Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12933 del 23/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 23/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.23/05/2017),  n. 12933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1356/2012 proposto da:

Zetacarton s.p.a. (p.i. 00390550135), in persona del legale rapp.te

p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Anastasio II n.80,

presso lo studio dell’avvocato Adriano Barbato, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Giulio Grieci, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di Sirio Ecologica s.p.a., in persona del curatore p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Maria Cristina n.8,

presso lo studio dell’avvocato Goffredo Gobbi, rappresentato e

difeso dall’avvocato Carlo Moriconi, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

21/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1) Il Tribunale di Perugia ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di Sirio Ecologica s.p.a. proposta da Zetacarton s.p.a. per veder riconoscere collocazione ipotecaria al credito di Euro 181.528,66 e collocazione privilegiata, ex art. 2755 c.c., al credito di Euro 9.936,82, entrambi già ammessi al chirografo.

2) Il giudice del merito ha in primo luogo escluso che dovesse pronunciarsi la decadenza del curatore, rimasto contumace nel giudizio di opposizione, dalla proponibilità dell’eccezione, già accolta dal giudice delegato, di revoca dell’ipoteca giudiziale iscritta dalla creditrice sull’immobile di proprietà della società poi fallita, in forza di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ottenuto contro la stessa; ha quindi affermato che ricorreva l’ipotesi disciplinata dall’art. 67, comma 1, n. 4, l. fall., in quanto l’iscrizione ipotecaria era stata eseguita tre mesi prima della data di ammissione di Sirio Ecologica alla procedura di concordato preventivo, a partire dalla quale, stante la consecuzione fra tale procedura e quella di fallimento, andava calcolato a ritroso il c.d. periodo sospetto; ha infine affermato che il pignoramento presso terzi eseguito da Zetacarton anteriormente alla data di dichiarazione del fallimento non aveva avvantaggiato la massa concorsuale ed ha pertanto concluso per la natura meramente chirografaria del credito relativo alle spese legali sostenute dalla società nel procedimento di esecuzione forzata.

3) Il decreto, reso pubblico il 21.10.011, è stato impugnato dalla soccombente con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento di Sirio Ecologica ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4) La ricorrente, con il primo motivo, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il curatore era decaduto dall’eccezione di revoca della garanzia ipotecaria che, non essendo rilevabile d’ufficio, avrebbe dovuto essere da lui espressamente riproposta in sede di impugnazione, ai sensi dell’art. 99, l. fall., commi 6 e 7, costituendosi in giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza di comparizione.

5) Col secondo denuncia il vizio di ultrapetizione del provvedimento impugnato, per aver il giudice del merito pronunciato su una domanda di revoca che non era stata proposta.

6) Con il terzo deduce che il principio della consecuzione non opera nel caso, ricorrente nella specie, in cui il concordato ammesso non sia stato omologato e contesta, pertanto, che l’iscrizione ipotecaria ricadesse nel c.d. periodo sospetto.

7) Con il quarto lamenta che non sia stata riconosciuta collocazione privilegiata al credito relativo alle spese sostenute nel procedimento di esecuzione forzata presso terzi da essa promosso prima della dichiarazione di fallimento, nonostante le somme pignorate fossero rimaste vincolate in favore della massa.

RITENUTO CHE:

8) I primi due motivi, che sono fra loro connessi e possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

8.1) Contrariamente a ciò che sembra sostenere la ricorrente, e secondo quanto espressamente previsto dall’art. 95, comma 1, l. fall., nel procedimento di accertamento dello stato passivo il curatore può far valere in via di eccezione, oltre che i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto ex adverso azionato, anche l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione.

8.2) Non è contestato che, nella specie, l’eccezione di inefficacia dell’ipoteca giudiziale iscritta da Zetacarton sia stata ritualmente sollevata dal curatore in sede di verifica e che il giudice delegato l’abbia accolta, escludendo che il credito portato dal decreto ingiuntivo definitivo ottenuto dall’odierna opponente contro la società poi fallita fosse munito della garanzia pretesa, revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 4, l. fall..

8.3) Il tribunale ha pertanto correttamente affermato che il curatore non era tenuto a costituirsi nel giudizio di opposizione allo specifico fine di riproporre l’eccezione, atteso che la questione ad essa relativa era già stata esaminata e decisa dal G.D. in senso a lui favorevole e che spettava esclusivamente alla soccombente di impugnare la pronuncia, contestandone il fondamento, onde impedire che sulla stessa si formasse il c.d. giudicato endofallimentare.

8.4) La ricostruzione degli oneri incombenti sulle parti secondo quanto prescritto in ogni giudizio avente natura impugnatoria non risulta, d’altro canto, smentita dall’art. 99, commi 6 e 7, l. fall. che, nello stabilire che i resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza di comparizione mediante il deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d’ufficio, deve intendersi riferito unicamente alle nuove eccezioni, ovvero a quelle che, non avendo formato oggetto di cognizione da parte del giudice delegato, neppure potrebbero formare oggetto di un motivo di impugnazione.

8.5) E’ dunque evidente che il giudice dell’opposizione, che non ha dichiarato l’inefficacia dell’ipoteca, ma si è limitato a respingere il motivo con il quale Zetacarton aveva lamentato il mancato riconoscimento della garanzia, non ha violato il disposto dell’art. 112 c.p.c..

9) Il terzo motivo è infondato.

9.1) Il principio della consecuzione fra concordato preventivo e fallimento, che comporta la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto, opera infatti per il solo fatto dell’apertura della prima procedura – ed indipendentemente dal suo esito – ogni qual volta questa trovi origine nel medesimo stato di insolvenza definitivamente accertato con la sentenza dichiarativa.

10) Il quarto motivo è fondato.

10.1) E’ pacifico, infatti, che alla data di dichiarazione del fallimento fosse pendente il procedimento di esecuzione forzata presso terzi promosso da Zetacarton contro la debitrice: il credito pignorato, di cui non risulta che il Fallimento abbia eccepito l’inesistenza o l’inesigibilità, è stato in tal modo sottratto alla disponibilità del debitor debitoris ed è rimasto vincolato in favore della massa dei creditori. Le spese sostenute dall’odierna ricorrente nel procedimento sono pertanto assistite dal privilegio speciale, esercitabile sulle somme ricavate dall’esecuzione, di cui all’art. 2755 c.c..

11) L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto impugnato. Poichè il credito per spese dell’esecuzione è già stato ammesso allo stato passivo, sebbene in via chirografaria, non risultano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Questa Corte può pertanto decidere nel merito, disponendone l’ammissione col privilegio richiesto.

La parziale, reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione integrale fra le stesse delle spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta i primi tre ed accoglie il quarto motivo del ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette allo stato passivo di Sirio Ecologica s.p.a. il credito di Zetacarton s.p.a. di Euro 9.936,82 col privilegio di cui all’art. 2755 c.c.; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA