Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12933 del 27/05/2010

Cassazione civile sez. III, 27/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 27/05/2010), n.12933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16641/2009 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILLA 91,

presso lo studio dell’avvocato MARTINELLI ANTONIO ALBERTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIGLIOLA Giovanni, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S., F.M., N.P.A.,

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI, ALLIANZ SUBALPINA SPA (oggi ALLIANZ

SPA);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1732/2008 del TRIBUNALE di TARANTO del

12/02/08, depositata il 29/09/08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 3 luglio 2009 B.C. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 29 settembre 2008 dal Tribunale di Taranto, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva accolto la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale nei confronti di F. M. e della Nuova Tirrena e, invece, l’aveva respinta con carico di spese nei confronti di F.S. e Allianz Subalpina S.p.A..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 C.d.S., comma 2 e art. 143 C.d.S..

Le argomentazioni poste a sostegno implicano necessariamente esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, cioè attività inibite al giudice di legittimità. Il conseguente quesito finale richiede una verifica nel merito della correttezza della sentenza impugnata, peraltro prescindendo dalla motivazione addotta dalla medesima.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Anche questa censura si basa su argomentazioni che attengono al merito e si concludono con un quesito che non presenta i requisiti del momento di sintesi relativo al vizio di motivazione sopra enunciati, in modo da soddisfare le finalità perseguite dall’art. 366 bis c.p.c..

Le medesime considerazioni valgono per il terzo motivo, mediante il quale la B. ipotizza omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la “ingiusta” decisione di condannarla al pagamento delle spese processuali.

E’ sufficiente aggiungere che il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010

 

 

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