Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12934 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12934 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 6548-2012 proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato
CARDIA MARCO, che la rappresenta e difende, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
TEGLIA GIANNI TGLGNN7ODO8B509L, TEGLIA ANGELO
TGLNGL41E02B509S, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO
DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell’avv. LEOPOLDO
CORSANI, rappresentati e difesi dall’avvocato BARTOLI MARIO,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti

Data pubblicazione: 09/06/2014

nonché contro
EREDI DI SIGNORINI ANNA MARIA IMPERSONALMENTE E
COLLETTIVAMENTE;
– intimati –

FIRENZE dell’1.2.2011, depositata il 22/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Mario Bartoli che si riporta agli
scritti, depositando nota spese.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la relazione di seguito trascritta,
riportando tra parentesi quadra le omissioni per errore materiale:
«1. Nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Livorno da Anna
Maria Signorini nei confronti di Gianni Teglia per il risarcimento dei
danni conseguenti all’aggressione di un cane — giudizio, in cui veniva
chiesta da Gianni Teglia e disposta la chiamata in garanzia della
Previdente Assicurazioni s.p.a. (poi Milano Assicurazioni s.p.a.) e in cui
interveniva Angelo Teglia, assumendo di essere proprietario del cane —
l’adito Tribunale, con sentenza in data 18.08.2004, condannava Gianni
Teglia al risarcimento dei danni in favore dell’attrice, ritenendo provato
che l’animale fosse di proprietà del convenuto e, di conseguenza,
escludendo che il contratto di assicurazione, stipulato da Angelo
Teglia, coprisse il rischio in questione.
La decisione, gravata da impugnazione di Gianni e Angelo Teglia,
era parzialmente riformata con sentenza in data 22.02.2011 con la
quale la Corte di appello di Firenze dichiarava la Milano Assicurazioni
Ric. 2012 n. 06548 sez. M3 – ud. 15-04-2014
-2-

avverso la sentenza n. 264/2011 della CORTE D’APPELLO di

s.p.a. tenuta a manlevare Gianni Teglia dalla pretesa risarcitoria
formulata da Anna Maria Signorini; rigettava l’appello di Angelo
Teglia; condannava la Milano a rifondere a Gianni Teglia le spese dei
due gradi e quelle di c.t.u.; compensava le stesse spese tra la Milano

La Corte di appello — premesso che l’animale risultava acquistato da
Angelo Teglia e precisato che non vi erano elementi per ritenere che vi
fosse stata una successiva cessione dell’animale dal padre al figlio
Gianni — riteneva operante la previsione aggiuntiva B della polizza,
secondo cui la garanzia si estendeva ai danni provocati da animali
domestici, di cui l’assicurato avesse la proprietà, anche se
temporaneamente affidati alla custodia di altri.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la
Milano Assicurazioni s.p.a. formulando un unico motivo.
Gianni e Angelo Teglia hanno resistito con controricorso.
Nessuna attività difensiva è stata svolta da[ll’altra] parte intimata.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere rigettato.
4.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: insufficiente e

contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia (art.
360 n.5 cod. proc. civ.).
4.1. Il presente ricorso appare manifestamente infondato alla luce
della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la deduzione
di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per
cassazione, laddove censuri la ricostruzione e l’interpolazione del
materiale istruttorio accolta dalla sentenza impugnata, deve evidenziare
l’erroneità del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso
l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o della assoluta
Ric. 2012 n. 06548 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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Assicurazioni e Angelo Teglia.

inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione,
o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno
condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera
contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente

congrue (Cass. 25 febbraio 2005 n. 3994). Ne deriva, pertanto, che alla
cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere
solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal
giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto,
incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia
semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un
significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (ex
plutimis Cass. 25 agosto 2003, n.12467; Cass. 14 febbraio 2003, n.2222).
Nella fattispecie non è nè insufficiente nè illogica la motivazione
dell’impugnata sentenza che, complessivamente valutati gli elementi
emersi dall’istruttoria (segnatamente: deposizione dell’allevatore e
iniziale proprietario dell’animale circa l’acquisto da parte di Angelo
Teglia; presenza del cane nell’abitazione di Angelo Teglia al momento
della stipula dell’assicurazione; presenza del medesimo Angelo Teglia al
momento del fatto) e prendendo posizione anche sugli argomenti
valorizzati dal primo giudice (e in specie chiarendo che Gianni Teglia,
allorchè in sede di interrogatorio libero aveva ammesso di essersi
occupato delle cure veterinarie, aveva precisato di averlo fatto per
incarico del padre), perviene alla conclusione che il cane era di
proprietà di Angelo Teglia con conseguente operatività della polizza.
5. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche
formulate da parte ricorrente. »

Ric. 2012 n. 06548 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di
consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.

favore di parte resistente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di parte
resistente in € 6.000,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori
come per legge.
Roma 15 aprile 2014
IL PRESIDENTE
dott. Mario Finocchiaro

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in

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