Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12934 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 27/05/2010), n.12934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18082/2009 proposto da:

M.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DELL’UNITA’ 24, presso lo studio dell’avvocato ROMANO Camillo, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANSUELLI FERDINANDO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., ASSICURAZIONI NUOVA MAA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1026/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

29.1.08, depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCESI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 16 luglio 2009 M.A.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 23 giugno 2008 dalla Corte d’Appello di Bologna, confermativa della sentenza del Tribunale che, ritenuta congrua la somma di L. 16.000.000 già corrispostale, aveva rigettato la sua domanda di risarcimento degli ulteriori danni da sinistro stradale proposta nei confronti della Nuova MAA Assicurazioni S.p.A. e di B. F..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2 – L’unico, articolato motivo di ricorso risulta inammissibile, poichè la formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – La ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia.

La censura, che si articola in un triplice ordine di argomentazioni, non contiene in alcuna sua parte: un momento di sintesi formulato seguendo i criteri sopra indicati e necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali sue parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza impugnata si riveli, rispettivamente, omessa, insufficiente e contraddittoria. Inoltre con il motivo in esame viene criticata la consulenza tecnica senza rispettare il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di una documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Tali prescrizioni nella specie non sono state rispettate. Infine il ricorso prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza e riguarda esclusivamente gli accertamenti e le valutazioni del C.T.U. cioè temi estranei al giudizio di legittimità.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non contrastano le plurime ragioni d’inammissibilità evidenziate dalla relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

 

 

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