Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12933 del 13/06/2011

Cassazione civile sez. II, 13/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 13/06/2011), n.12933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa “ope legis” dall’Avvocatura Generale dello

Stato presso i cui Uffici, in Roma, V. Dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

NAUTILUS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cagliari, in

composizione monocratica, n. 1734/2009, depositata l’8 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con la sentenza n. 1734 del 2009 (depositata l’8 giugno 2009 e non notificata), il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, accoglieva l’appello proposto dalla s.r.l. Nautilus avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città del 23 aprile 2008, dichiarando estinta l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 11, secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, ex art. 14, u.c., con conseguente revoca dell’ordinanza-ingiunzione impugnata e condanna dell’Amministrazione appellata alla rifusione delle spese del grado.

Avverso la suddetta sentenza intervenuta in sede di appello ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 18 giugno 2010 e depositato l’8 luglio 2010) l’Agenzia delle Entrate basato su unico motivo relativo alla violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’intimata società non si è costituita in questa fase.

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nel caso in questione, i presupposti per pervenire all’accoglimento del ricorso per sua manifesta fondatezza.

Il Tribunale di Cagliari, con l’impugnata sentenza, è pervenuto all’accoglimento dell’appello sul presupposto che il momento dell’accertamento dei fatti oggetto della contestazione riconducibile alla violazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, non fosse coincidente con quello della contestazione avvenuta ad opera della Guardia di finanza in data 14/2/2007, potendo essere fatta risalire ad un momento antecedente in cui l’Amministrazione ricorrente aveva già avuto cognizione dell’illecito, rispetto al quale non aveva proceduto alla contestazione formale dell’addebito nel prescritto termine generale di 90 giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, con conseguente estinzione dell’obbligazione pecuniaria ai sensi dell’u.c., della medesima disposizione normativa.

Con il proposto motivo l’Amministrazione ricorrente ha dedotto la violazione delle richiamate norme prospettando l’erroneità della statuizione impugnata poichè, alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, all’accertamento dell’infrazione in questione avrebbe dovuto provvedere il Ministero delle Finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, in osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 689 del 1981, con l’effetto che solo dal momento del completamento dell’attività di accertamento e di contestazione operata dall’organo accertatore poteva decorrere legittimamente il termine utile per procedere alla rituale contestazione nei confronti del soggetto trasgressore.

A corredo del formulato motivo la ricorrente, assolvendo idoneamente al requisito di ammissibilità imposto dall’art. 366 bis c.p.c. (ratione temporis applicabile nella fattispecie), ha indicato il seguente quesito di diritto: Dica la S.C. se, in sede di accertamento delle violazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, entro cui deve essere inderogabilmente effettuata la notifica degli estremi della violazione decorra dal momento dell’accertamento effettivo degli stessi ad opera dell’organo a ciò deputato (e non già dalla conoscenza da parte dell’Amministrazione Finanziaria degli elementi dell’illecito sufficienti a procedere alla contestazione) per cui, una volta appurato ed assodato che al verbale della Guardia di finanza sia da attribuire la natura di vero e proprio accertamento, è privo di qualsiasi rilevanza giuridica il fatto che l’Amministrazione fosse a conoscenza dell’illecito già da un momento antecedente, con la conseguenza che ha errato il giudice di secondo grado nell’applicare al caso de quo un principio diverso.

La doglianza dedotta è meritevole di pregio perchè fondata su una corretta ricostruzione dei passaggi e delle competenze riconducibili alla individuazione dell’attività di accertamento dell’infrazione in discorso, dovendo ritenersi che quest’ultima si sarebbe dovuta necessariamente basare sulla cristallizzazione effettiva e finale delle indagini compiute dalla Guardia di finanza (quale organo individuato ex lege come accertatore nell’interesse del Ministero delle finanze). Del resto, costituisce principio costante della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 9311 del 2007 e Cass. n. 3043 del 2009) che, in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione; circostanze queste ultime demandate, nella fattispecie, al compimento degli accertamenti definitivi da parte della Guardia di finanza, poi conglobati nel verbale di contestazione del 14 febbraio 2007, rispetto al quale era stato, quindi, rispettato il termine per la notificazione previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2.

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c. (nella versione ante L. n. 69 del 2009), potendosi ravvisare la manifesta fondatezza del proposto ricorso”.

Constatato che non risulta che la ricorrente Agenzia delle Entrate abbia depositato contestualmente al deposito del ricorso ovvero entro la data fissata per l’adunanza camerale l’avviso di ricevimento relativo all’avvenuta notificazione alla società intimata del proposto ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in virtù del mancato assolvimento di tale adempimento, non può che conseguire l’inammissibilità del ricorso stesso, avendo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., S.U., 14 gennaio 2008, n. 627, e, da ultimo, Cass. 21 aprile 2010, n. 9487) condivisibilmente statuito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.), è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, donde, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (salva l’eventualità della rimessione in termini, nella sussistenza dei necessari presupposti, nelle specie, peraltro, nemmeno invocata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra adottare alcuna pronuncia sulle spese in difetto di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA