Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12934 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. II, 13/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

NEW RUREDIL s.p.a. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. RESTI Maria

Antonietta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Vincenza Pernotto, in Roma, V. Trionfale, n. 21;

– ricorrente –

contro

TELEGESTIONI WWC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n.

13050/2009, depositata il 13 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con la sentenza n. 1305 del 2009 (depositata il 13 maggio 2009 e non notificata), la Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da New Ruredil s.p.a. in liquidazione nei confronti di Telegestioni WWC s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 21-23 ottobre 2004, rigettava l’appello e, nel confermare la gravata decisione, condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Nei riguardi della menzionata sentenza di secondo grado (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 23 giugno 2010 e depositato il 12 luglio successivo) la New Ruredil s.p.a. in liquidazione, articolandolo in quattro motivi.

L’intimata Telegestioni WWC s.r.l. non risulta essersi costituita in questa fase.

Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in virtù dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla parte in cui la sentenza aveva argomentato relativamente al punto 4.1.2. del contratto preliminare di compravendita dell’unità immobiliare sita in (OMISSIS) concernente il concetto di unità legalmente adibita ad uso ufficio.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 352 c.p.c. oltre che il vizio di motivazione della sentenza impugnata (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato l’errata valutazione degli obblighi contrattuali con riferimento al frazionamento e realizzazione del muro divisorio, in uno all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 352 c.p.c., in relazione alla cessione della restante porzione immobiliare (ponendo, peraltro, riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento a tutti i motivi proposti nelle forme del procedimento camerale, per manifesta inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e ratione temporis applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 13 maggio 2009).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., tra le più recenti, Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366 bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare a decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), si rileva che il ricorrente non si è attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., non avendo supportato nessuno dei cinque distinti motivi proposti rispettivamente con il quesito di diritto specificamente attinente alla violazione di diritto sostanziale prospettata e con la necessaria sintesi dell’assunto vizio motivazionale.

Ne consegue, quindi, che detti motivi devono considerarsi inammissibili, non risultando essi (proposti – nei sensi precedentemente riportati – in alcuni casi con contestuale riferimento sia al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, che a quello contemplato dall’art. 360 c.p.c., n. 5) sorretti da quesito la cui formulazione avrebbe dovuto essere idonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009), e non risultando nemmeno specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume omessa, carente o contraddittoria, senza svolgere – malgrado la diffusa esposizione delle doglianze nello svolgimento dei motivi medesimi – i successivi momenti di sintesi dei rilievi attraverso i quali poter cogliere la fondatezza delle specifiche censure.

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c. (nella versione ante L. n. 69 del 2009), potendosi ravvisare l’inammissibilità in toto del ricorso”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate critiche ad opera delle parti (non essendo risultate depositate memorie a tal fine e non essendo comparso alcuno all’adunanza camerale);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza dover adottare alcuna pronuncia sulle spese in difetto della costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

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