Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12933 del 22/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 22/06/2016), n.12933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2875-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ILDEBRANDO

GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA GEROMELL,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELINA TARTAGLIA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO del 5/12/2011, depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

M.M. ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Campobasso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate ad istanza di rimborso presentata dal contribuente avente ad oggetto ritenute erroneamente operate dal datore di lavoro (AUSL (OMISSIS)) su somma da questi corrisposta nel febbraio 2006, in ottemperanza a quanto statuito da sentenza 260/04 del TAR Molise, “a titolo di ristoro per la maggiore esposizione a rischio radiologico”.

L’adita CTP ha accolto il ricorso.

Con sentenza depositata il 25-6-2014 la CTR Molise, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato l’impugnata sentenza, sostenendo che le somme percepite dal contribuente costituivano risarcimento di un danno (o comunque ristoro) per esposizione a fonti radiogene per periodi superiori a quelli stabiliti (nello specifico:

risarcimento a fronte del maggior “rischio radiologico” sopportato durante le prestazioni lavorative effettuate in luogo delle ferie), e non erano pertanto assoggettabili a tassazione.

Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato ad un solo motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria, con il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sollevata eccezione di inammissibilità è fondata.

Come già chiarito da questa Corte “nel processo tributario, a partire dal 1 gennaio 2001, data di inizio dell’operatività delle “Agenzie fiscali”, istituite col D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, deve ritenersi ripristinata la disciplina vigente sino al 17 maggio 1999 (giorno dopo il quale è entrato in vigore la L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 21, comma 1, poi dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sent. n. 525 del 2000), sicchè è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in cassazione la notifica della sentenza all’Agenzia non costituita in giudizio, la quale è dotata di personalità giuridica e capacità processuale, rilevante anche in sede di legittimità. (Cass. 25980/2014, v. anche 15563/2006 e Cass. 18936/2015, secondo cui “nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, la notifica della sentenza può essere eseguita nei confronti della parte pubblica individuata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e, quindi, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso l’ufficio periferico che ha emanato (o non ha emanato) l’atto, a prescindere dalla scelta meramente organizzativa circa la modalità di costituzione nel precedente grado di giudizio (che può avvenire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 mediante il Direttore generale, mediante l’ufficio periferico che ha emanato l’atto o mediante l’ufficio del contenzioso della Direzione regionale delle entrate), atteso che l’alternativa, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, tra la notifica a mani proprie o presso il domicilio eletto opera in via generale nei confronti di tutte le parti”).

Nel caso di specie, in cui la sentenza della CTR è stata notificata a cura del contribuente direttamente all’Agenzia delle Entrate di Termoli in data 20-11-2014 (v. relata in atti), deve ritenersi tardivo, in quanto presentato oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., il ricorso per Cassazione proposto in data 23-1-2015 (v.

documentazione in atti). Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15% ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA