Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12934 del 23/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12934 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 1765-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FILO DIRETTO S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI
CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA
ROSATI, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO TREVISAN,
giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

v(ly

Data pubblicazione: 23/06/2015

avverso la sentenza n. 85/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato ALBERTO BOER per delega dell’Avvocato DARIO

udienza.
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
avverso la sentenza resa dalla CTR Lombardia n.85/2013/45, depositata il
21.5.2013.
Il giudice di appello dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio
avverso la sentenza che aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento
reso nei confronti della società Filo diretto Assicurazioni spa relativo a IVA per
l’anno 2005.
Secondo la CTR, poiché doveva applicarsi il termine di impugnazione
semestrale ai sensi dell’art.327 c.p.c., l’appello alla sentenza di primo grado,
depositata il 31.1.2011, era stato notificato oltre il termine del 16.9.2011 e
precisamente in data 19.9.2011, come risultava dalla certificazione di Poste
italiane fornita dalla società resistente, consultabile agli atti “…e diversamente
da quanto indicato dal mittente nella cartolina predisposta dal medesimo
soggetto a titolo di avviso di ricevimento ed é pertanto tardivo..”.
L’Agenzia deduce col primo motivo la violazione e falsa applicazione degli
artt.2699 e 2700 c.c., 4 1.n.890/1982, 327 c.p.c., 16, 49, 51 e 53 d.lgs.n.546/92.
La CTR, omettendo di dare rilievo alla data del 16.9.2011 di spedizione
dell’atto di impugnazione apposta sull’avviso di ricevimento della notifica a
mezzo posta dell’atto di appello, aveva tralasciato di esaminare le risultanze
dotate di fede privilegiata.Peraltro la CTR aveva attribuito valore probatorio ai
dati del foglio stampato dal servizio di consultazione on line di Poste italiane
che non fanno fede della consegna reale.
Con il secondo motivo si deduce la stessa censura esposta nel primo motivo
sotto il profilo dell’error in procedendo — art.360 c.1 n.4 c.p.c.
La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha eccepito
l’inammissibilità e infondatezza delle censure. Deduce che l’Ufficio non aveva
mai prodotto copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, sicché dello
stesso non poteva tenersi conto in quanto documento allegato per la prima volta
nel giudizio di legittimità. Inoltre, le censure tendevano ad un riesame nel
merito delle valutazioni espresse dal giudice di appello, insindacabili in sede di
legittimità. Evidenziava, ancora, che l’indicazione della data di spedizione
contenuta nell’avviso di ricevimento non era dotata di fede privilegiata questa
riguardando, alla stregua dell’art.4 c.3 1.n.890/1982, unicamente la data di
ricezione del piego raccomandato dal destinatario. Ciò che era confermato dal
precedente(Cass.n.19387/12) richiamato dalla parte ricorrente.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ric. 2014 n. 01765 sez. MT – ud. 20-05-2015
-2-

TREVISAN, che si riporta agli atti e chiede il rinvio alla pubblica

Ric. 2014 n. 01765 sez. MT – ud. 20-05-2015
-3-

I motivi di ricorso meritano un esame congiunto e sono manifestamente
infondati.
Il Collegio ritiene di dovere dare continuità all’indirizzo espresso da questa
Sezione nell’ordinanza n.20786/2014, che qui si riporta testualmente: “…va
anzitutto chiarito che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina
relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può
essere notificata la cartella di pagamento senza intermediazione
giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale
ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l’atto
pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a
quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c. c.,
superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa
nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111). La
Corte ha aggiunto (Cass. 30 settembre 2011, n. 20027; Cass. 19 agosto 2003,
n. 12135), che <> . Va, peraltro, evidenziato, che
la circostanza che <> (art. 7 del d.p.r. n. 655/82) e che <> (art. 8, 1° co. del suddetto d.p.r), provvedendo a rispedire
subito all’interessato la ricevuta così completata (art. 8, 2° co.), comporta che
le indicazioni dell’avviso, ritualmente prodotto agli atti, debbano essere
valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell’onere della
prova.”
Ora, appare evidente la piena conformità a legge della sentenza impugnata che,
considerando priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della
raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento in quanto priva di fede
privilegiata non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell’ufficiale
postale, ne ha fatto discendere l’inammissibilità dell’appello in assenza di
ulteriori elementi, che spettava all’Agenzia dedurre e provare, idonei a
conclamare la tempestività dell’impugnazione.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Cs

La Corte, visti gli artt.375, 380 bis e 382 3^ comma c.p.c.
Rigetta il ricorso.
Pone a carico dell’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che
liquida in favore della parte ricorrente in euro 1.500,00 per compensi, euro
100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 20.5.2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in

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