Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12933 del 09/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12933 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

ORDINANZA
sul ricorso 5788-2012 proposto da:
AIELLO ANTONIO LLANTN83510F839K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRINI MARIA CONCETTA, rappresentato
e difeso dagli avvocati GIUSEPPE DI BELLUCCI, DI TUORO
MARIO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
BANCO NAPOLI SPA, appartenente al gruppo bancario Intasa
Sanpaolo per atto di fusione per incorporazione, Banca aderente al
fondo interbancario di Tutela dei Depositi, con socio unico, in persona
del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato NEBULOSO

Data pubblicazione: 09/06/2014

t
ANTONIO, rappresentata e difeao dall’avvocato PICA ANGELO
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente nonché contro

– intimato avverso la sentenza n. 4275/2010 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 22/12/2010, depositata il 23/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito l’Avvocato Pica Angelo difensore della ricorrente che si riporta
agli scritti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
« 1. Con sentenza n. 4275 del 23.12.2010 la Corte di appello di
Napoli ha rigettato l’appello proposto da Antonio Aiello avverso la
sentenza n.10128/2004 con la quale il Tribunale di Napoli aveva
dichiarato inefficace l’atto di vendita dell’immobile sito in Napoli, via
Emilio Scaglione n. 41/B tra Aiello Salvatore e il proprio figlio
Antonio nei confronti del Banco di Napoli s.p.a. e dichiarato
l’immobile di appartenenza alla garanzia generica di Salvatore Aiello in
favore del suddetto Banco di Napoli.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione
Antonio Aiello formulando un unico motivo.
Il Banco di Napoli ha resistito con controricorso, mentre nessuna
attività difensiva è stata svolta da Salvatore Aiello.

Ric. 2012 n. 05788 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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AIELLO SALVATORE LLASVT56E15F839X;

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto
appare destinato ad essere rigettato.
4. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: omessa, insufficiente

giudizio (art. 360 n.5 cod. proc. civ.). In particolare il ricorrente
lamenta che la Corte territoriale non abbia adeguatamente risposto alla
censure con cui si contestavano gli argomenti presuntivi assunti ai fini
della prova della partecipati° fraudis e si contestava la valutazione di
inattendibilità della prova testimoniale da parte del primo giudice.
4.1. Il ricorso è manifestamente infondato alla luce del principio
acquisito nella giurisprudenza della S.C. secondo cui in materia di
presunzioni, è riservata al giudice di merito la valutazione discrezionale
della sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di
prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti
dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione,
ovverosia come circostanze idonee a consentire illazioni che ne
discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit; mentre
l’unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è quello
sulla congruenza della relativa motivazione (Cass. 4 maggio 2005,
n.9225). Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il
profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa,
può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del
giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o
insufficiente esame di punti “decisivi” della controversia, ovvero
quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del
procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (exp/urimis
Cass. 26 gennario 2007 n. 1754; Cass. 21 agosto 2006 n. 18214; Cass.
Ric. 2012 n. 05788 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il

20 aprile 2006 n. 9234). Peraltro il giudice non è tenuto ad occuparsi
espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed
argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base
all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli

mentre devono ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le
tesi, i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano
incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo
seguito (Cass. civ. 12 gennaio 2006, n. 407; Cass. civ. 20 gennaio 2010,
n. 868).
4.2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, i giudici di
appello hanno motivato in termini congrui e logici in ordine alla
sufficienza degli elementi presuntivi acquisiti (e segnatamente: la
sussistenza dello stretto vincolo parentale tra le parti contraenti; il
rapporto di convivenza tra le medesime parti; la circostanza che
l’attività commerciale in relazione alla quale Salvatore Aiello aveva
prestato garanzia, costituisse l’unica fonte di reddito della famiglia; il
fatto che Salvatore Aiello conservò l’immobile nella disponibilità del
proprio nucleo famigliare), evidenziando nel contempo la non
specificità del motivo con cui si contestava la valutazione di
inattendibilità della prova orale.
In definitiva il presente ricorso si sostanzia in una serie di personali
valutazioni, peraltro basate su circostanze fattuali, non controllabili in
questa sede o addirittura (come ad es. la pretesa inesistenza del
rapporto di convivenza tra l’odierno ricorrente e il padre all’epoca
dell’atto di compravendita di cui si discute) smentite dalla ricostruzione
della vicenda, quale risulta dalla decisione impugnata, in tal modo
risolvendosi, in realtà, nella (non più ammissibile) richiesta di
rivisitazione di fatti ormai definitivamente accertati in sede di merito.
Ric. 2012 n. 05788 sez. M3 – ud. 15-04-2014
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elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione,

E appena il caso di aggiungere che gli argomenti svolti in punto di
effettività del pagamento del corrispettivo in danaro si rivelano
eccentrici rispetto al tema del decidere, afferente l’inefficacia dell’atto
verso il creditore istante e non il carattere simulatorio dello stesso.»

consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti
nella relazione.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore di parte
resistente in C 5.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi) oltre accessori
come per legge.
Roma 15 aprile 2014
IL PRESIDENTE
dott. Mario Finocchiaro

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di

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