) in persona del Direttore
Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ALk

Data pubblicazione: 09/06/2014

MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell’avvocato
STANIZZI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PARIMBELLI NIVES, giusta procura speciale alle liti in
calce al controricorso;

nonchè contro

ARRIGONI DANILO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3240/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO dell’8.11.2011, depositata il 23/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSI O;
udito per la controricorrente l’Avvocato Antonio Stanizzi che si riporta
agli scritti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
«1. Con sentenza n. 3378/2006 il Tribunale di Milano ha rigettato
l’opposizione proposta da Fabiola Perego, quale titolare dell’impresa
individuale Redac Pont, nonché da Domenico D’Addario, Orietta
Perego e da Dando Arrigoni avverso il decreto con cui era stato
ingiunto alla prima, quale obbligata principale, e agli altri, quali
fideiussori, il pagamento della somma di € 23.910,73 per canoni,
interessi, penale e altri accessori, al netto del ricavato della vendita del
bene in favore di Intesa Lesaing s.p.a. (ora Leasint s.p.a.) in relazione a
contratto di locazione finanziaria di una macchina elettronica per
stampa a colori, contratto dichiarato risolto per inadempienza
dell’obbligata principale.
Ric. 2012 n. 07955 sez. M3 – ud. 15-04-2014
-2-

– controricorrente –

La decisione — gravata di impugnazione da Fabiola Perego,
Domenico D’Addario, Orietta Perego e da Danilo Arrigoni — era
confermata con sentenza in data 23.11.2011 con la quale la Corte di
appello di Milano rigettava l’appello proposto condannando gli

2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione
Fabiola Perego, Domenico D’Addario, Orietta Perego contro la
Leasint s.p.a. e nei confronti di Danilo Arrigoni, formulando due
motivi.
La Leasint s.p.a ha resistito con controricorso.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere rigettato.
4.

Con i motivi di ricorso si denuncia: a) violazione o falsa

applicazione dell’art 33 d.lgs. n. 206/2005 e già dell’art. 1469 bis cod.
civ. in relazione all’art. 360 nn. 2, 3 e 4 cod. proc. civ., lamentandosi il
rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito e
dell’operatività del foro esclusivo del consumatore relativamente ai
fideiussiori; b) violazione o falsa applicazione degli artt. 61, 112, 115,
116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360
nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ., sul presupposto del valore probatorio della
c.t.u. espletata in primo grado in ordine alla valutazione del bene
oggetto della locazione finanziaria e del “prezzo vile” posto a deconto
delle somme dovute dalla utilizzatrice.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero — pacifico
che il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto una
stampante professionale è stato stipulato da Fabiola Perego, nella sua
qualità di imprenditore commerciale per l’esercizio dell’attività di
impresa — la sentenza impugnata risulta conforme alla giurisprudenza
Ric. 2012 n. 07955 sez. M3 -jjt 15-04-2014
-3-

appellanti al pagamento delle ulteriori spese.

di questa Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui
in presenza di un contratto di fideiussione, è all’obbligazione garantita
che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai
fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del
consumatore, di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ., nel testo vigente
attesa l’accessorietà dell’obbligazione del fideiussore

rispetto all’obbligazione garantita (Cass. 29 novembre 2011, n. 25212;
cfr. anche Cass. 12 novembre 2008, n. 27005). Ne consegue che,
qualora il debitore principale sia un imprenditore e l’obbligazione sia
stata contratta per scopi connessi all’attività di impresa, il fideiussore,
benchè non imprenditore, non può evocare in suo favore l’applicabilità
del “foro del consumatore” (Cass. ord. 13 giugno 2006, n. 13643).
4.2. Il secondo motivo, al di là delle plurime censure di violazione
di legge e di vizio motivazionale, è esclusivamente funzionale ad una
inammissibile rivisitazione di valutazioni di stretto merito. Invero il
controllo del Giudice del merito sui risultati dell’indagine svolta dal
c.t.u. costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il
sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e
correttezza logico giuridica della motivazione. In particolare, anche nel
caso in cui il Giudice di primo grado si sia conformato alle conclusioni
del consulente tecnico d’ufficio, il Giudice di appello può pervenire a
valutazioni con quelle divergenti (Cass. n. 13426 del 2003; n. 14849 del
2004), senza essere tenuto ad effettuare una nuova consulenza (Cass.
n. 14849 del 2004), qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga le
conclusioni dell’ausiliario non sorrette da adeguata motivazione o per
altre convincenti ragioni (Cass. n. 5665 del 1998).
Invero i criteri adottati dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante e
possono legittimamente essere disattesi attraverso una valutazione
critica che sia ancorata alle risultanze processuali, nonchè
Ric. 2012 n. 07955 sez. M3 -4-

ratione temporis,

congruamente e logicamente motivata, quale quella svolta nel caso
all’esame, in cui i giudici di appello — peraltro confermando le
conclusioni cui era pervenuto il Tribunale – hanno segnatamente
evidenziato l’inadeguatezza della valutazione del c.t.u. siccome

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